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Sentenza

Sentenza n. 737/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Comune di Pisogne prot. 10300 in data 24.6.2022 recante “Comunicazione relativa alla richiesta di parere preliminare – pratica n. PAR/2022/0000/PP pervenuta al prot. 7243 in data 06/05/2022 – Richiedente Serioli Santina”, a firma dell'ing. Venturini (doc. 1); - ove occorrer possa, dell'art. 35.1 comma 3 delle NTA del PGT del Comune di Pisogne (doc. 2) nella parte in cui, per come interpretato dall'amministrazione, non contempla la possibilità di mantenere, nemmeno mediante interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo, le superfici residenziali preesistenti alla sua entrata in vigore nonché nella parte testuale in cui impone la residenza funzionalmente connessa all'attività produttiva; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale recante il parere preliminare negativo sulla compatibilità urbanistica di un progetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da artigianale-produttivo a residenziale, nonché la relativa previsione delle NTA del PGT

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune di Pisogne aveva negato l’assentibilità di un ipotizzato progetto di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, ritenendolo incompatibile con la destinazione produttivo-artigianale della zona urbanistica. Hanno inoltre impugnato, ove occorresse, l’art. 35.1, comma 3, delle NTA del PGT, lamentando che tale disposizione, per come interpretata dall’amministrazione, non consentirebbe di mantenere le superfici residenziali preesistenti mediante ristrutturazione o risanamento conservativo e imporrebbe una residenza funzionalmente connessa all’attività produttiva. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo la natura meramente endoprocedimentale e non immediatamente lesiva della nota, e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure. Prima della decisione, tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso: il primo con atto notificato e depositato il 7 marzo 2023, le altre due con atto notificato e depositato il 2 aprile 2026, dichiarando di poter perseguire le proprie aspettative nell’ambito del procedimento di variante generale al PGT avviato dal Comune nel maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, senza esaminare né l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune né i motivi di merito relativi alla compatibilità urbanistica del progetto e all’interpretazione delle NTA del PGT. Il giudice ha ritenuto rituali gli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e ha applicato l’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Comune aveva accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese; le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    valutata ex art. 84 c.p.a. la ritualità degli atti di rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso, ritenuta rituale dal giudice, ha determinato la definizione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, valutata ai sensi dell’art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare le questioni preliminari e di merito ancora controverse.
  • Quando l’amministrazione accetta la rinuncia e concorda la compensazione delle spese, il giudice può disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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