Circolare numero 222 del 6-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni applicative dell’art. 9-quater della legge n. 236/1993, che ha introdotto per i dipendenti dei partiti politici due benefici, tra cui il pensionamento anticipato di anzianità. Vengono indicati i destinatari, i requisiti contributivi, i termini per l’esercizio della facoltà, le modalità di presentazione delle domande, la decorrenza del trattamento e le istruzioni operative per la liquidazione. La pensione è riconosciuta solo a chi possiede almeno 28 anni di anzianità assicurativa e contributiva, presenta domanda entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e, per i lavoratori licenziati, permane nello stato di disoccupazione fino alla decorrenza della pensione.
Pensionamento anticipato di anzianità per i dipendenti dei partiti politici
Pensionamento anticipato di anzianità per i dipendenti dei partiti politici
La circolare detta le istruzioni applicative dell’art. 9-quater della legge 19 luglio 1993, n. 236, che, in favore dei dipendenti dei partiti politici, ha introdotto il pensionamento anticipato di anzianità e un’ulteriore indennità pari al massimo trattamento di integrazione salariale straordinaria. Il documento si concentra sul solo pensionamento anticipato, disciplinandone destinatari, requisiti, presentazione delle domande, decorrenza e modalità di liquidazione.
Periodo di validità della facoltà di richiedere il trattamento
La facoltà di ottenere il pensionamento anticipato deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148/1993. Il termine è indicato come perentorio ai fini dell’accesso al beneficio.
Destinatari della disciplina
Possono richiedere il trattamento:
- i dipendenti dei partiti politici individuati dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, che risultino in servizio alla data del 20 luglio 1993;
- i dipendenti dei partiti politici licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993.
Per i lavoratori licenziati è richiesto che lo stato di disoccupazione permanga fino alla data di decorrenza della pensione.
Requisiti assicurativi e contributivi
Per il riconoscimento del diritto è necessario che gli interessati possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti almeno 28 anni di anzianità assicurativa e contributiva, utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità ex art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La circolare precisa che tale requisito può essere maturato anche nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge, cioè nello stesso arco temporale previsto per l’esercizio della domanda. Restano esclusi i titolari di pensione o di assegno di invalidità.
Criteri di calcolo della pensione
La pensione anticipata deve essere liquidata secondo la normativa vigente, incrementando l’anzianità assicurativa e contributiva del periodo necessario per raggiungere i 35 anni richiesti dall’art. 22 della legge n. 153/1969.
Tale maggiorazione incontra però un limite massimo: non può eccedere il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data in cui l’interessato matura l’età per il pensionamento di vecchiaia vigente per il 1994. Per effetto di questo vincolo, il calcolo della pensione può essere effettuato anche su un numero di settimane di contribuzione inferiore a 1820.
Ai fini della determinazione della misura devono essere considerati anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa, pur se non valutabili per il diritto.
Presentazione della domanda e adempimenti dei partiti politici
La domanda deve essere presentata dagli interessati ai partiti politici che fungono da datori di lavoro entro il termine di sei mesi previsto dalla legge. I partiti politici devono poi trasmettere le domande al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, corredandole con dichiarazioni di responsabilità attestanti l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze.
Sulla base della documentazione ricevuta, il Ministero emana i decreti di ammissione al pensionamento anticipato. Tali decreti vengono quindi inviati alla Direzione Generale, che provvede alla trasmissione alle sedi territorialmente competenti.
Decorrenza del trattamento
Il trattamento di pensionamento anticipato di anzianità non può decorrere prima del 1° gennaio 1994. La data rilevante ai fini della decorrenza è quella di ricezione della relativa domanda da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Istruzioni operative per le sedi
La circolare segnala che, nella maggior parte dei casi, le domande trasmesse dai datori di lavoro non saranno compilate sul modello VO1 né corredate della documentazione necessaria per la liquidazione.
In tali situazioni, le sedi devono invitare gli assicurati interessati a:
- presentare il modello VO1;
- produrre la documentazione di rito.
La circolare precisa inoltre che la presentazione della documentazione non è soggetta a termini di legge.
Liquidazione con procedure automatizzate
I trattamenti di pensionamento anticipato nei confronti dei dipendenti dei partiti politici devono essere liquidati con la procedura di calcolo passante, secondo le modalità già in uso. Ai fini dell’elaborazione automatizzata occorre indicare:
- il codice "1" nel primo carattere del campo "NATURA PENSIONE";
- la lettera "P" nel terzo carattere.
Punti principali
Periodo di validità della norma
La facoltà di richiedere il trattamento anticipato di anzianità deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il termine è previsto espressamente dal comma 1 dell’art. 9-quater della legge n. 236/1993.
Destinatari del beneficio
Possono accedere al trattamento i dipendenti dei partiti politici individuati dalla legge n. 195/1974, e successive modificazioni, in servizio al 20 luglio 1993, nonché i dipendenti licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993. I lavoratori licenziati devono mantenere lo stato di disoccupazione fino alla decorrenza della pensione.
Requisiti soggettivi
È necessario far valere nell’assicurazione generale obbligatoria almeno 28 anni di anzianità assicurativa e contributiva utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità ex art. 22 della legge n. 153/1969. Tale requisito può essere maturato anche entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno di invalidità.
Misura del trattamento
La pensione anticipata è calcolata secondo la normativa vigente, maggiorando l’anzianità assicurativa e contributiva del periodo necessario a raggiungere i 35 anni previsti dall’art. 22 della legge n. 153/1969. La maggiorazione non può superare il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente per il 1994. Il calcolo può quindi avvenire anche su un numero di settimane inferiore a 1820; si considerano anche i periodi di contribuzione figurativa non utili al diritto, se rilevanti per la misura.
Presentazione della domanda e flusso amministrativo
La domanda deve essere presentata ai partiti politici datori di lavoro entro il termine di sei mesi. I partiti devono trasmettere le domande al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale corredandole con dichiarazioni di responsabilità attestanti esistenza e durata del rapporto di lavoro. Il Ministero emana i decreti di ammissione al pensionamento anticipato, che vengono poi trasmessi alle sedi competenti tramite la Direzione Generale.
Decorrenza del trattamento
Il pensionamento anticipato decorre non prima del 1° gennaio 1994. Per stabilire la decorrenza fa fede la data di ricezione della domanda da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Istruzioni operative e liquidazione
Quando le domande trasmesse dai datori di lavoro non sono redatte sul modello VO1 o sono prive della documentazione necessaria, le sedi devono invitare gli interessati a presentare il modello e i documenti di rito. La documentazione può essere prodotta senza termini di legge. La liquidazione avviene con procedura di calcolo passante, indicando il codice '1' nel primo carattere del campo 'NATURA PENSIONE' e la lettera 'P' nel terzo carattere.
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