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direttiva

Direttiva 1993/13

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Normativa europea31993L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce criteri comuni per qualificare come abusive le clausole contrattuali non negoziate individualmente che, in contrasto con la buona fede, determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore. Gli Stati membri devono assicurare che tali clausole non vincolino il consumatore, mantenendo fermo il contratto se esso può sopravvivere senza di esse, e devono predisporre rimedi giudiziari o amministrativi efficaci per impedirne l’uso. La direttiva prevede un livello minimo di armonizzazione, consentendo agli Stati membri di adottare norme più severe. Il termine di recepimento era il 31 dicembre 1994, con applicazione alle operazioni contrattuali concluse dopo tale data.

Armonizzazione delle norme nazionali sulle clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori, garantendo un livello elevato di tutela del consumatore.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti, scritti od orali, stipulati tra un professionista, pubblico o privato, e una persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale. Riguarda le clausole non negoziate individualmente, comprese quelle predisposte nell’ambito di contratti di adesione. Sono escluse le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri o la Comunità. La direttiva non si applica ai contratti di lavoro, ai contratti relativi a diritti di successione, allo statuto familiare e alla costituzione o allo statuto delle società. La valutazione non riguarda l’oggetto principale del contratto né l’adeguatezza tra prezzo e prestazione, purché le clausole siano chiare e comprensibili.

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

La direttiva 93/13/CEE mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori. L’intervento si colloca nel contesto della realizzazione del mercato interno e della necessità di ridurre le divergenze normative che possono ostacolare gli scambi transfrontalieri e alterare la concorrenza, assicurando al contempo la tutela degli interessi economici dei consumatori.

Obiettivi e natura dell’intervento

La direttiva impone agli Stati membri un risultato vincolante, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione: le clausole abusive non devono essere inserite nei contratti con i consumatori e, qualora siano comunque inserite, non devono vincolare il consumatore. Il contratto deve restare efficace alle medesime condizioni quando può sussistere senza la clausola abusiva.

L’armonizzazione è parziale e costituisce un livello minimo di tutela. L’articolo 8 consente pertanto agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più severe, purché compatibili con il trattato.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva si applica ai contratti stipulati tra:

  • un «professionista», persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce nell’ambito della propria attività professionale;
  • un «consumatore», persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale.

La tutela riguarda contratti scritti o orali e opera anche quando le condizioni contrattuali sono contenute in uno o più documenti. Il nucleo della disciplina concerne le clausole non negoziate individualmente, tipiche dei contratti predisposti unilateralmente e dei contratti di adesione.

Sono escluse le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità siano parte, in particolare nel settore dei trasporti. La direttiva esclude inoltre, secondo i considerando, i contratti di lavoro, quelli relativi ai diritti di successione, allo statuto familiare e alla costituzione o allo statuto delle società.

Definizione di clausola abusiva e negoziazione individuale

L’articolo 3, paragrafo 1, qualifica come abusiva la clausola che, cumulativamente:

  • non sia stata oggetto di negoziato individuale;
  • sia contraria al requisito della buona fede;
  • determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali;
  • produca tale squilibrio a danno del consumatore.

Una clausola non è considerata negoziata individualmente quando è stata redatta preventivamente e il consumatore non ha potuto influenzarne il contenuto. Il fatto che alcuni elementi o una singola clausola siano stati negoziati non impedisce di applicare la disciplina al resto del contratto, se una valutazione globale evidenzia comunque la natura di contratto di adesione.

Quando il professionista afferma che una clausola standardizzata è stata negoziata individualmente, l’onere della prova grava sul professionista. Per l’attività professionale, ciò richiede quindi una particolare attenzione alla documentazione del processo di formazione del contratto e all’effettiva possibilità del consumatore di incidere sul contenuto della clausola.

Criteri di valutazione dell’abusività

Ai sensi dell’articolo 4, il carattere abusivo deve essere valutato considerando la natura dei beni o servizi, tutte le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto, le altre clausole del contratto e le clausole di eventuali contratti collegati.

La valutazione non riguarda:

  • la definizione dell’oggetto principale del contratto;
  • l’adeguatezza tra prezzo o remunerazione e beni o servizi forniti in cambio;
  • purché le relative clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

L’esclusione non impedisce di tenere conto dell’oggetto principale e del rapporto qualità/prezzo nella valutazione delle altre clausole. L’analisi deve quindi distinguere tra clausole che definiscono la prestazione principale o il corrispettivo e clausole accessorie che regolano diritti, obblighi, responsabilità, recesso, modifiche contrattuali o rimedi.

Trasparenza contrattuale e interpretazione

L’articolo 5 stabilisce che le clausole scritte proposte al consumatore devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul significato, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

La regola interpretativa non si applica alle procedure previste dall’articolo 7, paragrafo 2, relative all’accertamento dell’abusività di clausole predisposte per un impiego generalizzato. La trasparenza riguarda pertanto non solo la leggibilità formale, ma anche la possibilità effettiva per il consumatore di conoscere le clausole prima della conclusione del contratto, come evidenziato nei considerando.

