Circolare numero 184 del 1-12-2003
SOMMARIO: Sussidi in favore dei soggetti licenziati da aziende dell’indotto del settore automobilistico e da aziende dei settori tessile ed orafo residenti o domiciliati in Piemonte. Istruzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le convenzioni stipulate il 10 ottobre 2003 tra INPS e Regione Piemonte per erogare indennità a sostegno del reddito a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte licenziati nell’indotto auto e nei settori tessile e orafo. Vengono chiariti destinatari, incompatibilità, condizioni di permanenza del diritto, modalità di pagamento e istruzioni contabili. Si richiama anche una terza convenzione, relativa a una indennità una tantum per soggetti sotto la soglia di povertà, per la quale si rinviano istruzioni successive.
Convenzioni INPS-Regione Piemonte per indennità a lavoratori dell’indotto auto, tessile e orafo
Convenzioni INPS-Regione Piemonte per indennità a sostegno del reddito
La circolare fornisce chiarimenti normativi, operativi e contabili sulle convenzioni stipulate tra INPS e Regione Piemonte il 10 ottobre 2003, nonché sulla precedente convenzione tra Ministero del lavoro e Regione Piemonte del 16 luglio 2003. L’obiettivo è disciplinare l’erogazione di indennità a favore di lavoratori licenziati o sospesi, con particolare riguardo all’indotto auto e ai settori tessile e orafo, oltre a richiamare una terza convenzione relativa a un’indennità una tantum per soggetti sotto la soglia di povertà, per la quale sono rinviate ulteriori istruzioni.
Inquadramento generale e finalità delle misure
La circolare evidenzia la rilevanza dei nuovi strumenti di tutela del reddito per lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi dal lavoro. Le misure si collocano nel quadro delle riforme del mercato del lavoro e dell’attribuzione a Regioni, Province e Comuni di competenze in materia di politiche attive del lavoro e di individuazione di specifici strumenti di sostegno al reddito, anche alla luce della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003.
Pur essendo le convenzioni in esame riferite ai soli lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte, viene sottolineato che iniziative analoghe sono in corso di definizione anche in altre Regioni, Province e Comuni.
Indennità per i lavoratori dell’indotto auto
Per i lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte licenziati a seguito della crisi del settore auto, la convenzione del 16 luglio 2003 tra Ministero del lavoro e Regione Piemonte prevede una specifica indennità. La convenzione INPS-Regione Piemonte del 10 ottobre 2003 disciplina il pagamento agli aventi diritto, con oneri integralmente a carico del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993.
La circolare precisa che l’indennità:
- non spetta ai lavoratori che possono usufruire di cassa integrazione, mobilità o trattamento di disoccupazione speciale edile;
- spetta invece a coloro che hanno titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione.
Il Ministero del lavoro ha chiarito inoltre che non possono beneficiarne nemmeno i lavoratori titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di assicurazioni integrative, sostitutive o esonerative della stessa.
Requisiti di permanenza e cause di cessazione
La permanenza del diritto per tutta la durata della prestazione è subordinata al mantenimento dello stato di disoccupazione. Tale requisito non deve essere accertato dall’INPS, ma è rimesso ai Centri per l’impiego.
Resta fermo che il venir meno del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi coincidenti, ad esempio per rioccupazione, comporta automaticamente sospensione o cessazione del diritto alla nuova indennità.
L’eventuale fruizione di ammortizzatori sociali incompatibili determina anch’essa la cessazione del diritto. La circolare indica espressamente come incompatibili:
- trattamento di cassa integrazione straordinaria in pagamento diretto;
- indennità di mobilità;
- trattamento speciale edile;
- trattamento speciale;
- frontalieri.
Gli uffici INPS devono accertare in ogni caso la presenza o meno di tali situazioni. Se viene riscontrata una causa di cessazione del diritto, l’ufficio deve comunicarlo immediatamente alla Regione Piemonte e/o all’Agenzia Piemonte Lavoro, che dovranno informare l’interessato con nota trasmessa per conoscenza anche agli uffici INPS.
