Direttiva 1992/43
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 92/43/CEE istituisce un sistema generale di conservazione della biodiversità fondato sulla rete ecologica europea Natura 2000, composta dalle zone speciali di conservazione e dalle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE. Gli Stati membri devono proporre e designare siti, adottare misure di conservazione, prevenire il degrado e sottoporre determinati piani e progetti a valutazione appropriata. La direttiva prevede inoltre regimi di tutela rigorosa per alcune specie, misure di gestione per altre, sorveglianza, relazioni periodiche e possibilità di deroghe rigorosamente condizionate.
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche mediante la rete ecologica Natura 2000 e la protezione delle specie di interesse comunitario.
Ambito di applicazione
Si applica al territorio europeo degli Stati membri cui si applica il trattato e riguarda habitat naturali e seminaturali, habitat di specie, specie animali e vegetali di interesse comunitario e siti destinati a costituire la rete Natura 2000. Comprende la designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, la valutazione di piani e progetti incidenti sui siti, la sorveglianza e la protezione delle specie. La direttiva tiene conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarità regionali e locali. Sono disciplinate specifiche categorie di habitat e specie indicate negli allegati I-VI, con regimi differenziati per habitat e specie prioritari, specie a protezione rigorosa e specie soggette a misure di gestione.
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche
La direttiva 92/43/CEE persegue la salvaguardia della biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche di interesse comunitario. Il considerando evidenzia il carattere spesso transfrontaliero delle minacce e la necessità di una rete europea coerente, conciliando la conservazione con esigenze economiche, sociali, culturali e regionali e, in taluni casi, con il mantenimento o la promozione di attività umane.
Finalità, ambito e definizioni
L'articolo 2 stabilisce che le misure devono assicurare il mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente. La direttiva si applica al territorio europeo degli Stati membri cui si applica il trattato e utilizza cinque regioni biogeografiche: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea.
Tra le definizioni centrali dell'articolo 1 rientrano gli habitat naturali di interesse comunitario, gli habitat e le specie prioritari, i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione. Lo stato di conservazione di un habitat è soddisfacente quando l'area di ripartizione e le superfici sono stabili o in estensione, la struttura e le funzioni necessarie al mantenimento a lungo termine sono presenti e lo stato delle specie tipiche è soddisfacente. Per una specie, lo stato è soddisfacente quando la popolazione rimane vitale a lungo termine, l'area di ripartizione non è in declino e permane un habitat sufficiente.
Rete Natura 2000 e selezione dei siti
L'articolo 3 istituisce Natura 2000, rete ecologica europea coerente composta dalle zone speciali di conservazione relative agli habitat dell'allegato I e alle specie dell'allegato II, nonché dalle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici.
La procedura di selezione e designazione prevede i seguenti adempimenti:
- ogni Stato membro propone un elenco nazionale di siti entro tre anni dalla notifica della direttiva, corredato da mappa, denominazione, ubicazione, estensione e dati scientifici secondo i criteri dell'allegato III;
- la Commissione elabora, d'accordo con gli Stati membri e per ciascuna regione biogeografica, l'elenco dei siti di importanza comunitaria entro sei anni dalla notifica;
- gli Stati membri designano i siti scelti come zone speciali di conservazione il più rapidamente possibile e comunque entro sei anni dalla loro scelta;
- la designazione deve tenere conto dell'importanza del sito, della coerenza della rete e dei rischi di degrado o distruzione;
- gli Stati con habitat o specie prioritari presenti su oltre il 5% del territorio nazionale possono chiedere, d'accordo con la Commissione, un'applicazione più flessibile dei criteri dell'allegato III, fase 2.
I criteri dell'allegato III riguardano, tra l'altro, rappresentatività dell'habitat, superficie relativa, stato di conservazione, possibilità di ripristino, dimensione e densità delle popolazioni, isolamento, localizzazione rispetto alle rotte migratorie, superficie complessiva, numero di habitat e specie presenti e valore ecologico globale.