Effetti della clausola abusiva

L’articolo 6, paragrafo 1, impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive non vincolino il consumatore, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale. Il contratto resta invece vincolante per le parti nei medesimi termini se può continuare a sussistere senza la clausola abusiva.

Il meccanismo combina quindi:

  • protezione del consumatore rispetto alla clausola abusiva;
  • conservazione del contratto, quando possibile;
  • esclusione della sostituzione automatica dell’intero rapporto contrattuale, salvo quanto previsto dal diritto nazionale e dalla concreta possibilità di mantenere il contratto senza la clausola.

Contratti collegati a paesi terzi

L’articolo 6, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione della direttiva mediante la scelta della legge di un paese terzo, quando il contratto presenta uno stretto legame con il territorio di uno Stato membro.

La disposizione mira a impedire che una clausola di scelta della legge applicabile venga utilizzata per eludere la tutela imperativa prevista dalla disciplina europea e nazionale di recepimento.

Rimedi giudiziari e amministrativi

L’articolo 7 impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori. La tutela non è limitata alla singola controversia individuale, ma comprende strumenti diretti contro l’utilizzo generalizzato di condizioni contrattuali abusive.

Devono poter agire le persone o organizzazioni che, secondo il diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo alla tutela dei consumatori. Tali soggetti devono poter adire, secondo le regole nazionali:

  • autorità giudiziarie;
  • organi amministrativi competenti a decidere reclami;
  • organi competenti ad avviare azioni giudiziarie.

Le autorità devono poter accertare se le clausole predisposte per un impiego generalizzato siano abusive e applicare strumenti adeguati ed efficaci per impedirne l’inserzione. I ricorsi possono essere diretti, separatamente o congiuntamente, contro più professionisti dello stesso settore economico o contro associazioni di professionisti che utilizzino o raccomandino clausole generali identiche o simili.

Elenco indicativo dell’allegato

L’allegato previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, contiene un elenco indicativo e non esaustivo. Le clausole elencate non sono automaticamente abusive in ogni caso, ma rappresentano tipologie che possono essere dichiarate abusive secondo i criteri dell’articolo 3.

Tra le principali categorie rientrano le clausole che:

  • escludono o limitano la responsabilità del professionista per morte o lesioni personali del consumatore;
  • limitano indebitamente i diritti del consumatore in caso di inadempimento o adempimento difettoso;
  • subordinano la prestazione del professionista a una condizione dipendente unicamente dalla sua volontà;
  • consentono di trattenere somme versate dal consumatore senza analogo indennizzo in caso di recesso del professionista;
  • impongono indennizzi sproporzionatamente elevati al consumatore inadempiente;
  • attribuiscono al professionista un diritto di recesso o risoluzione non riconosciuto al consumatore;
  • consentono la cessazione senza ragionevole preavviso di contratti di durata indeterminata, salvo gravi motivi;
  • prevedono rinnovi automatici con termini eccessivamente anticipati per l’opposizione del consumatore;
  • considerano irrevocabilmente accettate clausole che il consumatore non ha potuto conoscere prima della conclusione;
  • consentono modifiche unilaterali del contratto o delle caratteristiche del prodotto o servizio senza valido motivo;
  • permettono la determinazione o l’aumento del prezzo senza un corrispondente diritto di recesso quando il prezzo finale sia troppo elevato;
  • attribuiscono al professionista il potere esclusivo di stabilire la conformità della prestazione o interpretare il contratto;
  • limitano gli impegni assunti dai mandatari del professionista;
  • obbligano il consumatore ad adempiere anche in caso di mancato adempimento del professionista;
  • consentono cessioni del contratto a terzi che possano ridurre le garanzie del consumatore;
  • limitano azioni legali, vie di ricorso, mezzi di prova o regole sull’onere della prova a danno del consumatore.

Regole specifiche per servizi finanziari e variazioni di prezzo

L’allegato disciplina in modo particolare le clausole relative a durata, modifiche delle condizioni e prezzo.

Per i contratti di durata indeterminata, la facoltà del fornitore di servizi finanziari di porre fine unilateralmente e senza preavviso al contratto può essere ammessa quando ricorra un valido motivo e il professionista informi immediatamente l’altra parte.

La modifica senza preavviso del tasso di interesse di un prestito o credito, o degli altri oneri relativi a servizi finanziari, può essere ammessa se ricorre un valido motivo, il consumatore viene informato con la massima rapidità ed è libero di recedere immediatamente dal contratto. Per i contratti di durata indeterminata, la modifica unilaterale delle condizioni può essere consentita se il consumatore riceve un ragionevole preavviso e può recedere.

Le lettere g), j) e l) dell’allegato non si applicano:

  • alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e prodotti o servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni di corsi, indici di borsa o tassi di mercato finanziario non controllati dal professionista;
  • ai contratti di acquisto o vendita di valuta estera, assegni di viaggio o vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

Sono inoltre ammesse clausole di indicizzazione dei prezzi quando consentite dalla legge e quando le modalità di variazione siano esplicitamente descritte.

