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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04091/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento IRES per gli anni 2010 e 2013, contestando maggiori ricavi derivanti da una presunta sotto-fatturazione del corrispettivo relativo al prestito d'uso di kg 100 di oro puro tra la società concedente e la società affittuaria dell'azienda. La CTP aveva rigettato i ricorsi della contribuente, mentre la CTR, riuniti gli appelli, li aveva accolti annullando gli avvisi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per carenza di motivazione effettiva, deducendo violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, degli artt. 112 e 277 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato gli indici di antieconomicità del prezzo pattuito per l'utilizzo dell'oro e che avrebbe dovuto considerare il rendimento teorico del metallo e dei titoli di Stato; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR rideterminato l'esatta pretesa tributaria ma avere invece annullato integralmente gli atti. La resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione respinta perché la sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 è stata ritenuta applicabile a tutte le parti delle controversie definibili.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le censure dell'Agenzia. Ha escluso la tardività del ricorso perché la sospensione dei termini per le controversie definibili ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 opera per tutti i termini di impugnazione e per tutte le parti, non solo per il contribuente. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza della CTR superava il controllo del c.d. minimo costituzionale della motivazione, non essendo ravvisabile motivazione mancante o meramente apparente. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che il criterio originario di determinazione del rendimento dell'oro era generico e quindi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, ma che per gli anni oggetto di accertamento vi erano specifiche pattuizioni; ha escluso che il prezzo concordato fosse provato come simulato o antieconomico, rilevando che l'antieconomicità va valutata con riguardo alla società concedente e che, in difetto di ulteriori elementi e di comparazioni con canoni usuali, la scelta imprenditoriale di ridurre il corrispettivo per mantenere in vita l'attività non era di per sé sindacabile. Ha infine rigettato il terzo motivo, ritenendo che, essendo venuta meno la base dell'accertamento sui maggiori ricavi, l'annullamento integrale degli avvisi fosse corretto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese in favore della società, senza applicazione della disciplina sul contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»

    La sospensione dei termini si applica a tutte le parti del giudizio e non solo ai contribuenti, perché il testo non contiene limitazioni soggettive e la norma ha finalità deflattive del contenzioso.

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve superare il minimo costituzionale; è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione, non per semplice insufficienza o contraddittorietà.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se la motivazione integra una nullità processuale nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più consentito denunciare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'antieconomicità, da sola, non basta a fondare la ripresa se non è sorretta da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti e deve essere valutata rispetto al soggetto cui si riferisce il rapporto economico.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide eliminando integralmente la pretesa quando viene meno il presupposto dell'accertamento.

  • art. 277 c.p.c.

    La decisione deve seguire l'accertamento della fondatezza della pretesa; se il presupposto impositivo è integralmente escluso, non occorre una rideterminazione del quantum.

  • art. 2697 c.c.

    L'Ufficio che invochi l'antieconomicità o la simulazione deve fornire prova adeguata degli elementi posti a fondamento della ripresa.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice tributario può annullare integralmente l'atto impositivo quando venga meno in radice la base dell'accertamento, senza dover rideterminare d'ufficio la maggiore imposta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili opera per tutte le parti processuali, salvo espressa limitazione normativa.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile la mera insufficienza argomentativa.
  • L'antieconomicità di un'operazione economica, da sola, non consente l'accertamento induttivo se non è corroborata da ulteriori elementi probatori gravi, precisi e concordanti e se non si considera il soggetto cui il rapporto economico si riferisce.
  • Quando l'accertamento fiscale si fonda esclusivamente sulla differenza tra dichiarato e presunto e tale presupposto viene integralmente escluso, il giudice può annullare in toto l'atto senza dover procedere a una rideterminazione autonoma della pretesa tributaria.
  • La simulazione di un corrispettivo non può essere presunta sulla sola base della presunta antieconomicità del prezzo, occorrendo una prova specifica del diverso assetto negoziale effettivamente voluto dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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