In casi eccezionali, l'articolo 5 consente alla Commissione di contestare l'omissione di un sito prioritario dall'elenco nazionale. La concertazione tra Commissione e Stato membro non può durare più di sei mesi; se non si raggiunge una soluzione, il Consiglio decide all'unanimità entro tre mesi dalla sua investitura. Durante la concertazione il sito è sottoposto all'obbligo di evitare il degrado previsto dall'articolo 6, paragrafo 2.
Obblighi di conservazione e gestione dei siti
Per ogni zona speciale di conservazione gli Stati membri devono stabilire le misure di conservazione necessarie, mediante piani di gestione specifici o integrati in altri piani di sviluppo e mediante misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti.
Gli Stati membri devono inoltre adottare misure idonee a evitare:
- il degrado degli habitat naturali;
- il degrado degli habitat delle specie;
- perturbazioni delle specie per cui il sito è stato designato, quando possano incidere significativamente sugli obiettivi della direttiva.
L'articolo 10 promuove, nell'ambito delle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi primaria importanza per fauna e flora selvatiche. Sono espressamente richiamati elementi lineari e continui, come corsi d'acqua e sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, nonché elementi di collegamento, come stagni e boschetti, utili alla migrazione, distribuzione geografica e allo scambio genetico delle specie. L'obbligo è formulato come impegno degli Stati membri laddove lo ritengano necessario.
Valutazione di piani e progetti
L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, introduce un presidio preventivo per i siti Natura 2000. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma suscettibile di avere incidenze significative singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a opportuna valutazione dell'incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito.
Le autorità nazionali competenti possono autorizzare il piano o progetto soltanto dopo aver accertato che esso non pregiudichi l'integrità del sito. Il testo prevede, se del caso, il previo parere dell'opinione pubblica.
In assenza di soluzioni alternative, un progetto con esito negativo della valutazione può essere realizzato soltanto quando sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi sociali o economici. In tal caso lo Stato membro deve:
- adottare ogni misura compensativa necessaria per tutelare la coerenza globale di Natura 2000;
- informare la Commissione delle misure compensative adottate.
Quando il sito ospita habitat o specie prioritari, la deroga è ulteriormente limitata a motivi relativi alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica, a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione, ad altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
L'articolo 7 stabilisce che gli obblighi dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, sostituiscono quelli dell'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE per le zone di protezione speciale, dalla data di entrata in vigore della direttiva 92/43/CEE o dalla successiva data di classificazione o riconoscimento della zona.
Finanziamento e cofinanziamento
L'articolo 8 riconosce che la conservazione di habitat e specie prioritari può comportare oneri finanziari rilevanti e prevede un possibile cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili.
Gli Stati membri trasmettono, insieme alle proposte di siti con habitat o specie prioritari, le stime del cofinanziamento ritenuto necessario per adempiere all'articolo 6, paragrafo 1. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro, individua le misure essenziali, ne stima il costo totale e valuta il finanziamento necessario. Sulla base di tale valutazione viene adottato un quadro di azioni prioritario.
Le misure non finanziate o finanziate solo parzialmente sono riesaminate ogni due anni. Qualora il finanziamento sia rinviato, lo Stato membro deve astenersi dall'adottare nuove misure che possano deteriorare le zone interessate.
Valutazione periodica e sorveglianza
La Commissione valuta periodicamente il contributo di Natura 2000 agli obiettivi degli articoli 2 e 3. L'articolo 9 contempla anche il possibile declassamento di una zona speciale di conservazione quando l'evoluzione naturale, accertata tramite la sorveglianza, lo giustifichi.
L'articolo 11 impone agli Stati membri di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui all'articolo 2, con particolare attenzione agli habitat e alle specie prioritari. Tale sorveglianza costituisce la base scientifica per l'adeguamento delle misure di conservazione e per le relazioni periodiche.
Tutela rigorosa delle specie
Gli articoli 12 e 13 impongono un regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali elencate nell'allegato IV, nelle rispettive aree di ripartizione naturale.
