Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 478 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che il Comune di San Genesio e Uniti, nel corso di interlocuzioni relative al rilascio del nulla osta per la mobilità volontaria di una dipendente verso altro ente, ha inviato una nota anche all’ente di destinazione rivelando dati personali della lavoratrice e del rappresentante sindacale, inclusi elementi idonei a rivelare l’appartenenza sindacale. L’Autorità ha ritenuto il trattamento privo di base giuridica e contrario ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. In considerazione della natura episodica della violazione, della cooperazione dell’ente e delle sue ridotte dimensioni, è stata irrogata una sanzione di 2.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.

Comune di San Genesio e Uniti: comunicazione illecita di dati del dipendente, anche relativi all’appartenenza sindacale, a un ente di destinazione nella procedura di mobilità

Comune di San Genesio e Uniti - comunicazione illecita di dati personali e sindacali in una procedura di mobilità

Il Garante ha esaminato il reclamo di un’ex dipendente del Comune di San Genesio e Uniti relativo alla trasmissione, da parte dell’ente, di una nota inviata anche all’ente di destinazione nell’ambito di una procedura di mobilità volontaria. La comunicazione ha reso conoscibili dati personali della lavoratrice e del suo rappresentante sindacale, inclusi elementi idonei a rivelare l’appartenenza sindacale.

Origine del procedimento e istruttoria

Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR. In sede istruttoria, l’Autorità ha richiesto informazioni al Comune ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy e ha notificato l’avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, contestando un trattamento non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e privo di base giuridica, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice.

Il Comune ha difeso la propria condotta sostenendo che:

  • tra i due enti fosse in corso un rapporto convenzionale ex art. 92 d.lgs. 267/2000 per l’utilizzo delle prestazioni lavorative della reclamante;
  • l’ente di destinazione fosse già a conoscenza, o comunque ragionevolmente in condizione di conoscere, anche i dati relativi all’affiliazione sindacale;
  • l’invio fosse stato effettuato in buona fede, come anticipazione non intenzionale e circoscritta a soggetti istituzionali qualificati;
  • l’ente avesse dimensioni ridotte e risorse limitate.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ha richiamato il principio per cui il datore di lavoro può trattare dati personali dei lavoratori, anche appartenenti a categorie particolari, solo in presenza di una base giuridica adeguata. In particolare, ha richiamato:

  • l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR;
  • l’art. 9, parr. 2, lett. b) e g), GDPR;
  • gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy;
  • l’art. 88 GDPR;
  • le prescrizioni del 5 giugno 2019 sul trattamento di categorie particolari di dati in ambito lavorativo pubblico.

È stato ricordato che i dati relativi all’appartenenza sindacale rientrano tra le categorie particolari di dati e che, in ambito lavorativo, possono essere trattati solo nei limiti strettamente necessari, ad esempio per l’esercizio dei diritti sindacali o per la gestione delle trattenute sindacali, secondo le condizioni previste dal diritto dell’Unione o nazionale.

Valutazione della condotta del Comune

Secondo il Garante, il Comune, inviando la nota anche all’ente di destinazione, ha comunicato dati personali della reclamante e del rappresentante sindacale senza che ricorressero i necessari presupposti di liceità. La comunicazione riguardava non solo gli estremi e il contenuto della nota sindacale, ma anche l’indirizzo PEC personale e dati idonei a rivelare l’appartenenza sindacale.

L’Autorità ha escluso che potessero giustificare il trattamento:

  • la sola esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale con l’ente di destinazione;
  • la pendenza della procedura di mobilità;
  • la presunta conoscenza pregressa dei dati da parte dell’ente di destinazione.

È stato evidenziato che, al momento della comunicazione, la mobilità non era ancora perfezionata e che la reclamante aveva rivolto una richiesta riservata solo al Comune. Inoltre, l’interessata avrebbe potuto anche mutare o cessare la propria affiliazione sindacale prima del trasferimento. Ne è derivata la conclusione che il trattamento fosse in violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza e privo di base giuridica.

