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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25466/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un’istanza ex art. 671 c.p.p. proposta in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione tra numerose condanne riportate in diverse sentenze. Il Tribunale di Locri aveva parzialmente accolto la domanda, unificando solo alcuni gruppi di decisioni e negando l’inserimento di una specifica sentenza, relativa a un episodio di estorsione commesso il 22 luglio 2009, in cui la precedente truffa era rimasta improcedibile per difetto di querela. Secondo il giudice dell’esecuzione, quella estorsione aveva carattere estemporaneo e reattivo, essendo stata occasionata dalla minaccia della persona offesa di rivolgersi ai Carabinieri, e non poteva quindi rientrare nel medesimo disegno criminoso che aveva invece sorretto le altre condotte truffaldine, collegate al programma di una associazione dedita alle truffe. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non aveva considerato che l’episodio contestato si collocava temporalmente nello stesso arco di operatività del sodalizio criminoso e nel medesimo contesto spazio-temporale degli altri reati già unificati; ha inoltre censurato la mancata valorizzazione della vicinanza temporale con un’altra estorsione tentata ritenuta in continuazione interna in una diversa sentenza, nonché l’erronea esclusione di ogni valenza del precedente giudizio di cognizione favorevole al riconoscimento della continuazione interna in un caso sovrapponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il giudice dell’esecuzione, quando è investito di una richiesta di continuazione ex art. 671 c.p.p., conserva piena autonomia di giudizio, ma deve confrontarsi con la precedente valutazione compiuta in sede di cognizione e motivare specificamente le ragioni dell’eventuale dissenso. Nel caso concreto, tale obbligo motivazionale è stato ritenuto adempiuto: il Tribunale ha esaminato i fatti della sentenza esclusa dalla continuazione, ha valorizzato il carattere estemporaneo dell’azione estorsiva e l’assenza di elementi sintomatici di una preventiva programmazione unitaria, e ha spiegato perché quel fatto non fosse assimilabile alle altre truffe che costituivano il collante del disegno criminoso. La censura del ricorrente è stata quindi ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come parametro del vincolo della continuazione e della necessaria unitarietà del disegno criminoso

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • art. 629 c.p.

    base normativa del reato di estorsione oggetto della sentenza esclusa dalla continuazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, il giudice non è vincolato in senso assoluto dalle decisioni di cognizione, ma deve confrontarsi con esse e, se intende discostarsene, fornire una motivazione specifica e coerente con il quadro fattuale e giuridico complessivo.
  • Il precedente riconoscimento della continuazione tra alcuni reati non impone automaticamente l’estensione del vincolo ad altri fatti solo perché cronologicamente vicini o apparentemente omogenei; occorre verificare concretamente se anche questi ultimi siano riconducibili al medesimo disegno criminoso.
  • L’esclusione della continuazione è legittima quando il giudice individui elementi concreti che rendano il fatto diverso dagli altri già unificati, come la natura estemporanea o reattiva della condotta e l’assenza di indici di preventiva programmazione unitaria.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito della scelta discrezionale del giudice dell’esecuzione, se la motivazione sul punto è logicamente e giuridicamente adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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