Per le specie animali dell'allegato IV, lettera a), gli Stati membri devono vietare:
- cattura o uccisione deliberata nell'ambiente naturale;
- perturbazione deliberata, in particolare durante riproduzione, allevamento, ibernazione e migrazione;
- distruzione o raccolta deliberata delle uova;
- deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;
- possesso, trasporto, commercializzazione, scambio e offerta commerciale di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo esemplari legalmente raccolti prima dell'applicazione della direttiva.
I divieti di cattura, uccisione, perturbazione e commercializzazione si applicano a tutte le fasi della vita degli animali. Gli Stati membri devono inoltre predisporre un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali e adottare ulteriori ricerche o misure quando tali eventi abbiano o possano avere un impatto negativo significativo.
Per le specie vegetali dell'allegato IV, lettera b), sono vietati la raccolta, la collezione, il taglio, l'estirpazione o la distruzione deliberata nell'ambiente naturale, nonché il possesso, il trasporto, la commercializzazione, lo scambio e l'offerta commerciale degli esemplari raccolti nell'ambiente naturale, fatte salve le raccolte legalmente effettuate prima dell'applicazione della direttiva. I divieti operano per tutte le fasi del ciclo biologico.
Specie soggette a misure di gestione
Per le specie dell'allegato V, l'articolo 14 prevede l'adozione di misure, qualora necessarie alla luce della sorveglianza, affinché il prelievo nell'ambiente naturale e lo sfruttamento siano compatibili con il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente.
Le misure possono comprendere:
- limitazioni di accesso a determinati settori;
- divieti temporanei o locali di prelievo e sfruttamento;
- regolazione dei periodi o dei metodi di prelievo;
- norme cinegetiche o alieutiche;
- sistemi di autorizzazioni o quote;
- regolazione di acquisto, vendita, possesso e trasporto per la vendita;
- allevamento in cattività e riproduzione artificiale;
- valutazione degli effetti delle misure adottate.
L'articolo 15 vieta i mezzi non selettivi di cattura o uccisione indicati nell'allegato VI, tra cui magnetofoni, dispositivi elettrici o elettronici, fonti luminose artificiali, esplosivi, veleni, reti e trappole non selettive, balestre, armi semiautomatiche o automatiche con caricatore superiore a due cartucce e cattura o uccisione da aeromobili o veicoli a motore in movimento.
Deroghe
L'articolo 16 consente agli Stati membri di derogare agli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b), solo a due condizioni cumulative:
- non deve esistere un'altra soluzione valida;
- la deroga non deve pregiudicare il mantenimento della popolazione interessata in stato di conservazione soddisfacente nella sua area di ripartizione naturale.
Le finalità ammissibili comprendono protezione della fauna e flora, conservazione degli habitat, prevenzione di gravi danni a colture, allevamento, boschi, patrimonio ittico, acque e altre proprietà, sanità e sicurezza pubblica, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ricerca, didattica, ripopolamento, reintroduzione e riproduzione artificiale. È inoltre ammessa la cattura o detenzione, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, di un numero limitato di esemplari.
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ogni due anni una relazione sulle deroghe. La relazione deve indicare:
- specie interessate e motivo della deroga;
- natura del rischio e soluzioni alternative non accolte;
- dati scientifici utilizzati;
- mezzi, sistemi o metodi di cattura o uccisione;
- circostanze di tempo e luogo;
- autorità responsabili e limiti operativi;
- misure di controllo e risultati ottenuti.
La Commissione comunica il proprio parere entro dodici mesi dalla ricezione della relazione.
Informazione, ricerca e relazioni
Ai sensi dell'articolo 17, ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento previsto dall'articolo 23, gli Stati membri devono elaborare una relazione sull'attuazione. La relazione comprende almeno le misure di conservazione dell'articolo 6, paragrafo 1, la valutazione delle loro incidenze sullo stato di conservazione degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II e i risultati principali della sorveglianza.
La relazione nazionale è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione prepara una relazione globale, pubblicata al massimo entro due anni dal ricevimento delle relazioni nazionali.