Obblighi degli Stati membri e discrezionalità nazionale

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare:

  • l’assenza o la non vincolatività delle clausole abusive;
  • la conservazione del contratto quando possibile senza la clausola abusiva;
  • la trasparenza delle clausole scritte;
  • rimedi giudiziari o amministrativi adeguati ed efficaci;
  • la protezione contro l’elusione mediante scelta della legge di un paese terzo;
  • la comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Resta agli Stati membri un margine di discrezionalità per definire le condizioni nazionali della non vincolatività, l’organizzazione delle autorità competenti, i soggetti legittimati e le procedure applicabili. Tale discrezionalità non può compromettere l’obiettivo di assicurare mezzi adeguati ed efficaci e non impedisce l’adozione di un livello di protezione superiore.

Termine di recepimento e applicazione temporale

L’articolo 10, paragrafo 1, fissava il 31 dicembre 1994 come termine entro cui gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione.

Le disposizioni nazionali di recepimento dovevano applicarsi a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994. Gli atti nazionali dovevano contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo l’articolo 10, paragrafo 2. Ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate.

L’articolo 9 prevedeva che la Commissione presentasse al Parlamento europeo e al Consiglio, entro cinque anni dalla data indicata dall’articolo 10, paragrafo 1, una relazione sull’applicazione della direttiva.

Destinatari

L’articolo 11 identifica gli Stati membri quali destinatari della direttiva. Essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza sulla forma e sui mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Finalità, definizioni ed esclusioni

Gli articoli 1 e 2 armonizzano le disposizioni nazionali sulle clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore. Il consumatore è la persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale; il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce nell’ambito della propria attività professionale. Sono escluse le clausole che riproducono norme imperative o disposizioni e principi di convenzioni internazionali vincolanti.

Nozione di clausola abusiva e onere della prova

Ai sensi dell’articolo 3, una clausola non negoziata individualmente è abusiva quando, in contrasto con la buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a danno del consumatore. La clausola si presume non negoziata se predisposta preventivamente e il consumatore non ha potuto influenzarne il contenuto; se il professionista sostiene che una clausola standardizzata è stata negoziata individualmente, grava su di lui l’onere della prova. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esaustivo di clausole potenzialmente abusive.

Criteri di valutazione e clausole principali

L’articolo 4 impone di valutare l’abusività considerando natura dei beni o servizi, circostanze della conclusione, altre clausole contrattuali e contratti collegati. Sono escluse dalla valutazione le clausole riguardanti l’oggetto principale e il rapporto prezzo-prestazione, se formulate in modo chiaro e comprensibile. L’allegato individua, tra l’altro, clausole che limitano responsabilità o diritti del consumatore, impongono penali sproporzionate, consentono recesso o modifiche unilaterali del professionista, prevedono rinnovi automatici, limitano ricorsi o prove, attribuiscono al professionista poteri esclusivi di interpretazione o determinazione della conformità della prestazione e consentono aumenti di prezzo senza adeguato diritto di recesso.

Trasparenza e interpretazione favorevole

L’articolo 5 richiede che le clausole scritte siano redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio interpretativo prevale il significato più favorevole al consumatore, salvo tale regola nell’ambito delle procedure collettive previste dall’articolo 7, paragrafo 2.

Inefficacia della clausola e conservazione del contratto

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, le clausole abusive non vincolano il consumatore secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale. Il contratto resta vincolante per le parti alle medesime condizioni se può sussistere senza la clausola abusiva. Gli Stati membri devono inoltre impedire che il consumatore perda la protezione della direttiva per effetto della scelta della legge di un paese terzo, quando il contratto presenta uno stretto legame con il territorio di uno Stato membro.

Azioni inibitorie e soggetti legittimati

L’articolo 7 impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Persone o organizzazioni aventi un interesse legittimo alla tutela dei consumatori devono poter adire autorità giudiziarie o amministrative competenti per ottenere l’accertamento dell’abusività e l’eliminazione dell’uso generalizzato delle clausole. Le azioni possono essere rivolte, separatamente o congiuntamente, contro più professionisti dello stesso settore o associazioni professionali che utilizzano o raccomandano clausole identiche o analoghe.

Livello minimo di armonizzazione

L’articolo 8 consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per assicurare un livello di protezione più elevato del consumatore.

Clausole relative ai servizi finanziari e indicizzazione

L’allegato precisa che alcune clausole relative a contratti finanziari possono essere ammesse se fondate su un valido motivo, accompagnate da tempestiva informazione e, ove previsto, dalla libertà del consumatore di recedere. Le limitazioni relative a modifiche di prezzo, durata o condizioni non operano per strumenti finanziari e prodotti il cui prezzo dipende da corsi, indici o tassi di mercato non controllati dal professionista, né per determinate operazioni in valuta estera. Sono ammesse clausole di indicizzazione dei prezzi se consentite dalla legge e con modalità di variazione esplicitamente descritte.

Termine di recepimento e obblighi informativi

L’articolo 10, paragrafo 1, fissava al 31 dicembre 1994 il termine entro cui gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni dovevano applicarsi a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli atti nazionali dovevano contenere un riferimento alla direttiva e gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate. L’articolo 9 prevedeva una relazione della Commissione entro cinque anni dalla data indicata dall’articolo 10, paragrafo 1.

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