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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24163/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Nel procedimento cautelare a carico di un indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per detenzione/cessione di stupefacenti, il Tribunale del riesame aveva annullato la custodia cautelare in carcere per carenza di attualità delle esigenze cautelari. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente, il giudice del riesame avrebbe valorizzato solo la distanza temporale tra i fatti contestati e l’applicazione della misura, senza considerare le note investigative di aggiornamento prodotte (9 aprile 2024 e 18 giugno 2025), dalle quali emergerebbe la persistenza del pericolo di reiterazione; inoltre, la circostanza che l’indagato fosse stato arrestato in flagranza per cocaina il 29 marzo 2022 sarebbe indice di permanenza del rischio, anche in considerazione della natura stabilmente organizzata dell’associazione e della successiva condotta di altro associato. La difesa chiedeva il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che le censure non attingessero veri vizi di legittimità, ma mirassero a ottenere una diversa lettura del materiale fattuale e una rivalutazione del merito cautelare. La motivazione del tribunale del riesame è stata giudicata coerente: esso aveva preso atto della contestazione associativa con cessazione indicata al massimo fino ad aprile 2022 e del decorso di un lasso di tempo significativo senza elementi concreti di attuale protrazione dei legami tra indagato e sodalizio. La Corte ha inoltre osservato che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza del reato, ma richiede che il periculum libertatis permanga nel tempo sulla base di elementi recenti e concreti. Quanto alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice del riesame aveva legittimamente ritenuto mancante, in concreto, l’attualità delle esigenze cautelari; le note investigative richiamate dal ricorrente sono state considerate troppo generiche e comunque riferite a un episodio del 29 marzo 2022, quindi interno al periodo di contestata operatività del sodalizio.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del delitto associativo in materia di stupefacenti, contestato all'indagato come partecipe di un sodalizio attivo fino ad aprile 2022

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice relativa ai reati-fine in materia di stupefacenti, contestati come reato continuato fino al febbraio 2022

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, valutato in base alla persistenza temporale del rischio e a elementi recenti e specifici

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione relativa applicabile alla custodia cautelare nei reati contemplati dalla norma, superabile in concreto ove difettino elementi attuali di esigenze cautelari

  • art. 606 cod. proc. pen.

    nel ricorso per cassazione sono deducibili soltanto violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione, non una diversa ricostruzione del fatto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione nei limiti del controllo di legittimità; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi fattuali.
  • L"attualità delle esigenze cautelari non coincide con l"imminenza della commissione di un nuovo reato, ma richiede la persistenza nel tempo del pericolo di reiterazione, da apprezzare alla luce della vicinanza temporale ai fatti e di elementi recenti, concreti e specifici.
  • Quando la contestazione cautelare delimita temporalmente la partecipazione a un sodalizio criminoso e non emergono indici attuali di permanenza dei legami con l"associazione, il giudice può escludere l"attualità del periculum libertatis anche in presenza della presunzione relativa prevista dall"art. 275, comma 3, c.p.p.
  • Al fine di superare una valutazione di insussistenza dell"attualità cautelare, non sono sufficienti richiami generici a informative investigative o a episodi coevi ai fatti contestati: occorrono dati specifici, recenti e idonei a dimostrare un effettivo rischio attuale di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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