L'articolo 18 richiede la promozione della ricerca e delle attività scientifiche necessarie, lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera, con particolare attenzione agli articoli 4 e 10.
Comitato e modifica degli allegati
Gli articoli 19-21 istituiscono un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il comitato assiste la Commissione, tra l'altro, nelle procedure relative al cofinanziamento e all'adeguamento tecnico-scientifico.
Le modifiche agli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; le modifiche all'allegato IV richiedono l'unanimità del Consiglio.
Reintroduzione, specie non locali e informazione pubblica
L'articolo 22 prevede che gli Stati membri esaminino l'opportunità di reintrodurre specie locali dell'allegato IV quando la reintroduzione possa contribuire efficacemente al loro ripristino in stato di conservazione soddisfacente. La reintroduzione deve essere preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato e basarsi anche su indagini ed esperienze pertinenti.
L'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di specie non locali deve essere disciplinata in modo da non arrecare pregiudizio agli habitat, alla fauna e alla flora locali; ove necessario, deve essere vietata. Gli Stati membri devono inoltre promuovere istruzione e informazione generale sull'esigenza di tutelare specie e habitat.
Recepimento e termini
La direttiva è destinata agli Stati membri. L'articolo 23 impone l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro due anni dalla notifica della direttiva, con immediata informazione alla Commissione. Il testo fornito non indica la data di notifica; pertanto il termine è riportato secondo la formula normativa della direttiva e non viene convertito in una data di calendario.
Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Disposizioni principali
Finalità e definizioni
Gli articoli 1 e 2 definiscono conservazione, habitat naturali e habitat di interesse comunitario, habitat e specie prioritari, stato di conservazione soddisfacente, sito, sito di importanza comunitaria, zona speciale di conservazione ed esemplare. La finalità è contribuire alla salvaguardia della biodiversità assicurando il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali.
Rete Natura 2000
L'articolo 3 istituisce una rete ecologica europea coerente denominata Natura 2000, composta dalle zone speciali di conservazione individuate per gli habitat dell'allegato I e per le specie dell'allegato II, nonché dalle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Gli Stati membri contribuiscono alla rete in funzione della presenza dei relativi habitat e specie sul territorio nazionale.
Proposta e designazione dei siti
Ai sensi dell'articolo 4, ogni Stato membro propone, sulla base dei criteri dell'allegato III e delle informazioni scientifiche pertinenti, un elenco nazionale di siti entro tre anni dalla notifica della direttiva. La Commissione elabora l'elenco dei siti di importanza comunitaria entro sei anni dalla notifica. Lo Stato membro designa ogni sito di importanza comunitaria come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e comunque entro sei anni dalla sua scelta.
Procedura per siti omessi
L'articolo 5 consente alla Commissione, in casi eccezionali e sulla base di informazioni scientifiche attendibili, di avviare una concertazione bilaterale con lo Stato membro per un sito prioritario omesso dall'elenco nazionale. La concertazione dura al massimo sei mesi; in mancanza di accordo, la Commissione sottopone la questione al Consiglio, che decide all'unanimità entro tre mesi. Durante la procedura il sito è soggetto all'articolo 6, paragrafo 2.
Misure di conservazione e prevenzione del degrado
L'articolo 6, paragrafo 1, impone agli Stati membri di stabilire per le zone speciali di conservazione le misure necessarie, incluse misure regolamentari, amministrative o contrattuali e, se opportuno, piani di gestione specifici o integrati. L'articolo 6, paragrafo 2, impone di evitare il degrado degli habitat e degli habitat di specie e perturbazioni significative delle specie per cui il sito è stato designato.
Valutazione di piani e progetti
L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, richiede una valutazione appropriata per ogni piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative, individualmente o congiuntamente ad altri piani o progetti. L'autorizzazione può essere concessa solo dopo aver accertato che il piano o progetto non pregiudichi l'integrità del sito, salvo la deroga prevista dal paragrafo 4.
