Circolare numero 186 del 1-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative per l'inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura, del forestale e dell'agricoltura alla luce dei decreti legislativi nn. 226, 227 e 228 del 18 maggio 2001. Vengono chiarite le definizioni di imprenditore ittico e agricolo, le condizioni per qualificare come "connesse" alcune attività, i criteri di prevalenza, la disciplina delle cooperative e dell'agriturismo, nonché i codici di classificazione e la decorrenza delle variazioni di inquadramento.
Classificazione previdenziale e assistenziale delle imprese dei settori pesca, acquacoltura, forestale e agricolo ai sensi dei d.lgs. 226/2001, 227/2001 e 228/2001
Classificazione previdenziale e assistenziale dei settori pesca, acquacoltura, forestale e agricolo alla luce dei d.lgs. 226/2001, 227/2001 e 228/2001
La circolare detta le istruzioni applicative per l'inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro alla luce della riforma dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura. L'intervento chiarisce quali attività siano riconducibili ai rispettivi settori, quando ricorrano attività "connesse" e quali codici di classificazione debbano essere utilizzati.
Quadro normativo e finalità
I decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228, sono stati emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Essi riordinano la disciplina previgente e introducono innovazioni volte a ricondurre nel perimetro dei settori interessati attività prima escluse, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea.
La circolare richiama anche le precedenti indicazioni dell'Istituto, in particolare la circolare n. 34 del 7 febbraio 2002 e la circolare n. 53 del 14 marzo 2003, e specifica che il presente documento contiene le disposizioni applicative in materia di classificazione previdenziale ed assistenziale dei datori di lavoro.
Settore pesca e acquacoltura
Definizione di imprenditore ittico
L'art. 2 del d.lgs. n. 226/2001 definisce imprenditore ittico il soggetto che esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché le attività ad essa connesse, compresa l'attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
La circolare precisa che tale definizione non crea una nuova figura imprenditoriale, ma ricomprende sotto la denominazione di imprenditore ittico i soggetti già operanti come imprese della pesca, cooperative della pesca, pescatori autonomi o imprenditori agricoli per l'acquacoltura. Sul piano previdenziale, le attività vengono ricondotte:
- al settore industria della pesca, se svolte da soggetti iscritti in tale settore;
- al settore agricoltura, se svolte da imprenditori agricoli che utilizzano acque dolci, salmastre o marine per l'acquacoltura.
Il comma 4 dell'art. 2 richiama la legge n. 102/1992 e conferma che l'acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine è riconducibile all'imprenditore agricolo.
Attività di pesca e attività connesse
La circolare osserva che il decreto non interviene sulle attività di pesca in sé, che restano disciplinate dalla normativa previgente, salvo il profilo dell'utilizzo degli ecosistemi acquatici da parte dei soggetti operanti nel settore.
L'art. 3 del d.lgs. n. 226/2001 qualifica come connesse alla pesca, se svolte dallo stesso soggetto esercente l'attività di pesca, non prevalenti rispetto a questa e realizzate mediante utilizzo prevalente di prodotti derivanti dalla pesca o di attrezzature/risorse dell'azienda, le seguenti attività:
- pescaturismo, ossia l'imbarco di persone estranee all'equipaggio su navi da pesca per finalità turistico-ricreative;
- ittiturismo, vale a dire attività di ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative e culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, svolte da pescatori professionisti singoli o associati attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di una struttura nella disponibilità dell'imprenditore;
- prima lavorazione dei prodotti del mare, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, nonché promozione e valorizzazione aventi ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.
La circolare evidenzia che, per l'ittiturismo, la norma richiede espressamente che l'attività sia svolta da pescatori professionisti, singoli o associati.
Criteri per accertare la prevalenza
Ai fini della verifica della prevalenza dell'attività di pesca rispetto a quella connessa, l'accertamento deve avvenire con riferimento all'intero anno solare e sulla base di indicatori complessivamente considerati, tra cui:
- numero dei dipendenti addetti alle diverse attività;
- periodi dedicati alle rispettive attività;
- attrezzature utilizzate;
- ripartizione percentuale del prodotto commercializzato, distinguendo tra venduto proveniente direttamente dalla pesca e prodotto complessivamente commercializzato.
