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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/203

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione del 14 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità

Normativa europea32022R0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il quadro di vigilanza sulla progettazione e produzione aeronautica nell’Unione, imponendo alle autorità competenti un sistema di gestione strutturato, procedure di sorveglianza, tracciabilità documentale e meccanismi di gestione delle non conformità. Introduce inoltre un allineamento con gli standard ICAO in materia di safety management e con il regime UE di segnalazione degli eventi nel settore dell’aviazione. In parallelo, corregge la disciplina sul rilascio dei certificati di prima revisione dell’aeronavigabilità per aeromobili nuovi e usati provenienti da paesi terzi.

Modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 introducendo requisiti di sistema di gestione e di segnalazione delle non conformità per le autorità/organizzazioni di progettazione e produzione aeronautica, e rettifica le regole sul rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di progettazione e produzione di aeromobili civili, motori, eliche, parti e pertinenze che rientrano nell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, nonché alle autorità competenti degli Stati membri e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA/EASA) per quanto riguarda certificazione, sorveglianza, applicazione, gestione delle non conformità e scambio di informazioni. Le disposizioni transitorie consentono alle imprese già approvate di adeguarsi fino al 7 marzo 2025 per talune non conformità introdotte dal regolamento; la rettifica relativa al punto 21.B.325 si applica dal 7 marzo 2022, mentre il resto del regolamento si applica dal 7 marzo 2023. Restano richiamate, per gli aspetti pertinenti, le regole del regolamento (UE) 2018/1139, del regolamento (UE) n. 376/2014 e del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203: sistemi di gestione, segnalazione delle non conformità e rettifica sul certificato di revisione dell’aeronavigabilità

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 748/2012, che disciplina la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili, prodotti, parti e pertinenze, nonché la certificazione delle imprese di progettazione e produzione. La modifica è motivata dall’esigenza di allineare il quadro UE ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139, agli standard internazionali ICAO dell’annesso 19 e al regime europeo di segnalazione degli eventi di sicurezza di cui al regolamento (UE) n. 376/2014.

Ambito soggettivo e finalità

Il testo riguarda anzitutto le autorità competenti degli Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, chiamate a svolgere compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione della normativa nel settore della progettazione e produzione aeronautica. Incide inoltre sulle imprese approvate di progettazione e produzione e sui fabbricanti che operano senza certificato di approvazione, imponendo un periodo di adeguamento per le nuove prescrizioni. La rettifica dell’articolo 2 riguarda invece il rilascio del certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità in specifici casi di aeromobili nuovi e di aeromobili usati provenienti da paesi terzi.

Sistema di gestione dell’autorità competente

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 viene riscritto in modo significativo per rafforzare l’organizzazione interna delle autorità competenti. Il nuovo punto 21.B.25 impone l’adozione e il mantenimento di un sistema di gestione che includa:

  • strategie e procedure documentate e aggiornate;
  • personale sufficiente e adeguatamente formato;
  • strutture idonee;
  • una funzione di monitoraggio della conformità;
  • una procedura di audit interno;
  • una gestione dei rischi per la sicurezza;
  • un sistema di feedback verso i dirigenti sulle non conformità rilevate.

È inoltre richiesto che per ogni settore di attività vi sia almeno una persona responsabile, e che l’autorità competente assicuri lo scambio di informazioni e assistenza con le altre autorità competenti interessate, anche quando le imprese certificate operano in Stati membri diversi da quello dell’autorità che esercita la sorveglianza.

Documentazione, informazioni di sicurezza e rapporto con l’Agenzia

Il nuovo punto 21.B.10 obbliga l’autorità competente a mettere a disposizione del personale tutta la normativa, le regole e la documentazione tecnica necessarie per l’esercizio delle funzioni. Il punto 21.B.15 impone di informare l’Agenzia entro 30 giorni dai problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati ed esecutivi. Inoltre, le informazioni rilevanti per la sicurezza tratte dalle segnalazioni di non conformità registrate nella banca dati nazionale devono essere trasmesse all’Agenzia quanto prima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 376/2014.