Deroghe per motivi imperativi e misure compensative
In assenza di soluzioni alternative, un piano o progetto con valutazione negativa può essere realizzato solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi sociali o economici, purché siano adottate misure compensative necessarie a tutelare la coerenza globale di Natura 2000 e la Commissione sia informata. Per siti con habitat o specie prioritari sono ammissibili soltanto motivi di salute umana, sicurezza pubblica, conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente o altri motivi imperativi previo parere della Commissione.
Cofinanziamento comunitario
L'articolo 8 disciplina la trasmissione delle stime dei costi e la definizione, d'intesa con lo Stato membro, delle misure essenziali e del quadro di azioni prioritarie per il cofinanziamento comunitario, tenendo conto delle risorse disponibili e degli oneri gravanti sugli Stati membri. Le misure rinviate per mancanza di fondi sono riesaminate ogni due anni; nelle zone interessate gli Stati membri devono evitare nuove misure suscettibili di deteriorarle.
Coerenza ecologica e sorveglianza
Gli articoli 9-11 prevedono la valutazione periodica del contributo di Natura 2000, la promozione degli elementi del paesaggio essenziali per migrazione, distribuzione e scambio genetico delle specie e la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, con particolare attenzione agli habitat e alle specie prioritari.
Protezione rigorosa delle specie animali e vegetali
Gli articoli 12 e 13 impongono un regime di rigorosa tutela per le specie dell'allegato IV, vietando, rispettivamente, cattura o uccisione deliberata, perturbazione deliberata, distruzione delle uova, deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo per gli animali, nonché raccolta, collezione, taglio, estirpazione o distruzione deliberata e possesso, trasporto, commercializzazione o scambio di esemplari raccolti nell'ambiente naturale per le piante.
Specie soggette a gestione e mezzi vietati
L'articolo 14 richiede, ove necessario alla luce della sorveglianza, misure per rendere compatibili il prelievo e lo sfruttamento delle specie dell'allegato V con il loro mantenimento in stato di conservazione soddisfacente. L'articolo 15 vieta, per le specie interessate, mezzi non selettivi quali veleni, esplosivi, reti o trappole non selettive, dispositivi elettrici, fonti luminose artificiali e determinate modalità di trasporto.
Deroghe alla tutela delle specie
L'articolo 16 consente deroghe agli articoli 12, 13, 14 e 15 solo in assenza di altra soluzione valida e purché non sia pregiudicato il mantenimento delle popolazioni in stato di conservazione soddisfacente. Le finalità includono conservazione, prevenzione di gravi danni, sanità e sicurezza pubblica, motivi imperativi di interesse pubblico, ricerca, reintroduzione e cattura o detenzione selettiva e limitata. Gli Stati membri devono riferire ogni due anni sulle deroghe, indicando specie, motivazioni, alternative considerate, metodi, tempi, luoghi, autorità e controlli.
Relazioni e informazione
Ai sensi dell'articolo 17, ogni sei anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 23 gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione, comprendente misure di conservazione, incidenze sullo stato di conservazione e risultati della sorveglianza. La relazione è trasmessa alla Commissione e resa pubblica; la Commissione elabora una relazione globale entro due anni dal ricevimento delle relazioni nazionali.
Ricerca e adattamento degli allegati
L'articolo 18 impone di promuovere ricerca, attività scientifiche, scambio di informazioni e cooperazione transfrontaliera. L'articolo 19 prevede l'adeguamento degli allegati al progresso tecnico e scientifico: gli allegati I, II, III, V e VI sono modificati dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, mentre l'allegato IV richiede l'unanimità.
Reintroduzione, introduzione di specie e informazione pubblica
L'articolo 22 richiede agli Stati membri di esaminare l'opportunità di reintrodurre specie locali dell'allegato IV, previa verifica dell'efficacia e consultazione del pubblico interessato; di disciplinare o vietare l'introduzione intenzionale di specie non locali quando possa arrecare pregiudizio agli habitat o alla fauna e flora locali; e di promuovere istruzione e informazione generale.
Recepimento
L'articolo 23 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro due anni dalla notifica della direttiva, informando immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esservi corredati e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate.
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