Classificazione previdenziale e assistenziale
Le attività connesse alla pesca, se qualificabili tali ai sensi del decreto legislativo, sono classificate nel settore industria della pesca con codice ISTAT 05.01.1/2 e c.s.c. 1.20.01. Per i dipendenti addetti alle attività connesse, se non marittimi, gli obblighi assicurativi devono essere assolti su una posizione separata contraddistinta dal codice ISTAT 05.01.1/2 e c.s.c. 1.21.01.
Settore forestale e selvicoltura
Definizione delle attività forestali
Il d.lgs. n. 227/2001 disciplina le attività dirette alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale. L'art. 6 qualifica le attività selvicolturali come fattore di sviluppo economico, di miglioramento delle condizioni delle zone montane e di sostegno a nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
Le Regioni devono istituire elenchi o albi delle imprese abilitate all'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali imprese possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
Classificazione previdenziale
La nuova disciplina amplia i destinatari della classificazione nel settore agricoltura per le attività selvicolturali. La circolare collega tale ampliamento alla nuova formulazione dell'art. 2135 c.c., che include la selvicoltura tra le attività agricole, insieme alla coltivazione del fondo, all'allevamento e alle attività connesse.
La circolare rinvia integralmente alle disposizioni applicative dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001 per l'individuazione delle attività selvicolturali e di quelle connesse. In particolare:
- le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, compresi gli interventi idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli;
- l'accertamento della prevalenza deve essere effettuato esaminando fatture, tipologia dei destinatari dei servizi, tipologia dei lavori e oggetto di eventuali appalti.
Le cooperative, i loro consorzi e le imprese di cui all'art. 7 del decreto, quando in possesso dei requisiti dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, devono essere classificati nel settore agricoltura con codice ISTAT 02.02.0 e c.s.c. 5.01.02.
Per la generalità delle attività selvicolturali e connesse, i codici ISTAT da utilizzare sono 02.01.1, 02.01.2 e 02.02.0, con codice statistico contributivo 5.01.02.
Settore agricolo: imprenditore agricolo, ciclo biologico e attività connesse
Nuova definizione di imprenditore agricolo
L'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001 sostituisce l'art. 2135 c.c., definendo imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La circolare ricorda che il codice civile distingue la nozione generale di imprenditore ex art. 2082 c.c. dalla specifica figura dell'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.; ai fini classificatori, occorre dunque verificare sia i requisiti generali dell'imprenditore sia quelli specifici del settore agricolo.
La circolare sottolinea che l'imprenditore agricolo è produttore di beni, mentre le eventuali attività di servizio possono essere qualificate solo se ricorrono i requisiti di connessione previsti dalla norma.
Attività agricole e fase del ciclo biologico
Sono agricole non solo le attività dirette all'intero ciclo biologico, ma anche quelle riferite a una fase necessaria del ciclo stesso, purché riguardino organismi vegetali o animali e siano esposte al rischio biologico tipico della produzione agricola.
A titolo esemplificativo, la circolare richiama come attività agricole:
- lo sviluppo vegetativo di piante acquistate dopo la germinazione e portate fino alla commercializzazione;
- la crescita di animali acquistati dopo la nascita e condotti alla maturazione economica;
- l'incubazione delle uova fino alla nascita del pulcino.
Sono invece escluse dalla figura dell'imprenditore agricolo:
- le attività di ricerca e sperimentazione sugli embrioni svolte in laboratorio;
- le attività di cura degli animali svolte dai veterinari;
- le attività svolte da agronomi e soggetti analoghi, quando non dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico e quando manca il rischio biologico proprio dell'attività agricola.
Attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.
La nozione di attività connesse amplia in modo rilevante le attività che rientrano nel settore agricolo anche ai fini previdenziali e assistenziali. Sono connesse, purché svolte dal medesimo imprenditore agricolo:
- le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento;
- le attività di fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola;
- le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;
- le attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
La circolare precisa che, a differenza della disciplina della pesca, per l'imprenditore agricolo non è richiesta la prevalenza dell'attività principale rispetto a quella connessa; sono invece richieste specifiche condizioni di collegamento funzionale.
