Circolare numero 92 del 12-5-2000
Istituti regionali di ricerca ,sperimentazione ed aggiornamento educativi quali enti strumentali rientranti tra le Amministrazioni dello Stato. Estensione alle I.R.R.S.A.E del beneficio dell’esonero dal pagamento delle somme aggiuntive previsto per le Amministrazioni Statali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli I.R.R.S.A.E. devono essere considerati enti strumentali della Pubblica Amministrazione, quindi equiparabili alle Amministrazioni statali. Ne consegue che, nelle regolarizzazioni di contributi non versati relativi alla Gestione pensionistica separata ex legge n. 335/1995, trova applicazione l'esonero previsto dall'art. 1, comma 219, della legge n. 662/1996 dalle somme aggiuntive e dagli interessi legali. Le sedi periferiche devono adeguarsi a questo criterio nelle pratiche di regolarizzazione pregresse.
Applicazione dell'esonero da somme aggiuntive e interessi legali agli I.R.R.S.A.E. nelle regolarizzazioni contributive
Applicazione dell'esonero contributivo agli I.R.R.S.A.E.
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in merito al trattamento dei contributi non versati dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.) e alla possibilità di applicare l'esonero dalle somme aggiuntive e dagli interessi legali previsto per le Amministrazioni statali. Il documento interviene per uniformare l'operato delle dipendenze periferiche dell'Istituto in sede di regolarizzazione contributiva.
Natura giuridica degli I.R.R.S.A.E.
La questione nasce dal fatto che alcune sedi periferiche avevano escluso l'applicazione della disciplina agevolativa di cui all'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ritenendo che gli I.R.R.S.A.E. non potessero essere qualificati come Amministrazioni statali. La circolare chiarisce invece che tali istituti sono enti strumentali che esercitano funzioni e servizi della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, devono essere considerati statali.
Riferimenti istituzionali richiamati
A sostegno di tale interpretazione viene richiamato quanto già rilevato dallo stesso Ministero della Pubblica Amministrazione, con un orientamento condiviso anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In base a questa ricostruzione, gli I.R.R.S.A.E. sono assimilati, sotto il profilo giuridico rilevante ai fini contributivi, agli istituti tecnici, d'arte e professionali.
Conseguenze sul regime sanzionatorio
In ragione di tale configurazione, la disposizione dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662/1996 deve essere applicata anche agli I.R.R.S.A.E. Ne deriva l'esenzione dal pagamento delle somme aggiuntive e degli interessi legali nelle regolarizzazioni contributive che li riguardano, quando si tratti di debiti contributivi riferibili alle Amministrazioni dello Stato.
Indicazioni operative per le sedi periferiche
Le dipendenze periferiche dell'Istituto sono invitate ad applicare il criterio interpretativo indicato in occasione di regolarizzazioni contributive pregresse poste in essere dagli I.R.R.S.A.E. Il chiarimento vale in particolare anche per le regolarizzazioni di contributi non versati e dovuti nella misura del 10% in relazione ad alcuni tipi di collaborazione per il finanziamento della Gestione pensionistica separata istituita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Punti principali
Questione interpretativa sulla natura degli I.R.R.S.A.E.
Alcune dipendenze dell'Istituto avevano escluso l'applicabilità dell'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ritenendo gli I.R.R.S.A.E. non ricompresi tra le Amministrazioni statali. La circolare interviene per chiarire che tale impostazione non è corretta.
Qualificazione giuridica degli I.R.R.S.A.E.
Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi sono qualificati come enti strumentali che esercitano funzioni e servizi della Pubblica Amministrazione. In base a tale configurazione, sono da considerarsi statali al pari degli istituti tecnici, d'arte e professionali, come già rilevato dal Ministero della Pubblica Amministrazione e condiviso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Effetti sull'esonero da somme aggiuntive e interessi legali
Poiché gli I.R.R.S.A.E. rientrano nella categoria delle Amministrazioni statali, si applica anche nei loro confronti la disposizione dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662/1996, che prevede l'esenzione dal pagamento delle somme aggiuntive e degli interessi legali.
Applicazione operativa nelle regolarizzazioni contributive
Le dipendenze periferiche dell'Istituto devono applicare il criterio indicato nelle regolarizzazioni contributive pregresse effettuate dagli I.R.R.S.A.E., in particolare per i contributi non versati e dovuti nella misura del 10% relativi ad alcuni tipi di collaborazione destinati al finanziamento della Gestione pensionistica separata istituita con la legge 8 agosto 1995, n. 335.
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