Ordinanza n. 13702/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. 22004 del 5 dicembre 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 11517 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 22004 del 5 dicembre 2025, limitatamente all'omessa distrazione in favore del difensore delle somme dovute a titolo di contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
È stata proposta istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.a., con riferimento al dispositivo della sentenza n. 22004 del 5 dicembre 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione alla restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato, ma non aveva disposto la distrazione di tali somme in favore del difensore, che nel giudizio aveva dichiarato di essere antistatario. L'istanza è stata proposta dalla parte ricorrente; il difensore è comunque legittimato a chiedere la correzione quando abbia formulato nel giudizio la specifica istanza di distrazione. Non risulta il dissenso delle altre parti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo sussistente un errore materiale consistito nell'omessa pronuncia sulla specifica istanza di distrazione delle somme. Ha integrato il dispositivo della sentenza originaria aggiungendo, dopo la previsione della restituzione del contributo unificato alla parte ricorrente, le parole ", da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario". Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 86, comma 1, c.p.a.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta specifica sia stata formulata nel giudizio.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone alla Segreteria gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una specifica istanza di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere corretta mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, anziché mediante un ordinario mezzo di impugnazione.
- Il difensore è legittimato a proporre l'istanza di correzione relativa all'omessa distrazione delle spese quando abbia formulato nel corso del giudizio una specifica richiesta in tal senso.
- In assenza di dissenso delle altre parti, il giudice può integrare il dispositivo della sentenza disponendo che le somme riconosciute alla parte a titolo di contributo unificato siano distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Come è indicizzato
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