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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/205

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 della Commissione del 14 febbraio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri, con spostamenti di zone tra le categorie I, II e III e con la delimitazione di nuove aree. L’obiettivo è ridurre il rischio di diffusione della malattia e adeguare le misure speciali di controllo alla situazione sanitaria più recente.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica negli Stati membri e nei territori espressamente elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con riferimento alle zone soggette a restrizioni I, II e III istituite per il contenimento della peste suina africana. Incide sugli allevamenti di suini detenuti e sulla fauna selvatica (suini selvatici) nelle aree interessate di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia, Romania e altri territori indicati nell’allegato. Non prevede esclusioni generali ulteriori rispetto alla perimetrazione puntuale delle aree e si applica direttamente dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento interviene in via di esecuzione per aggiornare l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. La Commissione motiva l’intervento con l’evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell’Unione e con la necessità di adeguare rapidamente la regionalizzazione del rischio.

Contesto normativo e base giuridica

L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla normativa in materia di sanità animale e si fonda, in particolare, sull’articolo 71, paragrafo 3. I considerando richiamano la natura della peste suina africana come malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere gravemente sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso Paesi terzi.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aveva già introdotto un sistema di zone soggette a restrizioni I, II e III, da applicarsi negli Stati membri interessati per un periodo limitato. La delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica, sul rischio di diffusione, su criteri scientifici e sugli orientamenti dell’Unione, tenendo altresì conto delle norme internazionali dell’OIE/WOAH.

Ragioni dell’aggiornamento

La Commissione segnala:

  • nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia;
  • un miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree di Polonia per i suini detenuti;
  • un miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree di Lituania per i suini selvatici.

In Slovacchia, un focolaio rilevato nel distretto di Liptovský Mikuláš ha determinato l’innalzamento del livello di rischio e la conseguente riclassificazione di un’area vicina da zona I a zona II. In Polonia, alcune aree della Bassa Slesia, della Precarpazia, della Varmia-Masuria, della Grande Polonia e della regione di Lubusz sono state rivalutate e spostate da zona III a zona II in ragione dell’assenza di focolai recenti nei suini detenuti. In Lituania, alcune aree della contea di Marijampolė sono state ricollocate da zona II a zona I in assenza di focolai recenti nei suini selvatici.

Contenuto normativo: sostituzione dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Il nuovo allegato ridefinisce, Stato per Stato, le zone soggette a restrizioni I, II e III.

L’allegato contiene una perimetrazione estremamente dettagliata, che individua regioni, distretti, province, comuni, frazioni, sezioni territoriali, nonché porzioni delimitate da assi stradali, ferroviari, corsi d’acqua o confini amministrativi. La logica dell’allegato è quella della regionalizzazione sanitaria, con una graduazione del rischio in tre livelli.

Zone soggette a restrizioni I

Per la zona I l’allegato include, tra gli altri:

  • ampie porzioni di Germania, con riferimento soprattutto ai Länder Brandenburg, Sachsen e Mecklenburg-Vorpommern;
  • Estonia: Hiiu maakond;
  • Grecia: numerose unità territoriali in Drama, Xanthi, Rodopi, Evros e Serres;
  • Lettonia: specifiche aree territoriali in più novadi;
  • Lituania: Kalvarijos savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė in alcune seniūnijos, Marijampolės savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė e Vilkaviškio rajono savivaldybė;
  • Ungheria: molte unità di gestione faunistica in vari megyék;
  • Polonia: numerose province, powiat e gminy, distribuiti in più województwa;
  • Slovacchia: aree selezionate in diversi distretti, compreso il distretto di Liptovský Mikuláš e altri distretti del sud e centro-sud del Paese.

Zone soggette a restrizioni II

La zona II è ridefinita per diversi Stati membri, tra cui Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e, in talune parti, altri territori. Il testo mostra un’estensione particolarmente ampia in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria, con elenchi di regioni o unità territoriali quasi integralmente assoggettate alla zona II.

In Germania e Polonia la zona II riguarda aree selezionate e frammentate, con perimetrazioni molto puntuali. In Slovacchia la zona II copre interi distretti, salvo le municipalità già incluse in zona III o in zona I, secondo un’impostazione per esclusione.

Zone soggette a restrizioni III

La zona III comprende le aree con il livello di rischio più elevato. Tra gli elementi espressamente indicati:

  • in Bulgaria, numerose regioni e municipalità;
  • in Italia, l’intero territorio della Sardegna;
  • in Polonia, varie aree di Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie, Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Świętokrzyskie e Małopolskie;
  • in Romania, un elenco molto ampio di județe, inclusa l’area di Bucarest;
  • in Slovacchia, diversi distretti e municipalità in Lučenec, Poltár, Trebišov, Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce, Nové Zámky, Levice, Rimavská Sobota, Gelnica, Sabinov e Prešov.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto ha efficacia immediata e diretta in tutti gli Stati membri, con conseguente aggiornamento delle misure speciali di controllo da applicare nelle aree classificate nelle diverse zone di restrizione.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che assistono allevatori, commercianti e imprese della filiera, il regolamento comporta la necessità di verificare la collocazione geografica delle aziende, dei capi detenuti e dei movimenti di animali e prodotti rispetto alle nuove perimetrazioni. La classificazione in zona I, II o III può incidere su spostamenti, misure di biosicurezza, vincoli commerciali e adempimenti sanitari previsti dalla disciplina di base e dagli atti attuativi collegati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I sulle zone soggette a restrizioni

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. La nuova redazione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per i singoli Stati membri e territori interessati.

Base giuridica e criteri di delimitazione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. I considerando richiamano criteri epidemiologici, il livello di rischio di ulteriore diffusione, principi scientificamente validi, gli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e le norme internazionali dell’OIE/WOAH, oltre alle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.

Motivi delle modifiche territoriali

Le modifiche riflettono nuovi focolai in Slovacchia, miglioramenti della situazione epidemiologica in alcune aree di Polonia e Lituania, e l’esigenza di adeguare le perimetrazioni per tenere conto dell’evoluzione del rischio. In particolare, alcune aree sono declassate o riclassificate tra le zone I, II e III in funzione dell’assenza recente di focolai e dell’efficacia delle misure di controllo.

Aggiornamenti principali per Stati membri

Tra gli aggiustamenti più rilevanti: riclassificazione di aree in Slovacchia da zona I a zona II per effetto di un nuovo focolaio in suini selvatici; riclassificazione di varie zone in Polonia da zona III a zona II in assenza di focolai recenti nei suini detenuti; riclassificazione di aree in Lituania da zona II a zona I in assenza di focolai recenti nei suini selvatici; delimitazione di nuove aree restrittive di dimensioni sufficienti in Lituania, Polonia e Slovacchia.

Zona III in Italia e altri Stati

L’allegato conferma, tra l’altro, l’intero territorio della Sardegna come zona soggetta a restrizioni III. Sono inoltre elencate zone III in Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia, con indicazione puntuale di regioni, distretti, comuni e porzioni territoriali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalezootecniacontrollo delle malattie animalimercato internocommercio di animali e prodotti di origine animale

Testo integrale

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