Violazioni accertate

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • art. 6 GDPR;
  • art. 9 GDPR;
  • artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy.

Ha inoltre ritenuto che le violazioni derivassero da un’unica condotta e che, perciò, trovasse applicazione l’art. 83, par. 3, GDPR.

Quantificazione della sanzione

Ai fini della determinazione della sanzione, il Garante ha valutato gli elementi di cui all’art. 83, par. 2, GDPR, considerando in particolare:

  • la natura episodica della violazione, che ha riguardato due soli interessati;
  • il carattere colposo della condotta, dovuta all’erroneo convincimento che l’ente di destinazione conoscesse già i dati;
  • il coinvolgimento di dati appartenenti a categorie particolari, in particolare dati idonei a rivelare l’appartenenza sindacale;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
  • la cooperazione prestata dal Comune nel corso dell’istruttoria;
  • le iniziative dichiarate dall’ente, tra cui corsi di formazione per il personale;
  • le ridotte dimensioni organizzative ed economiche del Comune.

Ritenendo il livello di gravità medio, il Garante ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in euro 2.000, reputandola effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Provvedimenti finali e adempimenti

Il Garante:

  • ha dichiarato, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, l’illiceità del trattamento;
  • ha ordinato al Comune il pagamento di euro 2.000;
  • ha ricordato la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
  • ha ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, in mancanza di definizione della controversia;
  • ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
  • ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
  • ha disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento origina da un reclamo presentato dall’ex dipendente del Comune, ai sensi dell’art. 77 GDPR, per una presunta violazione verificatasi durante il rapporto di lavoro. La reclamante ha contestato che, nell’ambito di una richiesta di nulla osta per la partecipazione a una procedura di mobilità volontaria verso altro ente, il Comune avesse trasmesso una nota anche all’ente di destinazione, rendendo noti dati personali della lavoratrice e del suo referente sindacale, compresi dati idonei a rivelare l’appartenenza sindacale.

Difese del Comune e contesto organizzativo

Il Comune ha sostenuto che tra i due enti intercorresse un rapporto convenzionale per l’utilizzo delle prestazioni lavorative della reclamante e che l’ente di destinazione fosse già in possesso o comunque in ragionevole condizione di conoscere i dati trasmessi, anche per la continuità del rapporto di lavoro e per pregresse interlocuzioni con la sigla sindacale. Ha inoltre qualificato l’invio come anticipazione non intenzionale, episodica e priva di effetti concreti, evidenziando le dimensioni ridotte dell’ente e la limitatezza di risorse finanziarie e di personale.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento

L’Autorità ha ricordato che i dati dei lavoratori, anche appartenenti a categorie particolari, possono essere trattati solo in presenza di idonea base giuridica, in particolare quando necessario per obblighi legali o per compiti di interesse pubblico, nel rispetto degli artt. 6 e 9 GDPR e delle disposizioni del Codice privacy. Nel caso concreto ha ritenuto che l’invio della nota anche all’ente di destinazione integrasse una comunicazione di dati personali della reclamante e del rappresentante sindacale in assenza dei necessari presupposti di liceità, non essendo sufficiente né la pendenza della procedura di mobilità né il pregresso rapporto lavorativo con l’altro ente.

Violazioni accertate e sanzione

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 GDPR, nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice. Considerato che le violazioni derivavano da un’unica condotta, ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. In sede di quantificazione ha valorizzato la natura episodica e colposa della condotta, il coinvolgimento di dati sindacali, l’assenza di precedenti, la cooperazione dell’ente e le sue ridotte dimensioni, determinando la sanzione in 2.000 euro.

Misure disposte e pubblicazione

Non sono state adottate ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti. Il Garante ha invece disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito internet e la pubblicazione del provvedimento, oltre all’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È stata inoltre ricordata la possibilità di definire la controversia con pagamento in misura ridotta entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.

Come è indicizzato

Materierapporti di lavorodati sindacalipubblica amministrazionesanzioni gdprdiritti dell'interessato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.