Indennità per i settori tessile e orafo
Il 10 ottobre 2003 è stata stipulata anche la convenzione INPS-Regione Piemonte per l’erogazione di un’indennità ai lavoratori licenziati da aziende dei settori tessile e orafo. La prestazione è definita analoga, per presupposti, requisiti soggettivi, importo e durata, a quella prevista per l’indotto auto.
L’unico elemento differenziale è la fonte di finanziamento: gli oneri sono totalmente a carico della Regione Piemonte, sia per il costo dell’indennità sia per gli oneri di gestione, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 92/10150 del 28 luglio 2003.
Modalità di pagamento e procedure informatiche
Per entrambe le prestazioni la circolare richiama l’utilizzo di una procedura già in uso, opportunamente modificata, vale a dire quella impiegata per il pagamento dell’assegno ASU, nel caso dell’indotto auto, e dell’assegno ASU autofinanziato, nel caso della misura per tessile e orafo.
Per l’indotto auto la procedura di liquidazione automatizzata produce specifiche scritture contabili con:
- GAU 30/106 a GPA 10/018 per l’importo dell’indennità e per il debito per prestazioni;
- GPA 2./… per le ritenute erariali, addizionali regionali e comunali.
I pagamenti agli interessati devono essere imputati in dare del conto GPA 10/018. Per i recuperi dell’indennità è istituito il conto GAU 24/106, collegato al codice di bilancio 01094, denominato "Prestazioni a sostegno del reddito per l’indotto del settore automobilistico". Lo stesso codice va usato anche per i crediti per prestazioni divenuti inesigibili nel partitario del conto GPA 00/069.
Le somme non riscosse dai beneficiari vanno evidenziate con il codice di bilancio 03074, denominato "Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)". Le partite ancora da definire a fine esercizio vanno imputate al conto esistente GAU 10/043.
Per la misura a carico della Regione Piemonte, i fondi anticipati devono essere accreditati preventivamente all’INPS per la copertura integrale delle prestazioni e delle spese di servizio maggiorate di IVA. La Direzione regionale deve verificare il rispetto di tale condizione.
I fondi precostituiti dalla Regione presso la sede competente, individuata nella Direzione provinciale di Torino, devono essere registrati nella sezione avere del conto GPZ 10/100. La liquidazione automatizzata genera scritture con GPZ 35/100 e GPZ 11/100, oltre alle ritenute fiscali. Contestualmente viene rilevato il credito verso la Regione tramite GPZ 00/100 a GPZ 25/100.
I pagamenti agli interessati sono imputati in dare del conto GPZ 11/100. Se la Sede di Torino ha provveduto anche alla liquidazione delle prestazioni, deve ridurre il debito per anticipazioni ricevute registrando il credito per prestazioni e il rimborso spese con IVA tramite le scritture previste sui conti GPZ 10/100, GPZ 00/100, GPA 24/050 e GPA 24/025.
Se la sede che liquida le prestazioni è diversa da quella che accentra i rapporti finanziari con la Regione, deve trasferire il credito con modello SC10/R alla Sede di Torino, che ne assume la contabilità secondo le scritture indicate.
Riaccrediti, recuperi e chiusura dei conti
Per la prestazione a carico della Regione Piemonte, eventuali riaccrediti e recuperi devono essere imputati rispettivamente ai conti GPZ 11/101 e GPZ 11/102; il conto GPZ 11/101 deve essere assistito da partitario contabile.
Le somme recuperate e quelle riaccreditate che non sia più possibile riemettere in pagamento devono essere restituite alla Regione Piemonte secondo modalità da definire con la Regione stessa. Se occorre restituire anche somme riaccreditate, esse vanno prima reintroitte al conto GPZ 11/102 tramite la scrittura GPZ 11/101 a GPZ 11/102 e poi rimborsate alla Regione imputando in dare il conto GPZ 11/102.
Il saldo dei conti GPZ 00/100, GPZ 10/100, GPZ 11/100, GPZ 11/101 e GPZ 11/102, risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Disposizioni finali e rinvio
La circolare precisa che le disposizioni procedurali di dettaglio saranno oggetto di un successivo messaggio, ancora in corso di definizione. Viene inoltre richiamata la terza convenzione stipulata il 10 ottobre 2003, finalizzata all’erogazione di una particolare indennità una tantum per soggetti che, a causa della sospensione temporanea o definitiva dal lavoro, si trovano al di sotto della soglia di povertà; per tale fattispecie la circolare rinvia espressamente a successive istruzioni e precisazioni.
