Cassazione Penale, Sentenza n. 40911/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto l'imputato con formula dubitativa (art. 530, comma 2 c.p.p.) dall'accusa di appropriazione indebita relativa a un assegno del 25/01/2012. Hanno dedotto violazione di legge e omessa motivazione circa l'intervenuta prescrizione del reato (sostenendo che la prescrizione sarebbe intervenuta il 25/07/2019) e lamentato che la corte avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione, atteso che il Procuratore generale aveva chiesto il proscioglimento per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, spiegando che, quando la parte civile impugna da sola l'assoluzione per ottenere il ristoro del danno, il giudice dell'impugnazione è legittimato a compiere un accertamento motivato sulla responsabilità penale ai fini civili e quindi può pronunciare un'assoluzione con formula dubitativa e revocare le statuizioni civili del giudice di primo grado anche se il reato è già prescritto. La regola di immediata declaratoria di prescrizione prevista dall'art. 129 c.p.p. non si applica nei casi in cui occorre decidere sulle domande risarcitorie poste dalla parte civile che ha impugnato.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso dalle parti civili; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a una violazione di questa norma nel contesto dell'assoluzione con formula dubitativa decisa in presenza di impugnazione della sola parte civile.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'assoluzione con formula dubitativa. La Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale formula da parte della corte d'appello anche se il reato risultava prescritto, quando l'accertamento è funzionale alle domande civili proposte dalla parte civile che impugna.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha precisato che la regola dell'immediata declaratoria di prescrizione non trova applicazione nel giudizio di legittimità promosso dalla sola parte civile, poiché è necessario decidere sulle questioni risarcitorie.
art. 576 cod. proc. pen.
Attribuisce alla parte civile la legittimazione a impugnare la sentenza di proscioglimento o assoluzione per ottenere la condanna alla restituzione o al risarcimento del danno; la Corte ha richiamato questa norma per giustificare l'accertamento incidentale sulla responsabilità penale ai fini civili.
art. 538 cod. proc. pen.
Norma generale sulle impugnazioni; la Corte ha evidenziato che l'art. 576 opera in deroga ad alcune previsioni ordinarie (tra cui art. 538) consentendo alla parte civile di chiedere l'accertamento ai soli fini civili anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Massime di principio
- Se la parte civile impugna da sola un'assoluzione, il giudice d'appello o di legittimità è legittimato a compiere un accertamento sulla responsabilità penale ai fini della decisione sulle domande civili, anche se il reato risulta prescritto.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (art. 129 c.p.p.) non è automaticamente applicabile quando è necessario decidere sulle pretese risarcitorie avanzate dalla parte civile che ha impugnato.
- L'assoluzione con formula dubitativa (art. 530, comma 2 c.p.p.) può essere utilizzata dall'appello in presenza di una impugnazione della parte civile e non contrasta necessariamente con la prescrizione intervenuta, se l'accertamento è funzionale al giudizio civile.
- La parte civile che voglia ottenere una condanna penale formale o la dichiarazione di prescrizione più favorevole dovrebbe considerare l'opportunità di coordinarsi con il pubblico ministero, perché l'appello del solo civile non può modificare formalmente il dispositivo penale consolidato se il P.M. non impugna.
- Per ottenere il risarcimento, la parte civile può attivare l'accertamento incidentale nelle impugnazioni; tuttavia ciò comporta che il giudice possa limitarsi a valutare la responsabilità in motivazione senza cambiare lo stato formale della decisione penale.
- In caso di prescrizione intervenuta, le questioni procedurali relative alla rinuncia o meno alla prescrizione e alla proposizione di impugnazioni da parte del P.M. sono decisive: l'assenza dell'impugnazione del P.M. limita la possibilità di mutare il dispositivo penale a favore della parte civile.
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