Circolare numero 181 del 1-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 sull'orario di lavoro, precisando ambito di applicazione, definizione di orario, orario normale e massima durata settimanale, disciplina del lavoro straordinario e relativa contribuzione aggiuntiva. Viene chiarito che la riforma non modifica la materia del contributo aggiuntivo sullo straordinario previsto dalla legge n. 549/1995, che resta dovuto al superamento di determinate soglie. Sono inoltre esaminate le esclusioni, le deroghe e il trattamento degli apprendisti maggiorenni e del telelavoro.
Riforma della disciplina dell'orario di lavoro ex D.Lgs. n. 66/2003
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66: riforma dell'orario di lavoro
La circolare esamina gli effetti del decreto legislativo n. 66/2003 sulla disciplina dell'orario di lavoro, con particolare attenzione ai riflessi contributivi e alle regole operative applicabili ai datori di lavoro. Il documento chiarisce che la nuova normativa ha finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma non incide sulla disciplina del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.
Ambito di applicazione
Il decreto trova applicazione in tutti i settori pubblici e privati, con esclusione del lavoro della gente di mare, del personale di volo dell'aviazione civile e dei lavoratori mobili limitatamente ai profili richiamati dalla direttiva 2002/15/CE. La circolare evidenzia inoltre che le disposizioni si applicano anche agli apprendisti maggiorenni, che risultano pienamente equiparati agli altri lavoratori per la materia trattata.
Definizione di orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni. La definizione è centrale per l'applicazione delle regole su durata normale, straordinario e limiti massimi.
Orario normale di lavoro
L'art. 3 conferma l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali. La contrattazione collettiva può stabilire una durata inferiore e può anche riferire l'orario normale alla media delle prestazioni su un periodo non superiore all'anno. La circolare precisa che, rispetto alla precedente disciplina, non è più limitata ai soli contratti collettivi nazionali la possibilità di definire l'orario su base plurimensile, essendo legittimata la contrattazione di qualsiasi livello.
Durata massima settimanale e riposo giornaliero
Il decreto non prevede un limite legale giornaliero dell'orario di lavoro, ma riconosce il diritto a un riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore. Sul piano settimanale, l'art. 4 introduce un limite massimo di 48 ore per ogni periodo di sette giorni, comprensive delle ore di straordinario. La circolare richiama anche l'orientamento ministeriale secondo cui la settimana lavorativa non è rigidamente ancorata al calendario: può essere considerato qualsiasi periodo di sette giorni, con decorrenza anche da un giorno diverso dal lunedì.
Computo della media e periodo di riferimento
Ai fini della verifica del limite massimo settimanale, la durata media dell'orario di lavoro va calcolata su un periodo non superiore a 4 mesi. Il Ministero del lavoro ha indicato il 30 aprile 2003 come termine iniziale per la decorrenza del criterio legale di computo della media. La contrattazione collettiva può estendere il periodo di riferimento fino a 6 mesi o fino a 12 mesi, purché ciò sia giustificato da ragioni obiettive, tecniche o organizzative specificate nei contratti stessi. Il superamento del limite va verificato solo a consuntivo, al termine del periodo di riferimento, e, in caso di determinazione contrattuale del periodo, fanno fede le indicazioni contenute nella comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro.
Straordinario: nozione, limiti e disciplina
Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro, dunque oltre le 40 ore settimanali o oltre il minore limite fissato dalla contrattazione collettiva. La circolare sottolinea che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto e che i contratti collettivi ne regolano le modalità di esecuzione nel rispetto dei limiti massimi. In assenza di una disciplina collettiva applicabile, lo straordinario è ammesso solo previo accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore e entro 250 ore annue, oltre che nei casi particolari indicati dall'art. 5, comma 4, del decreto. I contratti collettivi possono inoltre prevedere, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva, l'utilizzo di riposi compensativi.
Contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario
La circolare ribadisce che il D.Lgs. n. 66/2003 non modifica la disciplina contributiva prevista dall'art. 2 della legge n. 549/1995. La contribuzione aggiuntiva resta quindi autonoma rispetto alla disciplina organizzativa dell'orario di lavoro e continua a essere dovuta nei casi previsti dalla normativa previgente. In particolare, il superamento del limite delle 48 ore su sette giorni, accertato a consuntivo del periodo di riferimento, comporta il versamento del contributo aggiuntivo. Restano ferme le aliquote richiamate nella circolare per le ore di straordinario svolte dalla 40ª alla 48ª ora e per le ore eccedenti nei casi delle imprese industriali con più di 15 dipendenti.
