Circolare numero 185 del 2-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i datori di lavoro, in particolare le amministrazioni pubbliche, che corrispondono direttamente ai dipendenti il trattamento economico per i riposi giornalieri per allattamento non possono portare tali somme a conguaglio con i contributi INPS se non sono tenuti a un rapporto assicurativo per la maternità. Viene ricostruito il quadro normativo dagli artt. 39, 40 e 43 del D.Lgs. 151/2001 e dalla precedente disciplina, evidenziando che il conguaglio resta possibile solo nei casi in cui esista un obbligo assicurativo maternità verso l’Istituto. La circolare richiama inoltre la copertura figurativa dei periodi di assenza e rinvia a successive istruzioni per le somme eventualmente già conguagliate in passato.
Riposi giornalieri per allattamento e non conguagliabilità per datori di lavoro senza assicurazione maternità INPS
Riposi giornalieri per allattamento: non conguagliabilità per i datori di lavoro senza assicurazione maternità INPS
La circolare esamina il regime dei riposi giornalieri cosiddetti �per allattamento�
Punti principali
Quadro normativo dei riposi per allattamento
La disciplina origina dall’art. 8 della legge 903/1977, poi sostituito dall’art. 43 del D.Lgs. 151/2001, che riconosce alle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per allattamento un’indennità pari all’intera retribuzione relativa a tali riposi. La misura è collegata agli artt. 39 e 40 del Testo unico sulla maternità e paternità, che regolano i riposi giornalieri.
Meccanismo di anticipazione e conguaglio
In origine l’indennità doveva essere anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente assicuratore di malattia. Con il passaggio all’INPS delle funzioni in materia di maternità, l’Istituto ha ammesso in via generale il conguaglio delle somme corrisposte per i riposi, ma la circolare chiarisce che tale impostazione non vale indistintamente per tutti i datori di lavoro.
Limite per i datori di lavoro senza obbligo assicurativo maternità
La circolare afferma che l’art. 43 del D.Lgs. 151/2001 non si applica ai datori di lavoro, prevalentemente pubblici, che erogano direttamente il trattamento economico per i periodi di assenza per maternità senza essere tenuti a versare contributi di maternità all’INPS. Per questi soggetti le somme pagate per i riposi per allattamento non sono conguagliabili.
Eccezione per i casi con obbligo assicurativo
Restano salve le situazioni in cui, anche per tali datori di lavoro, sia previsto contrattualmente un obbligo assicurativo per le prestazioni di maternità. La circolare evidenzia che si tratta di una casistica limitata.
Contribuzione figurativa e istruzioni pregresse
I periodi di assenza dal lavoro per fruizione dei riposi giornalieri per allattamento sono coperti da contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 53/2001, oggi art. 35, comma 2, del D.Lgs. 151/2001. Restano valide le indicazioni fornite dalla circolare n. 15 del 23 gennaio 2001, punto 3.
Situazioni pregresse
Per le somme eventualmente conguagliate prima dell’emanazione della circolare, l’Istituto si riserva di fornire successive istruzioni.
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