L.R. Toscana 18/2016
Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina, per la Regione Toscana, il riparto delle funzioni amministrative su fauna e flora, aree protette, acque, aria, viabilità e navigazione, modificando la l.r. 88/1998. Introduce anche una disciplina transitoria per il canale Navicelli: le funzioni regionali decorrono alla scadenza dei contratti in essere e comunque dal 180° giorno dall’entrata in vigore.
Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale, viabilità e navigazione
Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale, viabilità e navigazione
La legge regionale toscana interviene sulla l.r. 88/1998 per ridefinire il riparto di competenze tra Regione, province e comuni in materie ambientali, di viabilità stradale e di navigazione interna. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana.
Protezione della fauna e della flora e aree naturali protette
La Regione esercita le funzioni amministrative di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nella materia della protezione della fauna e della flora e dei parchi e riserve naturali, salvo quanto riservato dalla normativa statale ad altri soggetti. In particolare, sono ricompresi:
- i compiti di protezione e osservazione delle zone costiere;
- le funzioni previste dalla legge n. 394/1991 sulle aree protette e dal d.P.R. n. 357/1997 sugli habitat e sulla conservazione di flora e fauna.
Sono inoltre riservate alla Regione le funzioni amministrative sulla commercializzazione e detenzione della fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato prima dell’entrata in vigore della legge. Nei territori dei parchi regionali tali funzioni sono esercitate dagli enti parco.
Inquinamento delle acque e gestione degli invasi
Per la tutela delle acque, la Regione esercita le funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo non riservate allo Stato, comprendendo in particolare:
- le funzioni attribuite alle regioni dalla parte III del d.lgs. 152/2006 e dai relativi decreti attuativi, incluse le autorizzazioni ex art. 109, anche per gli interventi richiamati dall’art. 21 della l. 179/2002;
- le competenze regionali sulla qualità delle acque di balneazione ai sensi del d.lgs. 116/2008;
- le competenze regionali sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del d.lgs. 31/2001.
In materia di invasi, la Regione svolge le funzioni previste dall’art. 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006, secondo i criteri del d.m. ambiente 30 giugno 2004, oltre alle ulteriori funzioni di cui all’art. 4 di tale decreto. La Giunta regionale approva inoltre, con deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al d.P.R. 1363/1959, tenendo conto anche del rapporto con aree tutelate e siti di importanza regionale.
Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria
La Regione esercita, salvo diversa previsione regionale, tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria non riservate alla competenza statale o di altri enti. La norma si limita a confermare il ruolo regionale di governo della materia nel quadro delle competenze generali sull’inquinamento atmosferico.
Viabilità stradale: competenze regionali e provinciali
Per le strade regionali, la Regione assume tra le proprie funzioni la progettazione e la costruzione delle opere previste nei programmi regionali e indicate nelle deliberazioni di Giunta collegate al PRIIM. Resta altresì attribuito alla Regione il coordinamento delle funzioni provinciali relative alle strade regionali.
Alle province e ai comuni, per quanto concerne le strade regionali, resta attribuita la manutenzione delle stesse. È abrogata la previgente disposizione del comma 2 dell’art. 23 della l.r. 88/1998.
Procedura per nuove strade e interventi sulla viabilità regionale
Le disposizioni procedurali in materia di viabilità sono coordinate con l’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici. Quando la Regione procede, per la predisposizione e approvazione dei progetti definitivi relativi a nuove strade regionali o interventi sulla viabilità regionale, mediante accordo di programma ai sensi della l.r. 40/2009, l’approvazione dell’accordo vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.
Opere pubbliche
La rubrica dell’articolo dedicato alle opere pubbliche viene aggiornata eliminando il riferimento espresso al “riparto di competenze”, senza ulteriori modifiche sostanziali nel testo fornito.
Navigazione interna e vie navigabili
La Regione è competente per:
- progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale;
- vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;
- ispettorato di porto;
- individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità;
- funzioni amministrative sulla navigazione del canale Pisa-Livorno (“Navicelli”) nel tratto ricadente nel Comune di Livorno.
Per quest’ultima competenza la Regione promuove forme di collaborazione con l’Autorità portuale di Livorno.
Ai comuni sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale. Inoltre, le funzioni riguardanti il tratto comunale e il tratto dell’Arno dalla città di Pisa alla foce sono espressamente delimitate nel testo modificato.
Regime transitorio per il canale Navicelli
Le funzioni regionali sul canale Pisa-Livorno “Navicelli” decorrono alla scadenza dei contratti vigenti per la gestione delle opere di disconnessione tra i canali Scolmatore e Navicelli, stipulati in attuazione dell’accordo di programma approvato nel 2012, e comunque dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge. Fino a tale momento, le medesime funzioni restano al Comune di Pisa.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogati gli articoli 27-bis e 33 della l.r. 88/1998. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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