Cassazione Penale, Ordinanza n. 28095/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo dedotto riguarda il preteso vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non scrutinabile nei termini prospettati in sede di legittimità, osservando che la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche era esente da evidenti illogicità. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi prospettati dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, la motivazione del diniego è sufficiente se il giudice richiama gli elementi decisivi o comunque rilevanti della vicenda, potendo implicitamente disattendere gli altri elementi dedotti dalle parti.
- Il vizio di motivazione denunciato in cassazione non può trasformarsi in una diversa lettura del merito quando la motivazione di appello sia logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a prospettare una rivalutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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