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Circolare

Circolare numero 91 del 11-5-2000

Istruzioni per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti all'ex Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità operative per l’iscrizione e la contribuzione al Fondo speciale INPS istituito dall’art. 43 della legge n. 488/1999 per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e per l’ex personale che ha optato per il mantenimento del precedente regime pensionistico. Definisce aliquote contributive, contributo aggiuntivo dell’1%, adempimenti dei datori di lavoro, codici di autorizzazione e compilazione delle denunce DM10/2, del modello CUD e del quadro SA del 770. Vengono inoltre fornite istruzioni contabili con istituzione della Gestione GF e dei conti GFR 21/10 e GFR 21/70.

Fondo speciale INPS per il personale Ferrovie dello Stato S.p.A.: istruzioni contributive, DM10/2, CUD/770 e contabilità

Fondo speciale INPS per il personale Ferrovie dello Stato S.p.A.

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha soppresso il Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e ha istituito presso l’INPS un Fondo speciale. Il documento disciplina iscrizione, contribuzione, codifica delle posizioni, compilazione delle denunce contributive e rilevazioni contabili, in attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge.

Ambito di applicazione e soggetti iscritti

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo speciale:

  • tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. già in servizio alla data del 31 marzo 2000;
  • il personale assunto dal 1 aprile 2000, se iscrivibile al Fondo speciale secondo la previgente normativa;
  • l’ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. già iscritto al Fondo e confluito in altre amministrazioni, che abbia esercitato l’opzione per mantenere il precedente regime pensionistico.

La circolare richiama inoltre il contenuto dell’art. 43, che prevede la soppressione del vecchio Fondo, la costituzione del Fondo speciale presso l’INPS e il trasferimento delle posizioni previdenziali con le anzianità assicurative e contributive maturate, comprese quelle derivanti da riscatto o ricongiunzione.

Finanziamento del Fondo e aliquote

Il Fondo è finanziato con l’aliquota contributiva prevista per il F.P.L.D., pari al 32,70%, di cui l’8,89% a carico del lavoratore. Si applica inoltre il contributo aggiuntivo dell’1% a totale carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile.

Per l’anno 2000 il limite annuo è indicato in L. 66.324.000, pari a E. 34.253,49, e il corrispondente limite mensile in L. 5.527.000, pari a E. 2.854,46.

Posizioni contributive, classificazione e codici

Per il personale dipendente FS iscritto o iscrivibile al Fondo speciale, le Ferrovie dello Stato S.p.A. devono aprire un’apposita posizione contributiva.

La circolare precisa che:

  • la classificazione previdenziale va attribuita al settore industria, trasporti ferroviari, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge n. 88/1989;
  • il codice statistico contributivo da utilizzare resta il CSC 2.01.02, con codice ISTAT 60.10.1, in considerazione della proprietà pubblica del capitale sociale;
  • la posizione va contraddistinta dal codice di autorizzazione 4F, con il nuovo significato di posizione relativa al personale iscritto al Fondo speciale ex art. 43 L. 488/1999.

Poiché per tale personale non operano obblighi contributivi diversi da quelli relativi al Fondo speciale, il codice 4F deve essere accompagnato dai seguenti codici:

  • 6B, lavoratori soggetti solo al contributo IVS;
  • 8F, enti non soggetti al contributo di garanzia per il TFR;
  • 8G, datori di lavoro esclusi dal contributo per l’indennità economica di malattia;
  • 8H, datori di lavoro esclusi dal contributo per l’indennità economica di maternità.

Ex personale FS confluito in altre amministrazioni

Per l’ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. confluito in altre amministrazioni e mantenuto nel regime pensionistico precedente tramite opzione, il Fondo speciale resta obbligatorio.

Le amministrazioni interessate devono aprire, presso l’Agenzia INPS competente per territorio, apposite posizioni contributive. A tali posizioni vengono attribuiti il CSC e il codice ISTAT relativi all’attività effettivamente svolta dall’amministrazione interessata, ad esempio ente territoriale o amministrazione dello Stato.

