Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 223 del 6-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti del comma 15-bis inserito nell’art. 6 della legge n. 236/1993, che interpreta autenticamente la legge n. 413/1984 includendo comandante e direttore di macchina tra le qualifiche di equipaggio e stato maggiore navigante anche ai fini previdenziali. Viene precisato che il termine del 31 ottobre 1993 riguarda solo una platea ristretta di personale già in servizio al 20 maggio 1993 e già iscritto INPDAI in virtù di giudicato, il quale può optare per conservare tale iscrizione. La circolare indica inoltre le modalità formali di esercizio dell’opzione, gli adempimenti delle società datrici di lavoro e delle sedi INPS, nonché la gestione contributiva conseguente.

Regime previdenziale di comandanti e direttori di macchina dell’armamento pubblico e opzione per l’iscrizione INPDAI

Regime previdenziale di comandanti e direttori di macchina dell’armamento pubblico

La circolare interviene per chiarire gli effetti dell’art. 6, comma 15-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito il D.L. 20 maggio 1993, n. 148. L’obiettivo è duplice: da un lato, fornire l’interpretazione autentica delle disposizioni della legge n. 413/1984; dall’altro, disciplinare il regime opzionale per taluni comandanti e direttori di macchina in relazione all’iscrizione previdenziale all’INPDAI.

Interpretazione autentica della legge n. 413/1984

Il primo periodo del comma 15-bis stabilisce che i termini "equipaggio" e "stato maggiore navigante", contenuti nell’art. 4, comma 2, lettere a) e i), della legge 26 luglio 1984, n. 413, devono intendersi comprensivi, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e direttore di macchina, oltre che delle qualifiche equiparate.

Secondo la circolare, su tale punto non sono necessari ulteriori chiarimenti, poiché la disposizione ha funzione interpretativa e confermativa dell’assetto già ricostruito dal legislatore.

Ambito soggettivo dell’opzione per l’INPDAI

Il secondo periodo del comma 15-bis prevede che i comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, possano optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

La circolare precisa però che la facoltà riguarda esclusivamente:

  • i comandanti e direttori di macchina in servizio alla data del 20 maggio 1993;
  • il personale inquadrato con tali qualifiche nello stato maggiore navigante in ruolo organico;
  • i dipendenti delle società di navigazione di preminente interesse nazionale Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia;
  • i dipendenti delle società regionali Caremar, Toremar, Siremar e Saremar.

Limite dei soggetti già iscritti all’INPDAI

La possibilità di optare non spetta indistintamente a tutti i soggetti indicati, ma solo a quelli che, al momento di entrata in vigore del D.L. n. 148/1993, risultavano già iscritti all’INPDAI. In concreto, ciò si è verificato per i casi in cui l’iscrizione era stata riconosciuta in base a decisioni della magistratura già passate in giudicato.

Termini e modalità dell’opzione

L’opzione deve essere esercitata entro il 31 ottobre 1993 mediante atto scritto indirizzato alla società datrice di lavoro.

L’atto deve essere inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche:

  • all’INPDAI;
  • alla sede INPS presso la quale sono effettuati i versamenti contributivi.

La società datrice di lavoro, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, deve proseguire il versamento dei contributi all’INPDAI per gli interessati e darne comunicazione formale:

  • agli stessi lavoratori;
  • all’INPDAI;
  • alle competenti sedi INPS.

Adempimenti delle sedi INPS e gestione dei contributi

Le sedi INPS, una volta accertata la regolarità dell’opzione, devono costituire per il personale interessato una posizione contributiva specifica, identificata con:

  • codice statistico contributivo "1.15.02";
  • codice di autorizzazione "2N".

Per tali lavoratori, la contribuzione dovuta per il Servizio sanitario nazionale continua a essere versata alla Cassa Marittima.

Richiamo al regime transitorio della legge n. 856/1986

La nota finale precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge n. 856/1986, il regime giuridico ed economico del personale di stato maggiore navigante delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, Caremar, Toremar e Siremar resta valido solo per il personale già iscritto a tale regime alla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè il 28 dicembre 1986.

Punti principali

Interpretazione autentica del comma 15-bis

Il primo periodo del comma 15-bis dell’art. 6 della legge n. 236/1993 chiarisce che le espressioni "equipaggio" e "stato maggiore navigante" della legge n. 413/1984 comprendono anche, ai fini previdenziali, le qualifiche di bordo di comandante e direttore di macchina e le qualifiche equiparate. La circolare ritiene che su questo profilo non siano necessari ulteriori chiarimenti.

Soggetti che possono esercitare l’opzione

Il secondo periodo del comma 15-bis consente ai comandanti e direttori di macchina, in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. n. 148/1993 (20 maggio 1993), di optare entro il 31 ottobre 1993 per conservare l’iscrizione all’INPDAI. La circolare limita però la platea ai soli dipendenti in ruolo organico dello stato maggiore navigante delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle società regionali indicate, cioè Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, Caremar, Toremar, Siremar e Saremar.

Ulteriore limitazione ai soli già iscritti INPDAI

Non tutti i soggetti astrattamente rientranti nella categoria possono esercitare l’opzione: essa spetta solo a coloro che al 20 maggio 1993 risultavano già iscritti all’INPDAI. In pratica, si tratta dei casi in cui l’iscrizione era stata già riconosciuta per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione deve essere manifestata con atto scritto indirizzato alla società datrice di lavoro e inviato per raccomandata con avviso di ricevimento anche all’INPDAI e alla sede INPS presso la quale sono eseguiti i versamenti contributivi. La società verifica la sussistenza delle condizioni e, se l’opzione è valida, prosegue il versamento dei contributi all’INPDAI, dando comunicazione all’interessato, all’INPDAI e alle sedi INPS competenti.

Adempimenti INPS e gestione contributiva

Le sedi INPS, verificata la regolarità dell’opzione, devono costituire una apposita posizione contributiva con codice statistico contributivo "1.15.02" e codice di autorizzazione "2N". Per il personale che conserva l’iscrizione INPDAI, la contribuzione dovuta per il Servizio sanitario nazionale continua invece a essere versata alla Cassa Marittima.

Richiamo alla legge n. 856/1986

La nota esplicativa precisa che il regime giuridico ed economico del personale di stato maggiore navigante disciplinato dall’art. 3, comma 10, della legge n. 856/1986 permane soltanto per il personale già iscritto a tale regime alla data di entrata in vigore della legge medesima, cioè il 28 dicembre 1986.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.