Attività escluse dalla sola disciplina della durata settimanale
L'art. 16 elenca una serie di attività escluse dalla disciplina della sola durata settimanale dell'orario dettata dall'art. 3, ma non dalla disciplina della durata massima di cui all'art. 4. Ne deriva che anche tali attività restano soggette al limite delle 48 ore medie settimanali e, se questo viene superato, scatta il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. La circolare precisa inoltre che restano salve le eventuali condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi nazionali.
Deroghe e casi particolari
L'art. 17 prevede deroghe in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale. Per la circolare è rilevante il comma 5, che esclude l'applicazione degli articoli 3 e 4 a lavoratori la cui durata dell'orario non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi, come dirigenti, personale direttivo, manodopera familiare, lavoratori del settore liturgico, lavoro a domicilio e telelavoro. In tali casi, per dirigenti, personale direttivo e lavoratori a domicilio non è dovuto il contributo aggiuntivo sullo straordinario. Per il telelavoro, invece, il contributo resta dovuto, in mancanza di una norma di esonero espressa.
Apprendisti maggiorenni
La piena equiparazione degli apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori comporta l'assoggettamento al contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario per le ore prestate oltre la soglia di 44 ore settimanali, con aliquota del 5%. La circolare valorizza così il venir meno della disciplina speciale previgente e l'applicazione della disciplina generale in materia di contribuzione aggiuntiva.
Punti principali
Ambito di applicazione e definizione di orario di lavoro
Le disposizioni si applicano a tutti i settori pubblici e privati, salvo alcune esclusioni specifiche (gente di mare, personale di volo dell'aviazione civile e lavoratori mobili per i profili della direttiva 2002/15/CE). La nozione di orario di lavoro comprende ogni periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o funzioni. La disciplina si estende anche agli apprendisti maggiorenni, equiparati agli altri lavoratori.
Orario normale e durata massima settimanale
L'orario normale resta fissato in 40 ore settimanali, con possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere una durata minore e di riferire l'orario a una media su un periodo non superiore all'anno. Non è previsto un limite giornaliero legale, ma è garantito il riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive ogni 24. La durata massima settimanale è fissata in 48 ore, comprensive di straordinario, da calcolarsi come media su un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva fino a 6 o 12 mesi in presenza di ragioni obiettive, tecniche o organizzative.
Lavoro straordinario e limiti di utilizzo
Il lavoro straordinario è quello svolto oltre l'orario normale di 40 ore settimanali, o oltre il minor limite stabilito dai contratti collettivi. In assenza di disciplina collettiva, è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore e per un massimo di 250 ore annue, oltre che nei casi particolari indicati dall'art. 5, comma 4. I contratti collettivi possono disciplinarne modalità di svolgimento e consentire, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva, riposi compensativi.
Contribuzione aggiuntiva sullo straordinario
La circolare chiarisce che il D.Lgs. n. 66/2003 non modifica la disciplina del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario prevista dalla legge n. 549/1995. Resta quindi dovuta la contribuzione aggiuntiva quando, a consuntivo del periodo di riferimento, si supera il limite delle 48 ore settimanali. Permangono inoltre le aliquote richiamate dalla prassi: 5% per lo straordinario dalla 40ª alla 48ª ora e 10% per le imprese industriali con più di 15 dipendenti per le ore successive alla 44ª; per le aziende industriali resta ferma anche l'aliquota del 15% per il lavoro straordinario oltre la 48ª ora, secondo il richiamo della circolare.
Esclusioni, deroghe e casi particolari
L'art. 16 esclude alcune attività dalla sola disciplina della durata settimanale dell'orario normale, ma non dai limiti massimi di cui all'art. 4; pertanto anche tali attività restano soggette al tetto delle 48 ore medie settimanali e, se superato, comportano il contributo aggiuntivo. L'art. 17 introduce deroghe per riposi, pause, lavoro notturno e durata massima, includendo dirigenti, personale direttivo, manodopera familiare, settore liturgico, lavoro a domicilio e telelavoro. Per dirigenti, personale direttivo e lavoratori a domicilio non è dovuto il contributo aggiuntivo sullo straordinario; per il telelavoro, invece, il contributo resta dovuto in assenza di un'espressa esenzione normativa.
Apprendisti maggiorenni
La piena equiparazione degli apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori comporta l'assoggettamento al contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario per le ore prestate in eccedenza fino alla soglia massima delle 44 ore settimanali, con aliquota del 5%.
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