Sentenza n. 4760/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento la nota M_D APV001 REG2022 0001257 07-12-2022 dell'Aeronautica Militare 112ª Squadriglia Radar Remota, di reiezione dell'istanza di liquidazione per il servizio di reperibilità, trasmessa in data 07/12/2022 e per l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso per reperibilità per l'effettuazione durante l'ultimo quinquennio antecedente la data del 26/03/2022 di periodi in cui il ricorrente doveva garantire, in caso di necessità, la sua rintracciabilità entro termine perentorio e prontamente recarsi sul posto di lavoro in caso di chiamata, compensi maturati e non calcolati dall'amministrazione militare, quantificati nella somma di € 3.421,31, o superiore accertanda, con interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di liquidazione dell’indennità per il servizio di reperibilità, riferita a 209 turni di 12 ore svolti tra il 31 dicembre 2017 e il 4 gennaio 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del 7 dicembre 2022 con cui l’Aeronautica Militare aveva respinto la richiesta di liquidazione dell’indennità di reperibilità e ha chiesto l’accertamento del diritto al compenso per 209 turni di 12 ore svolti nell’ultimo quinquennio antecedente al 26 marzo 2022, quantificandolo in 3.421,31 euro o nella diversa somma accertata, oltre interessi e rivalutazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che gli ordini di servizio gli imponevano una reperibilità specifica, e non la mera disponibilità o rintracciabilità propria dello status militare. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e disparità di trattamento, nonché violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di accertamento perché i turni documentati non integravano il servizio di reperibilità indennizzabile. La reperibilità richiede cumulativamente un formale comando, obblighi specifici e qualificati — tra cui la preventiva comunicazione dell’ubicazione e il rientro entro un tempo predeterminato non superiore a due ore — e una durata minima di dodici ore consecutive. Nel caso concreto, benché i militari fossero formalmente comandati al servizio, gli ordini imponevano soltanto di comunicare un recapito telefonico raggiungibile, il tempo stimato per raggiungere il reparto in caso di richiamo e le eventuali cause ostative, oltre a registrare l’inizio e la fine dell’intervento; non prescrivevano né la comunicazione preventiva dell’ubicazione né il rientro entro un termine massimo determinato. Tali prescrizioni costituiscono misure organizzative riconducibili alla generale disponibilità richiesta al militare e non danno diritto all’indennità. Le ulteriori censure non hanno condotto all’accoglimento della domanda. Spese compensate in ragione della natura della controversia e delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 163/2002
L’istituto della reperibilità è contemplato tanto dall’art. 11 cit., quanto dall’art. 6 del Capitolo Secondo (“Particolari disposizioni d’impiego”) della direttiva SMA-ORD-11 (“Normativa generale sull’orario di servizio e sul lavoro straordinario”).
L’art. 11 disciplina l’istituto della reperibilità, che comporta un vincolo qualificato distinto dalla generica disponibilità al servizio; il diritto all’indennità dipende dalla ricorrenza dei relativi presupposti.
art. 10, comma 1, l. 231/1990
Trattasi, in questo secondo caso, di un istituto di natura organizzativa, volto ad assicurare la continuità del servizio all’interno del reparto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, l. n. 231 del 1990.
La rintracciabilità o riserva è una misura organizzativa volta a garantire la continuità del servizio e, diversamente dalla reperibilità, non attribuisce di per sé diritto a un compenso accessorio.
Massime di principio
- Il servizio di reperibilità del militare, ai fini del riconoscimento della relativa indennità, presuppone cumulativamente un formale comando, l’imposizione di obblighi specifici e qualificati — inclusi la comunicazione preventiva dell’ubicazione e il rientro entro un tempo predeterminato non superiore a due ore — e una durata minima di dodici ore consecutive.
- La mera designazione del militare come riserva o soggetto rintracciabile e l’obbligo di fornire un recapito telefonico, comunicare il tempo stimato di arrivo o segnalare impedimenti al rientro costituiscono misure organizzative riconducibili alla generale disponibilità propria dello status militare, non equivalgono alla reperibilità e non danno diritto alla relativa indennità.
- La distinzione tra reperibilità e rintracciabilità ai fini retributivi dipende dagli obblighi concretamente imposti e dal grado di compressione della libertà del militare, non dalla denominazione attribuita al turno.
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