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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14245 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario - Inesistenza della notifica - Esclusione - Opponibilità da parte del destinatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato illegittima la cartella di pagamento ritenendo nulla la notifica del provvedimento sanzionatorio, poiché sulla copia dell’atto non era stata apposta la relata di notifica prevista dall’art. 3 della legge n. 890/1982. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che, quando la notifica avviene tramite il servizio postale e l’avviso di ricevimento è regolarmente compilato, la relata omessa costituisce una mera irregolarità e non determina l’inesistenza o la nullità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che, in caso di notifica postale, l’attività essenziale è quella dell’agente postale, documentata dall’avviso di ricevimento. La mancata apposizione della relata sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario è una mera irregolarità, non opponibile dal destinatario, purché l’avviso di ricevimento sia ritualmente compilato e non vi siano contestazioni sull’effettiva esecuzione della notifica. In ogni caso, la proposizione del ricorso da parte del contribuente avrebbe sanato un’eventuale nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

Norme richiamate

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 3

    La norma prevede la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto notificato.

    La mancata apposizione della relata, quando la notifica è effettuata tramite il servizio postale e l’avviso di ricevimento è regolare, non comporta l’inesistenza della notificazione, ma una mera irregolarità non fatta valere dal destinatario.

  • Art. 139 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla notificazione, concorre a disciplinare le modalità ordinarie di consegna degli atti, ma non modifica la centralità dell’attività dell’agente postale nella notificazione a mezzo posta.

  • Art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale; nel caso esaminato, la prova della notificazione è collegata all’avviso di ricevimento regolarmente compilato.

  • Art. 156 c.p.c.

    L’eventuale nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, tra cui rientra la proposizione tempestiva e rituale del ricorso da parte del destinatario.

  • Legge n. 73 del 2002, art. 3

    Costituisce la base normativa delle sanzioni irrogate in relazione all’impiego di lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.

Massime di principio

  • Nelle notifiche tributarie effettuate tramite il servizio postale, l’avviso di ricevimento regolarmente compilato è normalmente l’elemento decisivo per provare l’avvenuta notificazione.
  • La mancanza della relata di notifica sulla copia dell’atto non determina automaticamente l’inesistenza o la nullità della notifica: di regola costituisce una mera irregolarità.
  • Il destinatario non può contestare utilmente un adempimento formale se questo non è previsto principalmente a sua tutela e se la notificazione risulta comunque provata.
  • Se il destinatario propone ricorso dimostrando di aver conosciuto l’atto, un’eventuale nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
  • La questione può assumere esito diverso se l’avviso di ricevimento manca, è irregolare, non consente di identificare l’atto o vi sono contestazioni concrete sull’effettiva consegna o sul contenuto notificato.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra inesistenza della notificazione, nullità sanabile e mera irregolarità, valutando sia la documentazione postale sia il comportamento processuale del destinatario.

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