Requisiti di connessione e criteri di prevalenza
Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, la norma richiede che i prodotti siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento. La prevalenza deve essere calcolata con riferimento ai prodotti non acquisiti sul mercato, che devono costituire almeno più del 50% del totale.
Per le attività di fornitura di beni o servizi, la prevalenza riguarda l'utilizzo di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. In particolare:
- per attrezzature si intendono i beni strumentali;
- per risorse si intendono quelle finanziarie, di manodopera e ambientali normalmente utilizzate per l'attività agricola;
- le attrezzature o risorse devono essere normalmente impiegate nell'attività agricola in senso proprio.
La circolare precisa che occorre verificare:
- la conformità e compatibilità funzionale delle attrezzature o risorse rispetto alla tipologia di attività agricola svolta;
- l'abitualità e l'utilizzo stabile e sistematico nell'attività agricola, in annate agrarie caratterizzate da normalità ambientale e sanitaria.
Sono riportati esempi di esclusione della connessione, tra cui l'uso di una mietitrebbia in un'azienda frutticola o l'impiego di un parco macchine sovradimensionato rispetto al fabbisogno normale, nonché l'utilizzo di manodopera agricola per servizi a terzi quando essa non sia abitualmente impiegata nell'attività agricola in senso proprio.
Cooperative agricole e loro consorzi
L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001 estende la qualifica di imprenditore agricolo anche alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi quando:
- utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente, cioè per oltre il 50%, prodotti dei soci;
- oppure forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
In presenza di tali requisiti, i soggetti sono classificati nel settore agricoltura; in caso contrario, sono classificati nel settore industria o terziario secondo l'attività effettivamente svolta.
Agriturismo
Ampliamento delle attività agrituristiche
L'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001 amplia la disciplina della legge n. 730/1985. Oltre alle tradizionali attività di ricezione e ospitalità, sono ricomprese le attività di:
- organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche;
- pratica sportiva;
- escursioni e ippoturismo;
- degustazione dei prodotti aziendali, inclusa la mescita del vino ai sensi della legge n. 268/1999.
La circolare precisa che tali attività, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, possono mantenere natura agrituristica. Resta confermato il criterio della stagionalità dell'ospitalità, da riferire alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
Rapporto con l'attività agricola principale e addetti all'agriturismo
L'attività agrituristica deve essere collegata funzionalmente all'attività agricola principale e finalizzata all'incremento della redditività dell'azienda agricola e alla valorizzazione dell'agricoltura. La circolare precisa inoltre che l'inquadramento nel settore agricolo non è escluso dalla presenza di lavoratori dipendenti assunti appositamente per l'agriturismo.
Il comma 2 dell'art. 3 stabilisce che possono essere addetti alle attività agrituristiche i familiari di cui all'art. 230-bis c.c. e i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale; tali soggetti assumono la qualifica di lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Classificazione previdenziale e assistenziale nel settore agricolo
Alla luce del nuovo art. 2135 c.c. sono classificate nel settore agricoltura le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali. Nell'allevamento sono ricompresi anche i soggetti che svolgono acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine, in quanto attività di allevamento di animali.
Sono parimenti classificate nel settore agricoltura le attività connesse, nei limiti e secondo i criteri indicati dalla circolare. In particolare:
- le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione sono agricole quando hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività dell'imprenditore;
- le attività di fornitura di beni o servizi sono agricole solo se realizzate con utilizzo prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell'attività agricola;
- le attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e forestale, e quelle di ricezione e ospitalità, sono agricole quando ricorrono i requisiti di utilizzo prevalente di prodotti propri e/o di attrezzature o risorse aziendali.
Quando tali attività non siano qualificabili come connesse per mancanza dei requisiti, esse devono essere classificate nel settore economico di appartenenza, pur se svolte dal medesimo imprenditore agricolo.
I codici statistici contributivi e i codici ISTAT da attribuire sono reperibili nel manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, aggiornato con messaggio n. 5 del 9 aprile 2001.