Punti principali
Nuovi strumenti di tutela del reddito
La circolare inquadra le nuove misure come strumenti di tutela del reddito per lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi dal lavoro. Pur riferite alla Regione Piemonte, esse si inseriscono nel più ampio processo di attribuzione a Regioni, Province e Comuni di competenze in materia di politiche attive del lavoro e di interventi a sostegno di specifiche categorie di lavoratori, anche alla luce della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003.
Indennità per lavoratori dell’indotto auto
È richiamata la convenzione del 16 luglio 2003 tra Ministero del lavoro e Regione Piemonte, seguita dalla convenzione INPS-Regione Piemonte del 10 ottobre 2003 per il pagamento dell’indennità ai lavoratori licenziati da aziende dell’indotto auto. Gli oneri sono a carico del Fondo per l’Occupazione ex art. 1, comma 7, legge n. 236/1993. L’indennità non spetta a chi può fruire di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione speciale edile, ma spetta a chi ha titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione.
Chiarimenti sui soggetti esclusi e sui requisiti
Il Ministero del lavoro ha precisato che non possono beneficiare dell’indennità neppure i percettori di trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme integrative, sostitutive o esonerative. Il diritto permane solo finché dura lo stato di disoccupazione, la cui verifica è rimessa ai Centri per l’impiego; inoltre la rioccupazione o la perdita del diritto alla disoccupazione ordinaria comportano sospensione o cessazione della nuova indennità. Gli uffici INPS devono accertare l’eventuale incompatibilità con altri ammortizzatori sociali.
Comunicazioni in caso di cessazione del diritto
Se l’INPS accerta una causa di cessazione dell’indennità, deve darne immediata comunicazione con apposita nota alla Regione Piemonte e/o all’Agenzia Piemonte Lavoro, affinché informino l’interessato con nota trasmessa per conoscenza anche agli uffici INPS.
Indennità per i settori tessile e orafo
Il 10 ottobre 2003 è stata stipulata una seconda convenzione INPS-Regione Piemonte per un’indennità analoga a quella dell’indotto auto destinata ai lavoratori licenziati da aziende dei settori tessile e orafo. Presupposti, requisiti soggettivi, importo e durata sono gli stessi della misura precedente; l’unica differenza rilevante riguarda l’onere economico, totalmente a carico della Regione Piemonte, sia per il costo della prestazione sia per i costi di gestione.
Aspetti procedurali e contabili per l’indotto auto
Per l’indennità dell’indotto auto la liquidazione automatizzata genera specifiche scritture contabili con i conti GAU 30/106 e GPA 10/018, oltre alle ritenute erariali e alle addizionali. Sono previsti anche il conto GAU 24/106 per i recuperi e il codice di bilancio 01094 per prestazioni a sostegno del reddito per l’indotto auto, da usare anche per i crediti inesigibili nel partitario del conto GPA 00/069. Le somme non riscosse dai beneficiari vanno evidenziate con il codice 03074 e, se rimaste da definire a fine esercizio, imputate al conto GAU 10/043.
Aspetti procedurali e contabili per tessile e orafo
Per la misura a carico della Regione Piemonte è richiesto il preventivo accredito all’INPS delle somme necessarie a coprire integralmente indennità e spese di servizio maggiorate di IVA. I fondi anticipati vanno imputati al conto GPZ 10/100; la procedura genera scritture su GPZ 35/100, GPZ 11/100, GPZ 00/100 e GPZ 25/100. Sono disciplinati anche i trasferimenti tra sedi, la gestione dei riaccrediti e dei recuperi, e la restituzione alla Regione delle somme non erogate o recuperate, secondo modalità da definirsi con la stessa Regione.
Chiusura e rinvio istruzioni
Le disposizioni procedurali di dettaglio sono rinviate a un successivo messaggio in corso di definizione. La terza convenzione stipulata il 10 ottobre 2003, relativa a una indennità una tantum per soggetti che si trovano sotto la soglia di povertà a causa della sospensione temporanea o definitiva dal lavoro, è richiamata solo per completezza e verrà oggetto di istruzioni successive.
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