Il punto 21.B.20 disciplina la reazione immediata a un problema di sicurezza: l’autorità competente deve raccogliere, analizzare e diffondere adeguatamente le informazioni di sicurezza; l’Agenzia deve analizzare le informazioni ricevute e trasmettere senza ritardo alle autorità competenti e alla Commissione le misure necessarie; le autorità devono poi adottare misure adeguate e notificarle immediatamente ai soggetti obbligati, all’Agenzia e, se del caso, agli altri Stati membri interessati.

Delega di compiti a soggetti qualificati

Il punto 21.B.30 consente all’autorità competente di affidare a soggetti qualificati alcuni compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di prodotti, parti e soggetti regolati. La delega è subordinata a una valutazione iniziale e continua della conformità del soggetto qualificato all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139 e a un accordo scritto che definisca con chiarezza compiti, documentazione, requisiti tecnici, responsabilità e protezione delle informazioni. Le attività delegate devono essere ricomprese nei sistemi di audit interno e gestione dei rischi dell’autorità competente.

Sorveglianza, programma di controllo e ciclo di pianificazione

Il nuovo sistema di sorveglianza della parte 21 è disciplinato dai punti 21.B.221 e 21.B.222. La sorveglianza deve verificare la conformità iniziale e continua delle imprese certificate, nonché l’attuazione delle misure di sicurezza imposte dall’autorità. Le attività si basano su documentazione operativa, valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso.

Il programma di sorveglianza deve essere basato sul rischio e considerare natura, complessità e storico dell’impresa. Ciascun ciclo di pianificazione non può superare 24 mesi, ma può essere esteso a 36 mesi se, nei 24 mesi precedenti, l’impresa ha dimostrato capacità di individuare e gestire i rischi, ha mantenuto la conformità ai punti 21.A.147 e 21.A.148, non ha registrato non conformità di livello 1 e ha attuato tempestivamente le azioni correttive. L’estensione può arrivare a 48 mesi se, oltre a tali condizioni, l’impresa dispone di un efficace sistema di comunicazione continua delle proprie prestazioni di sicurezza e di conformità, approvato dall’autorità competente. Se le prestazioni di sicurezza peggiorano, il ciclo può essere ridotto.

Non conformità, livelli di gravità e azioni correttive

I punti 21.B.125 e 21.B.225 introducono una distinzione strutturata tra non conformità di livello 1 e di livello 2. Le non conformità di livello 1 comprendono violazioni gravi dei requisiti applicabili, delle procedure, dei manuali o dei termini del titolo autorizzativo, quando tali violazioni riducono la sicurezza o mettono in serio pericolo il volo. Sono espressamente ricompresi anche i casi di accesso negato alle strutture dopo due richieste scritte, di falsificazione documentale, di uso fraudolento del titolo e, per le imprese di produzione, la mancata nomina del dirigente responsabile.

Per le non conformità di livello 1 l’autorità deve intervenire immediatamente, vietando o limitando le attività e, se opportuno, revocando, limitando o sospendendo il titolo fino alla chiusura efficace dell’azione correttiva. Per le non conformità di livello 2 l’impresa dispone inizialmente di un termine non superiore a 3 mesi, decorrente dalla comunicazione scritta, per predisporre e attuare un piano correttivo; il termine può essere prorogato se concordato con l’autorità. Se l’impresa non presenta un piano accettabile o non rispetta il termine, la non conformità è elevata a livello 1.

L’autorità può inoltre formulare osservazioni per carenze non qualificabili come livelli 1 o 2, quando un elemento è inefficace, potrebbe evolvere in una non conformità o merita miglioramento per ragioni di sicurezza generale.

Certificazione iniziale e validità dei titoli

Il punto 21.B.120 disciplina il rilascio dell’autorizzazione a procedere per la dimostrazione della conformità dei singoli prodotti, parti e pertinenze: l’autorità verifica i requisiti, registra le non conformità e le azioni di chiusura, conferma per iscritto i rilievi e rilascia il titolo solo quando tutte le non conformità sono state corrette in modo soddisfacente. L’autorizzazione deve indicare natura della concessione, validità e limitazioni, e non può durare più di un anno.

Il punto 21.B.220 regola il rilascio iniziale del certificato di approvazione dell’impresa di produzione: l’autorità verifica la conformità del richiedente, deve tenere almeno una riunione con il dirigente responsabile durante l’istruttoria, registra i rilievi e rilascia il certificato solo dopo la correzione soddisfacente delle non conformità. Il certificato è a durata illimitata e contiene i privilegi, la portata delle attività approvate e le eventuali limitazioni nei termini di approvazione.

Modifiche del sistema di gestione della produzione

Il punto 21.B.240 distingue tra modifiche significative e non significative del sistema di gestione della produzione. Le modifiche significative devono essere approvate dall’autorità competente prima della loro attuazione; l’autorità può stabilire condizioni operative durante l’esame della modifica, salvo sospensione del certificato. Se l’impresa introduce una modifica significativa senza approvazione, l’autorità deve valutare sospensione, limitazione o revoca del certificato. Le modifiche non significative sono invece esaminate nell’ambito della sorveglianza continua e, se comportano non conformità, si applicano le misure del punto 21.B.225.

Sospensione, limitazione e revoca dei titoli

Il nuovo punto 21.B.65 amplia il potere dell’autorità competente di sospendere, limitare o revocare certificati, approvazioni, permessi di volo, autorizzazioni e autorizzazioni a procedere. La misura può essere adottata quando vi siano ragionevoli motivi per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile, quando sia richiesta dalle disposizioni specifiche del regolamento o quando circostanze impreviste impediscano agli ispettori di svolgere la sorveglianza nel ciclo programmato. È anche prevista la sospensione o revoca di certificati di aeronavigabilità o acustici se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio.

Rettifica sul certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità

L’allegato II rettifica il punto 21.B.325, lettera c), chiarendo che per gli aeromobili nuovi e per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato, lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità. Per gli aeromobili soggetti alla parte M del regolamento (UE) n. 1321/2014 si utilizza il modulo AESA 15a; per gli aeromobili nuovi soggetti alla parte ML si utilizza il modulo AESA 15c; per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo soggetti alla parte ML il certificato è rilasciato se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove modifiche sostanziali si applicano dal 7 marzo 2023, mentre la rettifica del punto 21.B.325 si applica dal 7 marzo 2022. Per consentire l’adeguamento al nuovo assetto, l’articolo 9 del regolamento modificativo introduce una deroga fino al 7 marzo 2025: le imprese di produzione titolari di certificato di approvazione e i fabbricanti senza certificato ma con autorizzazione a procedere possono sanare entro tale data le non conformità introdotte dalle nuove regole; dopo tale data, l’inosservanza comporta revoca, limitazione o sospensione del titolo.

Disposizioni principali

Introduzione del sistema di gestione per le autorità competenti

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 viene riscritto per imporre all’autorità competente un sistema di gestione articolato, con strategie e procedure documentate, personale sufficiente e qualificato, strutture adeguate, audit interno, gestione dei rischi per la sicurezza e funzione di monitoraggio della conformità. È prevista anche la nomina di persone responsabili per ciascun settore di attività e l’obbligo di tenere conto delle modifiche normative e di informare l’Agenzia delle variazioni rilevanti.

Informazioni all’Agenzia e reazione ai problemi di sicurezza

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia entro 30 giorni in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati/esecutivi. Devono inoltre disporre di sistemi per raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni di sicurezza e adottare tempestivamente misure adeguate, notificandole ai soggetti interessati, all’Agenzia e, se necessario, agli altri Stati membri.

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

L’autorità competente può delegare a soggetti qualificati compiti di certificazione iniziale o sorveglianza continua, purché ne valuti inizialmente e continuamente la conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139 e concluda un accordo scritto che definisca compiti, documentazione, condizioni tecniche, responsabilità e protezione delle informazioni. I compiti delegati devono essere inclusi nelle procedure di audit interno e di gestione dei rischi per la sicurezza.

Conservazione della documentazione

È introdotto un obbligo di archiviazione, accessibilità e tracciabilità per documenti del sistema di gestione, formazione del personale, assegnazione dei compiti, certificazioni, sorveglianza, non conformità, misure correttive e documenti approvati. La documentazione va conservata per almeno cinque anni, fatte salve le norme sulla protezione dei dati, e resa disponibile ad altre autorità competenti o all’Agenzia su richiesta.

Sospensione, limitazione e revoca

L’autorità competente deve sospendere, limitare o revocare certificati, approvazioni, permessi di volo, autorizzazioni e autorizzazioni a procedere in presenza di minacce credibili alla sicurezza, di specifiche ipotesi previste dal regolamento o quando circostanze impreviste impediscano la sorveglianza. È prevista anche la sospensione o revoca di certificati di aeronavigabilità o acustici quando non siano soddisfatte le condizioni di rilascio.

Non conformità e azioni correttive per le autorità e le imprese di produzione

Il regolamento distingue tra non conformità di livello 1 e di livello 2. Le non conformità di livello 1 riguardano violazioni gravi che riducono la sicurezza o mettono in serio pericolo il volo, inclusi casi di accesso negato, falsificazione documentale o uso fraudolento dell’autorizzazione/certificato; impongono intervento immediato, anche con divieto o limitazione delle attività. Per le non conformità di livello 2 è previsto un termine iniziale non superiore a 3 mesi, prorogabile se concordato un piano correttivo; l’inerzia dell’impresa comporta l’elevazione a livello 1.

Sorveglianza delle imprese di produzione

Viene disciplinato un programma di sorveglianza basato sul rischio, con audit, ispezioni, campionamenti, eventuali ispezioni senza preavviso e riunioni con il dirigente responsabile. Il ciclo di pianificazione non può superare 24 mesi, ma può essere esteso a 36 o fino a 48 mesi se sono soddisfatte condizioni stringenti di performance di sicurezza, conformità, assenza di non conformità di livello 1 e comunicazione continua delle prestazioni di sicurezza.

Certificazione iniziale e validità dei titoli autorizzativi

Per l’autorizzazione a procedere e per il certificato di approvazione dell’impresa di produzione, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente, registrare le non conformità e rilasciare il titolo solo dopo la loro correzione soddisfacente. L’autorizzazione a procedere ha durata massima di un anno; il certificato di approvazione dell’impresa di produzione ha durata illimitata e riporta privilegi, portata e limitazioni nei termini di approvazione.

Modifiche significative del sistema di gestione della produzione

Le modifiche significative al sistema di gestione della produzione richiedono approvazione preventiva dell’autorità competente, che può imporre condizioni operative durante la valutazione. Se la modifica è attuata senza approvazione, l’autorità deve valutare sospensione, limitazione o revoca del certificato. Le modifiche non significative sono riesaminate nell’ambito della sorveglianza continua.

Rettifica sul rilascio dei certificati di prima revisione dell’aeronavigabilità

Il punto 21.B.325, lettera c), viene corretto per chiarire che, per aeromobili nuovi e per aeromobili usati provenienti da un paese terzo, lo Stato membro di registrazione rilascia, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità: modulo AESA 15a per aeromobili soggetti alla parte M del regolamento (UE) n. 1321/2014 e modulo AESA 15c per aeromobili nuovi soggetti alla parte ML; per gli aeromobili usati provenienti da paesi terzi soggetti alla parte ML, il certificato è rilasciato se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.

Regime transitorio e date di applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 7 marzo 2023, salvo l’articolo 2 sulla rettifica, applicabile dal 7 marzo 2022. Inoltre, l’articolo 1 introduce una deroga fino al 7 marzo 2025 per consentire alle imprese di produzione e ai fabbricanti senza certificato di approvazione di correggere le non conformità connesse ai nuovi requisiti; oltre tale data, in caso di persistente inosservanza, certificati e autorizzazioni devono essere revocati, limitati o sospesi.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilecertificazione aeronauticasicurezza aereasorveglianza amministrativasegnalazione delle non conformità

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