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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16692/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la correzione ex art.130 c.p.p. di un errore materiale nella sentenza di primo grado: con l'ordinanza del 7.11.2024 era stato aggiunto l'ordine di demolizione delle opere abusive. La ricorrente deduceva la violazione di legge e di legge processuale sostenendo che l'ordine di demolizione omesso non poteva essere reinserito mediante procedura di correzione dell'errore materiale, ma soltanto tramite impugnazione da parte del pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'ordine di demolizione. Ha ritenuto che non sia consentito ricorrere alla correzione dell'errore materiale per sopperire all'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione in caso di condanna per reati edilizi; inoltre, ha precisato che l'art.31 comma 9 del DPR 380/01 dispone l'ordine di demolizione solo con la sentenza di condanna e non opera quando vi sia stata assoluzione per applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto). Nelle ipotesi di assoluzione per tenuità, gli eventuali rimedi volti a rimuovere l'abusività spettano agli uffici amministrativi competenti (con possibilità di trasmissione della sentenza agli uffici ex artt.101 e 76 DPR 380/01). P.Q.M.: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, che viene eliminato.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001, art.44

    Norma che punisce i reati edilizi; richiamata in quanto titolo del reato ascritto in primo grado.

  • DPR 380/2001, art.31 comma 9

    per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita

    La Corte interpreta questo comma nel senso che l'ordine di demolizione è doveroso solo con la sentenza di condanna; non si applica in caso di assoluzione per tenuità (art.131-bis c.p.).

  • DPR 380/2001, art.98 comma 3

    Richiamato nel provvedimento del tribunale come base normativa per la demolizione e la sua esecuzione, indicata come misura applicabile in caso di condanna.

  • Codice di procedura penale, art.130

    Norma che disciplina la correzione degli errori materiali: la Corte afferma che non è ammissibile estendere tale rimedio per sopperire all'omessa pronuncia su un ordine che avrebbe richiesto una decisione di merito o impugnazione.

  • Codice penale, art.131-bis

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte rileva che l'applicazione di questa causa comporta l'assoluzione e implica che l'intervento sul profilo dell'abusività spetti agli organi amministrativi, non al giudice penale mediante ordine di demolizione.

  • DPR 380/2001, art.101

    Prevede l'obbligo di trasmissione della sentenza o del decreto penale di condanna agli uffici pubblici competenti; la Corte richiama tale obbligo come strumento di coordinamento con l'azione amministrativa in materia edilizia.

  • DPR 380/2001, art.76

    Analogamente contiene obblighi di comunicazione/trasmissione agli organi competenti; citato come possibile via per informare gli uffici amministrativi dell'accertata abusività.

Massime di principio

  • Non è ammesso ricorrere alla procedura di correzione di errori materiali (art.130 c.p.p.) per sopperire all'omessa pronuncia di un ordine di demolizione: se l'ordine è stato omesso, l'eventuale rimedio deve passare attraverso le ordinarie impugnazioni, tipicamente promosse dal pubblico ministero nel caso di condanna.
  • L'ordine di demolizione ex art.31 comma 9 DPR 380/01 si applica solo con la pronuncia di condanna per i reati edilizi; se il giudice applica l'art.131-bis c.p. e assolve per tenuità, il giudice penale non provvede alla demolizione.
  • In caso di assoluzione per tenuità, la rimozione dell'abusività è materia di competenza amministrativa: gli uffici tecnici e amministrativi competenti devono prendere le iniziative del caso, e la sentenza penale può essere trasmessa a tali uffici (ex artt.101,76 DPR 380/01) per eventuali provvedimenti amministrativi.
  • Se si ritiene che in concreto vi fosse una pronuncia di condanna a cui doveva accompagnarsi l'ordine di demolizione ed essa è stata omessa, il rimedio corretto è l'impugnazione (da parte del P.M.), non la correzione materiale.
  • In situazioni simili è opportuno valutare tempestivamente il tipo di decisione (condanna vs applicazione della causa di non punibilità) per individuare la strada procedurale corretta: ricorso/impugnazione penale se si tratta di omissione in sentenza di condanna; attivazione di procedimenti amministrativi e comunicazione agli uffici competenti se si tratta di assoluzione per tenuità.

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