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Circolare

Circolare numero 180 del 24-11-2003

SOMMARIO: 1) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003: modifica modalità di recupero contributi sospesi. 2) Adempimenti delle Aziende 3) Adempimenti delle Sedi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le modalità di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per gli eventi sismici del luglio 2001 in provincia di Catania. In applicazione della nuova Ordinanza PCM n. 3315/2003, il limite massimo della rateizzazione viene elevato a 256 rate mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2004. Le aziende che hanno già presentato la domanda TERR/AGR 3 non devono ripresentarla, perché l’adeguamento sarà effettuato d’ufficio, salvo diversa opzione; le sedi devono utilizzare il modello aggiornato allegato alla circolare.

Modifica della rateizzazione dei contributi sospesi per i soggetti colpiti dal sisma in provincia di Catania

Modifica della rateizzazione dei contributi sospesi per il sisma in provincia di Catania

La circolare interviene per aggiornare la disciplina della ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Catania nel luglio 2001. Il nuovo assetto deriva dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, che estende ad ulteriori soggetti le modalità già previste per la rateizzazione dei versamenti sospesi.

Riferimento normativo e modifica del tetto massimo di rateizzazione

La circolare richiama la precedente n. 167 del 27 ottobre 2003, con la quale erano state definite le modalità e i termini della ripresa della riscossione. Alla luce dell’art. 10, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3315/2003, le modalità previste dall’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3254 del 29 novembre 2002 si applicano anche ai soggetti che avevano beneficiato della sospensione dei termini ex art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3145 del 25 luglio 2001, poi prorogata fino al termine dello stato di emergenza dall’art. 8 dell’O.P.C.M. n. 3196 del 12 aprile 2002.

Ne consegue che il limite massimo della rateizzazione viene elevato a 256 rate mensili, determinato sulla base di 32 mesi di sospensione moltiplicati per 8, con decorrenza dal 16 giugno 2004.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate che abbiano già presentato il modello di domanda TERR/AGR 3, allegato alla circolare n. 167/2003, non sono tenute a ripresentare una nuova istanza. L’ente procederà d’ufficio all’adeguamento del numero delle rate in conformità alle ulteriori disposizioni, salvo diversa opzione da parte dell’azienda.

Adempimenti delle sedi

In conformità alla citata ordinanza, il modello di domanda di rateizzazione TERR/AGR 3 è stato modificato e allegato alla presente circolare. Le sedi devono acquisirlo secondo le consuete modalità previste dalla circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che resta il riferimento operativo per la gestione della documentazione.

Punti principali

Aggiornamento normativo e nuovo limite di rateazione

La circolare richiama la precedente n. 167 del 27 ottobre 2003 e prende atto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, pubblicata nella G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003. In base all’art. 10, comma 4, dell’ordinanza, le modalità dell’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3254/2002 si applicano anche ai soggetti che avevano beneficiato della sospensione dei termini contributivi prevista dall’O.P.C.M. n. 3145/2001 e poi differita fino alla scadenza dello stato di emergenza dall’O.P.C.M. n. 3196/2002. Di conseguenza, il tetto massimo della rateizzazione è modificato e fissato in 256 rate mensili, calcolate sulla base di 32 mesi di sospensione moltiplicati per 8, a decorrere dal 16 giugno 2004.

Adempimenti delle aziende interessate

Le aziende che hanno già presentato il modello di domanda di rateizzazione TERR/AGR 3, allegato alla circolare n. 167/2003, non devono inoltrare una nuova richiesta. L’adeguamento del numero delle rate al nuovo limite sarà effettuato d’ufficio, salvo che l’interessato esprima una diversa opzione.

Adempimenti delle sedi e aggiornamento del modello

Le sedi devono fare riferimento alla nuova disciplina e acquisire il modello di domanda di rateizzazione TERR/AGR 3 aggiornato, allegato alla circolare. L’acquisizione deve avvenire secondo le consuete modalità già previste dalla circolare n. 158 del 23 ottobre 2002.

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