Sentenza del 12/03/2019 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - TOSAP - terreno sovrastato da cavalcavia autostradale - occupazione da parte del concessionario della rete - sussistenza - presupposto impositivo - configurabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
SALT ha impugnato l'avviso di accertamento TOSAP relativo all'anno 2016, riguardante complessivamente 160 mq di aree comunali sovrastate da cavalcavia autostradali. La società ha sostenuto l'inesistenza del presupposto impositivo, affermando di non essere un occupante di fatto e che l'autostrada, quale bene demaniale realizzato nell'interesse dello Stato, rientrasse nell'esenzione prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993. Ha inoltre invocato l'efficacia di un precedente giudicato relativo ai medesimi viadotti. ICA ha contestato tali argomentazioni, sostenendo che l'occupazione degli spazi soprastanti il suolo pubblico costituisce presupposto della TOSAP e che la concessionaria, traendo beneficio economico dalla gestione autostradale, fosse il soggetto obbligato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo dovuta la TOSAP. Il presupposto impositivo consiste nell'occupazione o nella limitazione effettiva dell'uso pubblico di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, anche quando l'occupazione avvenga nello spazio soprastante il suolo. Il cavalcavia limita l'utilizzazione del terreno sottostante, anche sotto il profilo edificatorio o agricolo, e la tassa è dovuta indipendentemente dall'esistenza di una concessione comunale. L'esenzione per le occupazioni dello Stato non è applicabile, poiché l'opera è gestita autonomamente dalla società concessionaria, che ne ricava utilità economica. L'eccezione di giudicato esterno è stata respinta in ragione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il presupposto della tassa è costituito dall'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche soprastanti e sottostanti il suolo.
La TOSAP si applica anche alle occupazioni realizzate mediante strutture sopraelevate, come i viadotti, quando esse comportino una sottrazione o limitazione effettiva dell'uso pubblico del suolo.
Art. 39, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
È soggetto passivo chi occupa concretamente l'area o ne limita l'uso pubblico, anche senza una concessione dell'ente locale. La disposizione comprende sia gli spazi sottostanti sia quelli soprastanti il suolo pubblico.
Art. 49, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali.
L'esenzione non opera automaticamente per un bene demaniale o per un'opera realizzata nell'interesse pubblico. Occorre che l'occupazione sia riferibile direttamente allo Stato o ad altro ente pubblico esente; non basta che il bene appartenga al demanio quando la gestione e lo sfruttamento economico siano affidati autonomamente a un concessionario.
Art. 15, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto la compensazione è stata giustificata dalla particolare controvertibilità della questione relativa al giudicato esterno.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13916/2006
È stata richiamata dalla società per sostenere l'efficacia ultrattiva del giudicato tributario, ma la Commissione ha ritenuto che, in materia di periodi d'imposta distinti, il giudicato non si estenda automaticamente a rapporti tributari diversi.
Cassazione, sentenze n. 11688/2017, n. 11689/2017 e n. 19693/2018
La giurisprudenza afferma che i viadotti autostradali possono integrare un'occupazione tassabile ai fini TOSAP, poiché limitano l'utilizzazione del suolo sottostante; è irrilevante che il bene sia demaniale se, durante la concessione, è gestito autonomamente dal concessionario che ne trae utilità economica.
Massime di principio
- La TOSAP può applicarsi non solo all'occupazione fisica del terreno, ma anche a quella dello spazio soprastante o sottostante, purché vi sia una concreta sottrazione o limitazione dell'uso pubblico.
- Per individuare il soggetto obbligato rileva principalmente chi utilizza e gestisce l'opera traendone un beneficio economico, non solo chi ne è formalmente proprietario.
- La natura demaniale del bene non comporta automaticamente l'esenzione: l'esenzione richiede che l'occupazione sia direttamente imputabile allo Stato o a un ente pubblico esente.
- Un concessionario di un servizio pubblico può essere soggetto alla tassa quando opera autonomamente e sfrutta economicamente l'infrastruttura, anche se l'opera è stata realizzata per finalità pubbliche.
- Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente alle annualità successive, perché ogni periodo genera un'autonoma obbligazione tributaria; l'estensione può essere valutata solo per questioni realmente comuni e immutabili.
- Ai fini della TOSAP può essere sufficiente la limitazione concreta dell'uso del suolo: non è indispensabile dimostrare l'esistenza di una specifica concessione o autorizzazione comunale.
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