Cassazione Civile, Ordinanza n. 14613/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un bando regionale per contributi destinati a distretti produttivi e aggregazioni di filiera. Un consorzio aveva chiesto e ottenuto l’ammissione a un finanziamento per l’allestimento di una struttura permanente di promozione commerciale all’estero; gli era stato riconosciuto un contributo massimo di euro 130.000, con un anticipo già erogato. In seguito la Regione ha revocato il contributo ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa, in particolare costi per personale impiegato tramite società terze e spese generali non adeguatamente dettagliate. Il consorzio ha quindi agito per ottenere il saldo del contributo, sostenendo che il bando consentisse di conteggiare anche il personale esterno e che la Regione avesse di fatto tollerato o autorizzato l’assetto organizzativo adottato. In appello la domanda è stata respinta; il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità o carenza di motivazione della sentenza d’appello, per avere interpretato il bando in modo da limitare i costi ammissibili al solo personale iscritto a libro matricola; 2) violazione dell’art. 1362 c.c., perché l’espressione del bando andrebbe letta nel senso di ricomprendere anche collaborazioni coordinate e continuative non direttamente inquadrate; 3) violazione degli artt. 1175 c.c. e 97 Cost., per non avere considerato il comportamento della Regione che, secondo il ricorrente, avrebbe autorizzato o comunque non contestato tempestivamente l’uso di personale e servizi esterni, e per avere erroneamente valorizzato un preteso silenzio-diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi chiedessero, in sostanza, una diversa interpretazione del bando rispetto a quella già data dalla Corte d’appello, interpretazione ritenuta plausibile e adeguatamente motivata. In particolare, è stata condivisa la lettura secondo cui l’art. 7 del bando ammetteva solo i costi sostenuti per personale direttamente in rapporto con il beneficiario e iscritto a libro matricola, con esclusione del personale somministrato o dipendente da terzi; la Corte ha inoltre richiamato, a sostegno, normativa previdenziale e prassi amministrativa. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il ricorrente, pur denunciando omesso esame di un fatto decisivo, ammetteva che la comunicazione del 26 marzo 2007 era stata considerata dal giudice di merito, con conseguente impossibilità di configurare il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, perché esponeva in modo chiaro le ragioni logico-giuridiche della decisione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la doglianza sulla motivazione apparente non è stata accolta, poiché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata
art. 1362 c.c.
l’interpretazione del bando non poteva essere sostituita in cassazione con una lettura alternativa del ricorrente in assenza di violazione dei criteri ermeneutici
art. 1175 c.c.
non è stato ravvisato un vizio nella valutazione del comportamento della Regione, ritenuto insindacabile in questa sede nei limiti del motivo proposto
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente per censurare la condotta della Regione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non è stata consentita la rivalutazione dell’interpretazione del bando sotto la veste di violazione di legge, poiché la censura mirava a ottenere un nuovo apprezzamento del testo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non all’omessa o insufficiente valutazione di elementi istruttori
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulti
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per il rigoroso onere di specificazione del motivo ex art. 360, n. 5
art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965
richiamato come supporto interpretativo per delimitare il personale rilevante ai fini del bando
messaggio Inps n. 67 del 2001
utilizzato dalla Corte d’appello per corroborare la nozione di personale iscritto a libro matricola
circolare n. 33 del 20/10/2003 del Ministero del Welfare
richiamata per sostenere l’interpretazione restrittiva della nozione di personale rilevante
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
ha giustificato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova interpretazione di un bando o di un atto negoziale se il giudice di merito ha fornito una lettura plausibile, coerente e motivata, salvo specifica allegazione della violazione dei canoni ermeneutici.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o la richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Quando un bando di finanziamento delimita i costi ammissibili al personale iscritto a libro matricola e direttamente in rapporto con il beneficiario, sono esclusi i costi relativi a personale dipendente da soggetti terzi o somministrato, salvo espressa diversa previsione.
- La spesa generica o non adeguatamente dettagliata può essere legittimamente esclusa dalla rendicontazione se impedisce alla pubblica amministrazione di verificare pertinenza e causalità rispetto al progetto finanziato.
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