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Circolare

Circolare numero 225 del 7-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina dello sgravio dal contributo INPS collegato al pensionamento anticipato dei lavoratori delle aziende in crisi o ristrutturazione. Viene precisato che il beneficio spetta alle imprese che abbiano presentato entro il 28 febbraio 1989 la domanda di riconoscimento dello stato di crisi/ristrutturazione al Ministero del Lavoro, anche se la domanda non era ancora giacente presso il CIPI in tale data. Le richieste pendenti vanno definite in conformità alla sentenza, quelle già respinte vanno riesaminate su domanda, e le somme eventualmente già riscosse devono essere restituite con interessi legali dalla scadenza indicata.

Esonero dal contributo INPS per pensionamento anticipato e restituzione delle somme versate

Esonero dal contributo INPS per pensionamento anticipato delle imprese in crisi o ristrutturazione

La circolare interviene per adeguare l’azione amministrativa alla pronuncia della Corte costituzionale in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da imprese in stato di crisi o ristrutturazione aziendale. Il documento chiarisce che il beneficio dell’esonero dal contributo a carico dell’impresa non può essere subordinato alla sola circostanza della giacenza della domanda presso il CIPI al 28 febbraio 1989, ma deve essere riconosciuto in base alla tempestiva presentazione della domanda al Ministero del Lavoro entro tale data.

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama l’articolo 4, comma 2, del decreto legge 24 aprile 1990, n. 82, che aveva previsto la convalida delle domande di aziende giacenti presso il CIPI al 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a quella data avessero già maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti per l’applicazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 11 gennaio 1989, n. 5. La ratio della disciplina era quella di attribuire alle domande presentate entro il 28 febbraio 1989 e dirette ad ottenere la dichiarazione di ristrutturazione o crisi aziendale gli stessi effetti che si sarebbero prodotti con una decisione favorevole già entro quella data.

Effetti del pensionamento anticipato e del contributo a carico dell’impresa

La circolare ricorda che, se lo stato di crisi o di ristrutturazione fosse stato dichiarato entro il 28 febbraio 1989, i lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi avrebbero potuto risolvere il rapporto e accedere al pensionamento anticipato senza il versamento del contributo successivamente introdotto dal decreto legge 1° aprile 1989, n. 119, poi confermato dai successivi provvedimenti. La presenza o meno della domanda in giacenza presso il CIPI è risultata però, nella prassi, un elemento discriminante che ha escluso alcune imprese dal beneficio per ragioni non imputabili alle stesse, ma legate ai tempi di trasmissione interna degli atti.

Pronuncia della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha osservato che la formulazione introdotta dall’articolo 4, comma 2, del d.l. n. 82/1990 e ripresa dall’articolo 5, comma 2, del d.l. n. 108/1991 aveva alterato l’intenzione del legislatore, che non era quella di limitare i beneficiari ma soltanto di precisare, in modo superfluo, la validità delle domande presentate prima del 1° marzo 1989, indipendentemente dal fatto che entro il 28 febbraio 1989 fosse già intervenuta o meno la trasmissione alla segreteria del CIPI con la proposta del Ministro del Lavoro. Per tale motivo è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, del d.l. n. 108/1991 nella parte in cui subordinava lo sgravio dal contributo, oltre che alla presentazione della domanda entro il 28 febbraio 1989, anche alla giacenza presso il CIPI alla medesima data.

Effetti operativi per le imprese

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, la condizione della giacenza presso il CIPI viene meno. Ne deriva che hanno titolo all’esonero le imprese che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, entro il 28 febbraio 1989, la domanda di accertamento dello stato di crisi o ristrutturazione ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, purché i lavoratori interessati abbiano maturato entro quella data i requisiti di età e contribuzione richiesti per il pensionamento anticipato. Il diritto all’esonero sussiste anche quando la domanda non risultasse ancora giacente presso il CIPI al 28 febbraio 1989.

Trattamento delle pratiche pendenti e delle istanze respinte

La circolare dispone che le eventuali richieste di esonero ancora pendenti debbano essere definite conformemente alla pronuncia della Corte costituzionale. Inoltre, le domande già respinte sulla base della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate su iniziativa delle imprese interessate.

Restituzione delle somme e interessi

Qualora ricorrano le condizioni indicate, su richiesta delle imprese deve essere effettuata la restituzione delle somme già riscosse in applicazione della disciplina parzialmente dichiarata incostituzionale. Sulle somme restituite devono essere corrisposti gli interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo al 31 marzo 1993, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Finalità originaria della disciplina sul pensionamento anticipato

La disposizione richiamata mirava a riconoscere alle domande presentate dalle imprese al CIPI entro il 28 febbraio 1989 gli stessi effetti che si sarebbero prodotti se la dichiarazione di ristrutturazione o crisi aziendale fosse intervenuta entro la stessa data. In tal modo i lavoratori in possesso dei requisiti di età e anzianità contributiva avrebbero potuto accedere al pensionamento anticipato senza il contributo a carico dell’impresa, contributo introdotto successivamente dal decreto legge n. 119 del 1° aprile 1989.

Criticità derivante dal requisito della giacenza presso il CIPI

L’applicazione della norma aveva finito per escludere talune aziende dal beneficio dell’esonero, pur avendo esse presentato tempestivamente la domanda, per ragioni dipendenti soltanto dai tempi di trasmissione degli atti tra uffici. La Corte costituzionale ha ritenuto che tale lettura non corrispondesse alla reale intenzione del legislatore, che non voleva restringere la platea dei beneficiari ma solo precisare la validità delle domande presentate prima del 1° marzo 1989.

Declaratoria di illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, nella parte in cui subordinava lo sgravio dal contributo INPS non solo alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, ma anche alla condizione che la domanda fosse giacente presso il CIPI alla medesima data.

Nuovo ambito dei beneficiari dell’esonero

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, hanno diritto all’esonero le imprese che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, entro il 28 febbraio 1989, la domanda di accertamento dello stato di crisi o ristrutturazione aziendale ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, purché i dipendenti interessati avessero maturato entro tale data i requisiti di età e contribuzione per il pensionamento anticipato, anche se la domanda non risultava ancora giacente presso il CIPI.

Definizione delle pratiche pendenti e riesame delle domande respinte

Devono essere definite in conformità alla sentenza della Corte costituzionale tutte le richieste di esonero tuttora pendenti. Inoltre, su domanda delle imprese interessate, devono essere riesaminate le istanze di esonero già respinte in passato in applicazione della norma poi dichiarata incostituzionale.

Restituzione delle somme e interessi legali

Quando ne ricorrano i presupposti, a richiesta delle imprese interessate, deve essere disposta la restituzione delle somme già riscosse in applicazione della norma parzialmente dichiarata incostituzionale. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo al 31 marzo 1993, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in Gazzetta Ufficiale.

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