L.R. Molise 13/2002
Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "BED AND BREAKFAST"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 13/2002 disciplina l’attività di Bed and Breakfast, definendone requisiti, limiti di esercizio, adempimenti verso il Comune, controlli e sanzioni. Prevede una SCIA/comunicazione preventiva, obblighi di residenza del titolare e limiti di camere/posti letto. È ancora vigente, ma alcune misure promozionali e facilitazioni sono di portata ormai limitata nel tempo.
Disciplina regionale del Bed and Breakfast in Molise
Disciplina regionale del Bed and Breakfast in Molise
La legge regionale del Molise regola l’attività ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”, integrando la disciplina regionale in materia di strutture ricettive. Definisce i requisiti per l’esercizio, gli adempimenti amministrativi, i controlli comunali e il regime sanzionatorio applicabile sul territorio regionale.
Finalità e natura dell’attività
La Regione istituisce la formula “Bed and Breakfast” per qualificare lo sviluppo dell’attività turistico-ricettiva nelle sue diverse forme. L’attività è riservata a persone fisiche ed è espressamente vietata alle società di capitale.
L’attività consiste nell’ospitalità in ambito familiare svolta nella residenza abituale dell’operatore, con offerta di alloggio e prima colazione. Non comporta cambio di destinazione d’uso dell’immobile e richiede che il titolare risieda nell’immobile.
Ambito di esercizio e limiti operativi
L’attività può essere svolta in:
- costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo;
- edifici con più unità immobiliari;
- unità residenziali rurali.
L’ospitalità non può superare 30 giorni consecutivi per ciascun ospite.
I limiti di capacità dipendono dal comune:
- nei comuni con popolazione residente superiore a 3.000 abitanti: massimo 3 camere e 6 posti letto nell’unità abitativa residenziale, con almeno 2 servizi igienici se l’attività si svolge in più stanze;
- nei comuni con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti: massimo 4 camere e 8 posti letto, principalmente nell’abitazione di residenza e, in alternativa, anche in unità di cui il soggetto sia proprietario o possessore situate entro 200 metri dalla residenza; deve essere garantito almeno un servizio igienico ogni 2 camere.
Il servizio deve essere reso con la normale organizzazione familiare e limitato alla prima colazione. Per la colazione si usano alimenti preconfezionati e non manipolati, privilegiando prodotti tipici locali e tradizionali, anche biologici o di qualità; se si somministrano prodotti non preconfezionati, devono essere indicati gli ingredienti.
L’assessorato regionale competente in materia di turismo classifica l’esercizio in categorie, tenendo conto dei servizi offerti e delle caratteristiche dell’alloggio.
Requisiti dei locali e servizi minimi
I locali destinati all’attività devono avere i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti edilizi e di igiene comunali e devono essere dotati di impianti conformi alla legge.
Devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
- pulizia quotidiana dei locali;
- fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte alla settimana e a ogni cambio ospite;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- somministrazione della prima colazione.
Adempimenti amministrativi e comunicazioni
L’avvio dell’attività è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune competente, resa ai sensi della disciplina sulla segnalazione/comunicazione amministrativa e accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La comunicazione deve indicare, tra l’altro:
- generalità del titolare;
- ubicazione e denominazione dell’esercizio;
- numero di camere, posti letto e servizi igienici;
- servizi aggiuntivi offerti;
- periodo di esercizio e eventuale chiusura nell’anno;
- possesso dei requisiti di pubblica sicurezza;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari dell’immobile;
- prezzi massimi e minimi.
Alla comunicazione vanno allegati:
- planimetria dell’unità immobiliare con indicazione di superfici, vani, servizi e aree di pertinenza;
- titolo che comprovi la disponibilità dell’immobile;
- assenso di proprietari o comproprietari, se l’istanza è presentata da altri;
- approvazione dell’assemblea condominiale, se l’ospitalità avviene in edificio plurifamiliare.
