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Circolare

Circolare numero 226 del 8-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 263/1992 e della mancata reiterazione del D.L. n. 388/1992, viene meno definitivamente l'obbligo di imposta sull'utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile degli enti interessati. Le eventuali somme versate dopo il 30 giugno 1993 devono essere rimborsate tramite le procedure previste. È inoltre richiesto l'aggiornamento contabile delle somme già trasmesse alla Direzione Generale con Mod. SC/10.

Abrogazione dell'imposta per l'utilizzazione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile e rimborso dei versamenti

Abrogazione dell'imposta sui beni demaniali e sul patrimonio indisponibile

La circolare fornisce istruzioni operative in seguito all'evoluzione normativa che ha inciso sull'imposizione dovuta per l'utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici indicati. Il chiarimento centrale è che, per effetto dell'abrogazione del D.Lgs. n. 263 del 28 febbraio 1992 e della mancata reiterazione della disciplina contenuta nel D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, l'obbligo di imposta deve ritenersi definitivamente cessato.

Effetti dell'abrogazione del D.Lgs. n. 263/1992

L'abrogazione del D.Lgs. n. 263/1992 produce come effetto immediato il venir meno dell'obbligo di imposta per l'utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici interessati, a decorrere dal 30 giugno 1993, data di entrata in vigore del primo decreto abrogativo. In conseguenza di ciò, devono intendersi superate e abrogate anche le indicazioni contenute nelle circolari:

  • n. 240 del 15 ottobre 1992, trasmessa con messaggio n. 14636 del 15 ottobre 1992;
  • n. 255 del 3 novembre 1992, trasmessa con messaggio n. 19020 del 4 novembre 1992;
  • n. 17 del 23 gennaio 1993, trasmessa con messaggio n. 38959 del 25 gennaio 1993.

Rimborsi dei versamenti effettuati oltre il 30 giugno 1993

La circolare precisa che, nel caso in cui l'imposta sia stata comunque corrisposta dopo il 30 giugno 1993, le strutture interessate devono attivare immediatamente le procedure di rimborso. Il presupposto è che, venuto meno l'obbligo tributario, ogni pagamento successivo a tale data risulta privo di fondamento.

Mancata conversione del D.L. n. 388/1992

A scioglimento della riserva già richiamata nella circolare n. 17 del 23 gennaio 1993, punto 1.1, viene chiarito che la mancata conversione del D.L. n. 388/1992, unitamente all'abrogazione del D.Lgs. n. 263/1992, consente di ritenere che il legislatore non intenda procedere alla reiterazione della norma decaduta. Ne deriva che anche gli eventuali versamenti d'imposta eseguiti in relazione all'estensione prevista dal decreto-legge devono essere considerati illegittimamente richiesti e devono essere rimborsati tramite apposita procedura nei confronti del Fisco.

Sistemazione contabile delle somme già trasmesse

Per gli importi dell'imposta versata che siano già stati trasferiti alla Direzione Generale mediante Mod. SC/10, in base alla circolare n. 240 del 15 ottobre 1992, punto 4, la circolare richiede che la relativa domanda di rimborso venga comunicata alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza. Tale adempimento è necessario per effettuare la corretta sistemazione contabile delle partite interessate.

Punti principali

Abrogazione del D.Lgs. n. 263 del 28 febbraio 1992

L'abrogazione del decreto legislativo n. 263/1992 comporta la cessazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta per l'utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici interessati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del primo decreto abrogativo, ossia il 30 giugno 1993. Di conseguenza si considerano abrogate anche le istruzioni precedentemente impartite con le circolari n. 240 del 15 ottobre 1992, n. 255 del 3 novembre 1992 e n. 17 del 23 gennaio 1993.

Rimborsi per pagamenti effettuati dopo il 30 giugno 1993

Qualora, nonostante il venir meno dell'obbligo, sia stata corrisposta l'imposta successivamente al 30 giugno 1993, le strutture interessate devono avviare immediatamente le procedure di rimborso. La circolare sottolinea che tale ipotesi è rara, ma, se verificatasi, il rimborso deve essere attivato senza ritardo.

Mancata conversione del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992

Con la mancata conversione del decreto-legge n. 388/1992, che aveva esteso l'imposta ai beni del patrimonio disponibile dei predetti enti, e considerata l'abrogazione del D.Lgs. n. 263/1992, si ritiene che il legislatore non intenda più reiterare la norma decaduta. Per questo motivo, anche i versamenti eventualmente eseguiti in tale ambito devono essere considerati indebitamente richiesti e devono essere oggetto di rimborso tramite le procedure verso il Fisco.

Disposizioni contabili e comunicazioni alla Direzione Centrale

Le richieste di rimborso degli importi già versati e trasferiti alla Direzione Generale tramite Mod. SC/10, sulla base della circolare n. 240 del 15 ottobre 1992, devono essere portate a conoscenza della Direzione Centrale Ragioneria e Finanza per consentire la necessaria sistemazione contabile.

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