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Sentenza

Sentenza del 12/06/2017 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Termini - Scadenza del termini di impugnazione - Irretrattabilità della pretesa - Conversione del termine breve di prescrizione nel termine lungo - Non ricorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguardava gli effetti della scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento. In particolare, si doveva stabilire se la mancata opposizione comportasse non solo l'irretrattabilità della pretesa fiscale, ma anche la conversione del termine breve di prescrizione previsto per il singolo tributo nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile, ai sensi dell'art. 2953 del codice civile.

La decisione

La Corte ha escluso la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. La scadenza del termine per impugnare la cartella determina la decadenza dalla possibilità di contestarla e rende irretrattabile il credito fiscale, ma non trasforma la cartella in un titolo giudiziale definitivo. La cartella, infatti, è un atto amministrativo e non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato. Pertanto, il credito deve essere riscosso entro il termine di prescrizione breve previsto dalla normativa speciale applicabile alla singola imposta.

Norme richiamate

  • Art. 2946 del codice civile

    La prescrizione ordinaria decennale.

    Il termine decennale ordinario non si applica automaticamente ai crediti fiscali contenuti in una cartella non impugnata.

  • Art. 2953 del codice civile

    Conversione del termine breve nel termine ordinario decennale.

    La conversione opera quando il diritto è accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro titolo giudiziale definitivo; non opera per una cartella di pagamento, che è un atto amministrativo.

  • Normativa speciale in materia di singole imposte

    Il credito fiscale, anche se divenuto irretrattabile per mancata impugnazione della cartella, resta soggetto al termine di prescrizione previsto dalla disciplina specifica del tributo.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella rende la pretesa fiscale non più contestabile nel merito, ma non la equipara a una sentenza passata in giudicato.
  • L'irretrattabilità del credito e la prescrizione sono effetti distinti: la prima impedisce di rimettere in discussione la pretesa, mentre la seconda determina il tempo entro cui il credito deve essere riscosso.
  • Per stabilire se una pretesa fiscale è prescritta occorre applicare il termine previsto dalla normativa del singolo tributo, salvo che intervenga un vero titolo giudiziale definitivo idoneo a determinare la conversione nel termine decennale.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione devono essere valutati nel concreto; la semplice definitività amministrativa della cartella non basta, da sola, a giustificare l'applicazione del termine decennale.

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