Il Comune, entro 60 giorni, effettua un sopralluogo per verificare l’idoneità della struttura e comunica l’esito alla Regione, alla Provincia, all’ente turistico competente e all’interessato.
Non è ammessa la stessa denominazione all’interno del territorio comunale. Presso i Comuni è istituito l’albo degli operatori di Bed and Breakfast per finalità di informazione turistica, con aggiornamento annuale trasmesso agli enti competenti entro gennaio.
Obblighi del titolare e pubblicità dell’attività
Il titolare è responsabile del rispetto della legge regionale, delle norme di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni statali e territoriali applicabili.
All’interno della struttura devono essere esposti in modo visibile:
- capacità ricettiva massima;
- tariffario;
- periodo di apertura e chiusura.
All’esterno deve essere esposto il marchio identificativo del Bed and Breakfast secondo il modello regionale. Ogni cambio di titolarità, sospensione o cessazione va comunicato preventivamente al Comune e alla Regione.
Vigilanza, controlli e provvedimenti limitativi
Il Comune esercita la vigilanza sull’attività, ferma restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza, e svolge almeno due sopralluoghi all’anno per verificare idoneità, requisiti e loro mantenimento.
In caso di violazioni, il Comune diffida il titolare a rimuoverle entro 15 giorni. Se l’inadempienza persiste, dispone la sospensione dell’attività per il tempo necessario a eliminare l’irregolarità, comunque non oltre 6 mesi. Se, alla scadenza della sospensione, l’irregolarità continua, viene vietata la prosecuzione dell’attività.
Il divieto di prosecuzione è disposto anche in caso di:
- perdita dei requisiti soggettivi di pubblica sicurezza;
- mancato rispetto dell’obbligo di astensione dall’attività durante la sospensione;
- violazione dell’obbligo di residenza;
- applicazione di almeno 3 sospensioni negli ultimi 24 mesi.
Nei casi di divieto di prosecuzione non è possibile presentare una nuova segnalazione di inizio attività per i 36 mesi successivi alla notifica del provvedimento.
Sospensione volontaria e cessazione dell’attività
Il titolare che intenda sospendere temporaneamente l’esercizio deve comunicarlo preventivamente al Comune.
La sospensione non può superare 6 mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori 6 mesi. Decorso tale termine, l’attività si considera definitivamente cessata.
Regime sanzionatorio
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per varie violazioni, tra cui:
- esercizio senza preventiva segnalazione: da 2.500 a 5.000 euro, con chiusura immediata;
- mancata esposizione del tariffario: da 500 a 1.000 euro;
- mancato rispetto dell’obbligo di residenza: da 1.000 a 5.000 euro;
- prezzi difformi da quelli comunicati: da 500 a 1.000 euro;
- mancata esposizione del marchio identificativo: 500 euro;
- superamento della capacità ricettiva: 500 euro per ogni persona oltre il limite, con possibile sospensione;
- apertura o chiusura in difformità da quanto comunicato: da 500 a 1.000 euro.
In caso di reiterazione, le sanzioni sono raddoppiate. Le sanzioni sono irrogate dal Comune competente; gli introiti sono destinati all’80% ai Comuni e al 20% alla Regione.
Facilitazioni fiscali e decorrenza
Gli operatori accedono alle facilitazioni amministrativo-fiscali richiamate dalla risoluzione ministeriale n. 180/E del 14 dicembre 1998, secondo cui l’attività saltuaria e occasionale di alloggio e prima colazione è esclusa, in via generale, dall’IVA.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 lug 2002L.R. Molise 15/2002
- Legge · 23 lug 2002L.R. Molise 14/2002
- Legge · 2 ago 2002L.R. Molise 16/2002
- Legge · 14 giu 2002L.R. Molise 11/2002
- Legge · 7 giu 2002L.R. Molise 9/2002
- Legge · 7 giu 2002L.R. Molise 10/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →