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Circolare

Circolare numero 183 del 1-12-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’estensione ai soggetti danneggiati nei beni immobili dall’eruzione dell’Etna del 2001 delle modalità più favorevoli di recupero e degli adempimenti già previste per i soli residenti nelle aree colpite dal sisma/eruzione del 2002. Vengono richiamate le ordinanze di protezione civile e chiariti i periodi di sospensione, le modalità di rateazione e la distinzione tra le due categorie di beneficiari. Per i danneggiati nei beni immobili la sospensione decorre dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004 con recupero in 256 rate; per i soli residenti nei territori colpiti la sospensione va dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004 con recupero in 128 rate.

Provvidenze per i soggetti danneggiati dall’eruzione dell’Etna 2001-2002 e sospensione contributiva

Provvidenze per i soggetti danneggiati dall’eruzione dell’Etna del 2001 e del 2002

La circolare illustra l’effetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 10 ottobre 2003, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2003. Il provvedimento interviene sulle misure di sospensione contributiva connesse all’eruzione dell’Etna e ai successivi fenomeni sismici, estendendo ai soggetti danneggiati nei beni immobili le modalità più favorevoli già previste per i soli residenti nei territori colpiti.

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama le principali ordinanze di protezione civile che hanno disciplinato la materia:

  • ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, relativa ai soggetti danneggiati dall’eruzione dell’Etna del 13 luglio 2001;
  • ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, che ha prorogato il termine finale della sospensione al 31 marzo 2004;
  • ordinanza n. 3254 del 29 novembre 2002, riferita ai soggetti residenti o con sede legale/operativa nel territorio individuato dal D.P.C.M. 29 ottobre 2002;
  • ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003, che ha prorogato il termine di sospensione contributiva al 31 marzo 2004;
  • ordinanza n. 3315 del 10 ottobre 2003, che estende ai soggetti già beneficiari della sospensione ex ordinanza n. 3145/2001 le modalità di recupero previste per i residenti.

Soggetti soltanto residenti nei territori colpiti

Per i soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa nell’area colpita individuata dal D.P.C.M. 29 ottobre 2002, l’art. 5, comma 1, dell’ordinanza n. 3254/2002 dispone la sospensione fino al 31 marzo 2004:

  • dei versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale;
  • della quota a carico dei lavoratori dipendenti;
  • dei contributi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi;
  • dei termini per gli adempimenti connessi a tali versamenti.

La circolare precisa che il periodo interessato alla sospensione è quello compreso tra il 5 novembre 2002 e il 31 marzo 2004.

Modalità di recupero per i residenti

L’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 3254/2002 stabilisce che il recupero dei contributi sospesi avvenga mediante rate mensili pari a otto volte i mesi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione devono essere effettuati entro il secondo mese successivo alla fine del periodo sospensivo, mentre le rate di contributi devono essere versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione.

Soggetti danneggiati nei beni immobili dall’eruzione del 2001

Per i soggetti danneggiati dall’eruzione dell’Etna del 13 luglio 2001, l’ordinanza n. 3145/2001 aveva già previsto la sospensione contributiva dal 13 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, poi prorogata al 31 marzo 2004 dall’art. 8, comma 1, dell’ordinanza n. 3196/2002.

La sospensione riguardava i soggetti le cui abitazioni e i cui immobili sede di attività produttive:

  • fossero stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;
  • oppure avessero subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata.

Estensione delle modalità più favorevoli

Prima dell’intervento del 2003, per tale categoria l’art. 8, comma 3, dell’ordinanza n. 3196/2002 prevedeva una rateizzazione pari a quattro volte il periodo di sospensione, quindi più contenuta rispetto a quella concessa ai soli residenti. La circolare evidenzia che l’ordinanza n. 3315/2003 ha eliminato la disparità di trattamento, applicando anche ai soggetti danneggiati nei beni immobili la più ampia dilazione di pagamento e la facilitazione negli adempimenti.

Periodi di sospensione e numero delle rate

La circolare riassume la disciplina in due ipotesi:

  • Soggetti danneggiati nei beni immobili:

    • periodo di emergenza e sospensione dei pagamenti: dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004;
    • mesi interi di sospensione: 32;
    • numero delle rate: 256.
  • Soggetti soltanto residenti nei territori colpiti:

    • periodo di emergenza e sospensione dei pagamenti: dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004;
    • mesi interi di sospensione: 16;
    • numero delle rate: 128.

La sospensione si applica alle scadenze dei pagamenti relative alle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto, ossia datori di lavoro, artigiani, commercianti, agricoli, datori di lavoro domestico, gestione separata e versamenti volontari.

Chiusura operativa

La circolare si limita a fornire l’inquadramento normativo e il riepilogo dei periodi e delle modalità di recupero, riservandosi di emanare ulteriori istruzioni sulle modalità pratiche di recupero dei contributi sospesi.

Punti principali

Finalità della circolare e novella normativa

La circolare dà conto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 10 ottobre 2003, che all’art. 10, comma 4, estende le modalità dell’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 3254/2002 anche ai soggetti che avevano già beneficiato della sospensione ex ordinanza n. 3145/2001, poi prorogata dall’ordinanza n. 3196/2002. L’obiettivo è superare la disparità di trattamento tra soggetti soltanto residenti nelle aree colpite e soggetti residenti/danneggiati nei beni immobili.

Soggetti soltanto residenti nei territori colpiti

Per i soggetti residenti o con sede legale/operativa nel territorio individuato dal D.P.C.M. 29 ottobre 2002, l’ordinanza n. 3254/2002 ha disposto la sospensione fino al 31 marzo 2004 dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché dei termini per gli adempimenti connessi. Il periodo interessato alla sospensione è indicato nel testo come compreso tra il 5 novembre 2002 e il 31 marzo 2004.

Recupero dei contributi sospesi per i residenti

L’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 3254/2002 prevede che il recupero avvenga in rate mensili pari a otto volte i mesi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti durante la sospensione devono essere effettuati entro il secondo mese successivo alla fine della sospensione; le rate dei contributi decorrono dal terzo mese successivo alla sospensione stessa. La proroga al 31 marzo 2004 è richiamata dall’art. 14, comma 2, dell’ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003.

Soggetti danneggiati nei beni immobili dall’eruzione del 2001

L’ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, come illustrata nella circolare n. 163/2001, aveva previsto la sospensione contributiva per i soggetti le cui abitazioni o immobili sede di attività produttive fossero stati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure avessero subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato con perizia giurata. La sospensione iniziale (dal 13 luglio 2001 al 31 dicembre 2001) è stata poi prorogata al 31 marzo 2004 dall’art. 8, comma 1, dell’ordinanza n. 3196/2002.

Modalità di pagamento e differenza rispetto ai residenti

Per questi soggetti, l’art. 8, comma 3, dell’ordinanza n. 3196/2002 prevedeva una rateizzazione pari a quattro volte il periodo di durata della sospensione, quindi meno favorevole rispetto a quella prevista per i soli residenti. Con l’ordinanza n. 3315/2003 tale disparità viene sanata, riconoscendo anche ai soggetti danneggiati nei beni immobili la più ampia dilazione di pagamento e la facilitazione negli adempimenti.

Quadro riepilogativo dei periodi e delle rate

Per i soggetti danneggiati nei beni immobili, la circolare indica: periodo di emergenza e sospensione dei pagamenti dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004, con 32 mesi interi di sospensione e 256 rate. Per i soggetti soltanto residenti nei territori colpiti: periodo dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004, con 16 mesi interi di sospensione e 128 rate. La sospensione riguarda tutte le principali gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto: datori di lavoro, artigiani, commercianti, agricoli, datori di lavoro domestico, gestione separata e versamenti volontari.

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