Decorrenza delle disposizioni e codici di autorizzazione
Le disposizioni della circolare decorrono dal 30 giugno 2001, data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Le classificazioni o variazioni di inquadramento già operate in conformità a tali disposizioni restano valide.
Le variazioni di classificazione richieste dai datori di lavoro o disposte d'ufficio decorrono, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, dal periodo di paga in corso alla data della richiesta o della notifica del provvedimento di variazione.
Ai fini di evidenziare le posizioni aziendali interessate:
- continua a essere utilizzato il codice di autorizzazione "7Z" per le posizioni soggette a variazione di classificazione;
- viene istituito il codice di autorizzazione "5U", con il significato di inquadramento attribuito ai sensi delle disposizioni contenute nei d.lgs. nn. 226, 227 e 228 del 2001, da assegnare in prima classificazione e in occasione di successive variazioni.
Punti principali
Finalità della circolare e quadro normativo
La circolare si colloca nel quadro della modernizzazione dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura prevista dalla legge n. 57/2001 e dai decreti legislativi n. 226/2001, 227/2001 e 228/2001. Dopo le prime indicazioni fornite con le circolari n. 34/2002 e n. 53/2003, l'Istituto disciplina l'inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro interessati.
Settore pesca e acquacoltura
Viene chiarito che l'imprenditore ittico è il soggetto che esercita attività di cattura o raccolta di organismi acquatici e le attività connesse; tali attività sono ricondotte al settore industria della pesca oppure al settore agricoltura se svolte da imprenditori agricoli nell'acquacoltura. Le attività connesse alla pesca includono pescaturismo, ittiturismo e prima lavorazione/commercializzazione dei prodotti del mare, purché svolte dallo stesso soggetto, non prevalenti rispetto alla pesca e basate prevalentemente sui prodotti della pesca o sulle risorse aziendali. Per tali attività sono indicati specifici codici ISTAT e c.s.c., con obbligo di separata posizione per i dipendenti non marittimi.
Settore forestale e selvicoltura
La circolare estende la classificazione agricola alle attività selvicolturali e alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore forestale, anche per terzi, compresi gli interventi idraulico-forestali. Vengono richiamati gli elenchi/albi regionali, la possibilità di gestione di aree silvo-pastorali pubbliche e i codici ISTAT e c.s.c. da utilizzare per l'inquadramento nel settore agricoltura.
Nuova definizione di imprenditore agricolo e attività connesse
In base al novellato art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, intese come attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase. La circolare precisa che le attività di servizio rientrano nel settore agricolo solo se svolte dal medesimo imprenditore e se rispettano i requisiti di connessione, prevalenza del prodotto proprio oltre il 50% per manipolazione/trasformazione/commercializzazione, e utilizzo prevalente di attrezzature o risorse aziendali per la fornitura di beni o servizi.
Agriturismo e cooperative agricole
Per l'agriturismo viene confermata la disciplina della legge n. 730/1985, integrata dal d.lgs. n. 228/2001, che amplia le attività ricomprese includendo iniziative ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche, ippoturismo e degustazione/mescita del vino. Sono considerati lavoratori agricoli i familiari e i dipendenti addetti all'agriturismo. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi sono classificati nel settore agricoltura quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi per il ciclo biologico.
Decorrenza, variazioni di classificazione e codici di autorizzazione
Le disposizioni decorrono dal 30 giugno 2001, data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Le classificazioni già effettuate restano valide; le variazioni richieste dai datori di lavoro o disposte d'ufficio decorrono dal periodo di paga in corso alla richiesta o alla notifica del provvedimento. Le aziende interessate devono essere contraddistinte dai codici di autorizzazione "7Z" e, per evidenziare le posizioni variate in applicazione dei decreti, dal nuovo codice "5U".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 1 dic 2003Circolare numero 181 del 1-12-2003
- Circolare · 1 dic 2003Circolare numero 183 del 1-12-2003
- Circolare · 1 dic 2003Circolare numero 184 del 1-12-2003
- Circolare · 2 dic 2003Circolare numero 185 del 2-12-2003
- Circolare · 27 nov 2003Circolare numero 843 del 27/11/2003
- Circolare · 24 nov 2003Circolare numero 180 del 24-11-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →