Regolamento (UE) 2022/202
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione del 14 febbraio 2022 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge errori presenti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati. Le rettifiche riguardano in particolare le specifiche del "L-metilfolato di calcio" e delle "erbe di Cistus incanus L. Pandalis", nonché le condizioni d’uso e alcuni limiti di contaminanti del primo. L’obiettivo è garantire chiarezza, coerenza con le autorizzazioni originarie e certezza del diritto per operatori e autorità competenti.
Rettifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, con correzione delle voci "L-metilfolato di calcio" ed "erbe di Cistus incanus L. Pandalis".
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda l’uso, l’etichettatura e le specifiche dei nuovi alimenti inclusi nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Ha effetto sull’intero territorio dell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto SEE. Le correzioni incidono solo sulle voci e sulle specifiche indicate nell’allegato del presente regolamento; non disciplina nuove autorizzazioni generali né revoca autorizzazioni esistenti.
Rettifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione interviene per correggere errori contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione richiama la necessità di garantire chiarezza e certezza del diritto per operatori e autorità competenti, nonché la corretta attuazione dell’elenco.
Contesto normativo
Il regolamento si fonda sull’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, che imponeva alla Commissione di istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del previgente regolamento (CE) n. 258/97. L’elenco iniziale è stato adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470; il presente atto non istituisce nuovi prodotti, ma rettifica talune voci già presenti nell’allegato.
Rettifica della voce "L-metilfolato di calcio"
La prima correzione riguarda il "L-metilfolato di calcio", già oggetto di rettifica con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318, ma ancora bisognoso di ulteriori aggiustamenti. La Commissione precisa che tale nuovo alimento era stato autorizzato dall’autorità competente irlandese nel gennaio 2008 a determinate condizioni d’uso, ma per errore non era stato incluso nell’elenco dell’Unione alla sua istituzione iniziale.
Nella tabella 1 dell’allegato viene sostituita la voce relativa al nuovo alimento, con indicazione delle categorie di alimenti interessate:
- alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013;
- formule per lattanti e formule di proseguimento, ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013;
- alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013;
- integratori alimentari, ai sensi della direttiva 2002/46/CE;
- alimenti arricchiti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006.
È inoltre chiarito che la denominazione da riportare in ეტichetta è "L-metilfolato di calcio".
Specifiche tecniche del "L-metilfolato di calcio"
La tabella 2 dell’allegato viene corretta anche con riferimento alle specifiche del prodotto. Il nuovo alimento è descritto come L-metilfolato di calcio ottenuto per sintesi chimica a partire dall’acido folico, in forma di polvere cristallina bianca tendente al giallino, quasi inodore, scarsamente solubile in acqua e poco o per nulla solubile nella maggior parte dei solventi organici.
Il regolamento riporta inoltre:
- formula chimica: C20H23CaN7O6;
- nome sistematico dettagliato;
- numeri CAS 129025-21-4 e 151533-22-1;
- peso molecolare: 497,5 Dalton;
- sinonimi utilizzabili.
Sul piano qualitativo, sono fissati requisiti di purezza e limiti per acqua, calcio, D-metilfolato di calcio, altri folati e sostanze correlate, nonché per l’etanolo. Sono poi specificati i contaminanti ammessi, con limiti differenziati tra la popolazione generale e il sottoinsieme costituito da lattanti e bambini nella prima infanzia. In particolare, sono indicati limiti per piombo, boro, cadmio, mercurio, arsenico e platino, oltre a criteri microbiologici relativi a carica batterica totale e lieviti/muffe.
La rettifica più rilevante sotto il profilo tecnico riguarda i valori di mercurio e platino: per i lattanti e i bambini nella prima infanzia restano i limiti più restrittivi già collegati all’uso nelle formule e negli alimenti della prima infanzia; per la popolazione generale esclusi tali soggetti valgono invece i limiti originari di 1,5 mg/kg per il mercurio e 10 mg/kg per il platino.
Rettifica della voce "erbe di Cistus incanus L. Pandalis"
La seconda modifica interessa la tabella 2 e la voce "erbe di Cistus incanus L. Pandalis". La correzione elimina l’imprecisione introdotta nelle specifiche e chiarisce che il nuovo alimento consiste nelle parti aeree essiccate e tagliate della pianta, ossia giovani germogli e parti legnose di Cistus incanus L. Pandalis. Il regolamento non introduce ulteriori condizioni d’uso o limiti, ma si limita a rendere più precisa la caratterizzazione del prodotto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento di rettifica, la sua funzione è principalmente correttiva e interpretativa rispetto all’elenco dell’Unione già esistente, con effetti immediati sulla corretta lettura delle voci interessate.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 sia rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento. La modifica opera quindi direttamente sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Correzione della voce "L-metilfolato di calcio"
Nella tabella 1 dell’allegato è sostituita la voce relativa a "L-metilfolato di calcio". La rettifica chiarisce che il nuovo alimento può essere utilizzato, secondo le condizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e della direttiva 2002/46/CE o del regolamento (CE) n. 1925/2006, in alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, integratori alimentari e alimenti arricchiti. L’etichetta dei prodotti che lo contengono deve riportare la denominazione "L-metilfolato di calcio".
Specifiche tecniche e contaminanti per "L-metilfolato di calcio"
Nella tabella 2 sono ripristinate e dettagliate le specifiche del nuovo alimento: descrizione come polvere cristallina bianca tendente al giallino, ottenuta per sintesi chimica dall’acido folico; formula chimica, nome sistematico, numeri CAS, peso molecolare e sinonimi; caratteristiche di purezza e limiti per acqua, calcio, D-metilfolato di calcio, altri folati e sostanze correlate ed etanolo. Sono inoltre indicati i limiti di contaminanti, distinti tra "lattanti e bambini nella prima infanzia" e "popolazione in generale esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia", con valori specifici per piombo, boro, cadmio, mercurio, arsenico e platino, nonché criteri microbiologici (conta totale batteri aerobi vivi e conteggio totale di lieviti e muffe).
Correzione della voce "erbe di Cistus incanus L. Pandalis"
Nella tabella 2 è sostituita la voce relativa a "erbe di Cistus incanus L. Pandalis". La correzione chiarisce che il nuovo alimento consiste nelle parti aeree essiccate e tagliate (giovani germogli e parti legnose) di Cistus incanus L. Pandalis, eliminando informazioni impropriamente inserite nelle specifiche precedenti.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è datato 14 febbraio 2022.
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