Per questo personale:

  • oltre alla contribuzione destinata al Fondo speciale, sono dovute le altre contribuzioni previste in base all’inquadramento della singola amministrazione;
  • la posizione deve riportare il codice 4F e gli ulteriori codici corrispondenti alle contribuzioni dovute.

Compilazione del modello DM10/2

Nella denuncia contributiva DM10/2 devono essere seguite le ordinarie modalità di esposizione:

  • rigo 10 per il personale operaio;
  • rigo 11 per impiegati e quadri.

Devono essere compilate le caselle relative a:

  • numero dipendenti;
  • numero giornate;
  • retribuzioni imponibili;
  • somme a debito del datore di lavoro.

Per il personale dirigente, già iscritto al soppresso Fondo, l’esposizione va effettuata in uno dei righi liberi dei quadri B-C del modello DM10/2, preceduto dal codice 360. Vanno indicati il numero dei dirigenti, le giornate lavorate, le retribuzioni imponibili e la contribuzione dovuta.

Per il personale con rapporto part-time si utilizzano i seguenti codici:

  • 100P, operai part-time;
  • 200P, impiegati part-time;
  • 360P, dirigenti part-time.

In tal caso nelle caselle vanno indicati il numero dei lavoratori, le ore lavorate, le retribuzioni imponibili e le somme a debito del datore di lavoro.

Contributo aggiuntivo dell’1%: esposizione nel DM10/2

Per i lavoratori la cui retribuzione imponibile individuale, nel mese cui si riferisce la denuncia, supera L. 5.527.000, la circolare stabilisce che:

  • i contributi previdenziali ordinari vanno calcolati sull’intera retribuzione, senza considerare l’aliquota aggiuntiva dell’1%;
  • l’1% va calcolato solo sulla quota eccedente il limite mensile;
  • l’importo va riportato nella casella somme a debito del datore di lavoro, in uno dei righi liberi dei quadri B-C, con la dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e il codice X950;
  • nelle caselle numero dipendenti e retribuzioni vanno indicati, rispettivamente, il numero dei dipendenti interessati e l’ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite;
  • la casella numero giornate non deve essere compilata.

Versamento dei contributi e adempimenti dichiarativi

Per il versamento delle contribuzioni trovano applicazione le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro, quindi il modello F24.

Ai fini della compilazione del quadro SA del modello 770 e del modello CUD 2000, è istituito il nuovo codice tipo FS, da riportare nella sezione seconda, retribuzioni particolari, nella casella tipo ai punti 29, 38, 47 e 56 del CUD. Per il modello 770 la circolare rinvia alle istruzioni che saranno fornite in occasione della presentazione del modello per l’anno 2001.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi connessi al Fondo speciale è istituita la Gestione GF - Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ex art. 43 della legge n. 488/1999, nell’ambito della quale è stata creata la contabilità separata GFR - Gestione assicurativa a ripartizione.

Sono inoltre istituiti i seguenti conti:

  • GFR 21/10, per i contributi di competenza degli anni precedenti;
  • GFR 21/70, per i contributi di competenza dell’anno in corso.

Tali conti saranno movimentati dalla procedura DM in sede di ripartizione contabile dei saldi relativi alle denunce contributive.

Punti principali

Istituzione del Fondo speciale e platea interessata

L’art. 43 della legge n. 488/1999 sopprime il Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e istituisce presso l’INPS, dal 31 marzo 2000, un Fondo speciale. Sono iscritti obbligatoriamente il personale dipendente FS già in servizio al 31 marzo 2000, il personale assunto dal 1 aprile 2000 e iscrivibile secondo la previgente normativa, nonché l’ex personale FS confluito in altre amministrazioni che abbia esercitato l’opzione per conservare il regime pensionistico precedente.

Misura della contribuzione e contributo aggiuntivo

Il Fondo è finanziato con l’aliquota contributiva prevista per il F.P.L.D., pari al 32,70%, di cui l’8,89% a carico del lavoratore. Si applica inoltre, ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile; per il 2000 il limite annuo è pari a L. 66.324.000 (E. 34.253,49), mensilizzato in L. 5.527.000 (E. 2.854,46).

Posizioni contributive e codici per il personale FS

Per il personale dipendente FS occorre aprire un’apposita posizione contributiva, classificata nel settore industria (trasporti ferroviari). Rimangono il CSC 2.01.02 e il codice ISTAT 60.10.1. La posizione deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione 4F, con significato di posizione relativa al personale iscritto al Fondo speciale ex art. 43 L. 488/1999, accompagnato dai codici 6B, 8F, 8G e 8H per indicare rispettivamente soggezione al solo contributo IVS, esclusione dal contributo di garanzia TFR, esclusione dal contributo per indennità economica di malattia ed esclusione dal contributo per indennità economica di maternità.

Ex personale FS in altre amministrazioni

Per l’ex personale FS iscritto al Fondo speciale perché optante per il mantenimento del precedente regime pensionistico, le amministrazioni interessate devono aprire una posizione contributiva presso l’Agenzia competente per territorio. A tali posizioni sono attribuiti il CSC e il codice ISTAT dell’attività effettivamente svolta dall’amministrazione. Oltre alla contribuzione destinata al Fondo speciale, restano dovute le altre contribuzioni in base all’inquadramento dell’amministrazione, con utilizzo del codice 4F e degli ulteriori codici corrispondenti ai contributi dovuti.

Denuncia DM10/2 e modalità di esposizione

Per la compilazione del modello DM10/2 si applicano le modalità ordinarie: rigo 10 per gli operai e rigo 11 per impiegati e quadri, con indicazione di numero dipendenti, giornate lavorate, retribuzioni imponibili e somme a debito del datore di lavoro. Per i dirigenti iscritti al soppresso Fondo il personale va indicato in uno dei righi liberi dei quadri B-C preceduto dal codice 360. Per il part-time si utilizzano i codici 100P, 200P e 360P per operai, impiegati e dirigenti; in tal caso nelle caselle vanno indicati numero lavoratori, ore lavorate, retribuzioni e somme a debito.

Gestione del contributo aggiuntivo dell’1%

Quando nel mese la retribuzione imponibile individuale supera il limite mensile di L. 5.527.000, i contributi previdenziali ordinari vanno calcolati sull’intera retribuzione senza considerare l’1% aggiuntivo. L’1% va poi calcolato solo sulla parte eccedente e indicato nel DM10/2 nella casella somme a debito, in un rigo libero dei quadri B-C, con la dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e il codice X950. Devono essere riportati il numero dei dipendenti interessati e l’ammontare delle retribuzioni eccedenti, mentre la casella numero giornate resta vuota.

Versamento e modelli CUD/770

Per il versamento delle contribuzioni si applicano le ordinarie modalità F24. Per la compilazione del quadro SA del modello 770 e del modello CUD 2000 è istituito il nuovo codice tipo FS, da riportare nella sezione seconda retribuzioni particolari, nella casella tipo, ai punti 29, 38, 47 e 56 del CUD. Per il modello 770 le istruzioni saranno fornite in occasione della presentazione del modello per l’anno 2001.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile viene istituita la Gestione GF - Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ex art. 43 L. 488/1999, con la contabilità separata GFR - Gestione assicurativa a ripartizione. Nell’ambito di tale gestione sono istituiti i conti GFR 21/10, per i contributi di competenza degli anni precedenti, e GFR 21/70, per i contributi di competenza dell’anno in corso, movimentati dalla procedura DM nella ripartizione contabile dei saldi delle denunce contributive.

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