Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 21/12/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Podo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), avverso l'originaria decisione del G.I.P. dell'8/11/2024 che aveva respinto la misura. Podo contestava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso: sosteneva che molte condotte (lavoro nella raccolta degli oli esausti, aiuti a parenti e amici, reperimento di un alloggio per il cognato) erano atti personali o attività lecite, che le conversazioni richiamate erano neutre, e che la valutazione del Tribunale aveva omesso di considerare la collocazione temporale di molte attività rispetto alla precedente condanna (11/06/2021) e non aveva dimostrato che il materiale probatorio posteriore (la missiva di luglio 2021) indicasse effettivamente il riavvio di un sodalizio mafioso distinto dall'associazione dedita al narcotraffico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del 21/12/2024 e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Lecce per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato perché gli elementi prodotti (molti dei quali anteriori alla sentenza di condanna del 11/06/2021) dovessero essere indicativi di continuità o di ripresa del sodalizio mafioso dopo la condanna, né abbia chiarito in modo convincente perché la missiva sequestrata nel luglio 2021 e altri elementi dovessero essere interpretati come prova del cosiddetto "metodo mafioso" (controllo del territorio e sfera di dominio estesa oltre il narcotraffico) e non come riferimenti a una riorganizzazione del traffico di stupefacenti. La Corte ha inoltre richiamato criticità argomentative già rilevate in un precedente arresto (sentenza n. 17924/2025 relativa a Penza). Conseguentemente l'ordinanza cautelare è stata annullata e rinviata per un nuovo esame che colmi i vuoti motivazionali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata richiamata come fattispecie contestata: la Corte evidenzia che per integrare il reato di associazione di tipo mafioso non è sufficiente la mera esistenza di attività illecite o di una gerarchia, ma occorre dimostrare il "metodo" mafioso (imposizione di una sfera di dominio sul territorio e impiego della forza o dell'intimidazione per assoggettamento/omertà) e lo svolgimento di attività estese oltre il traffico di stupefacenti.
Corte di cassazione, sentenza n. 17924/2025 (10/04/2025)
Precedente richiamato che ha già annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce sul medesimo tema, evidenziando analoghe carenze motivazionali nel distinguere tra associazione mafiosa e associazione dedita al narcotraffico e nell'argomentare la persistenza o la riorganizzazione di un sodalizio di tipo mafioso dopo una precedente condanna.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari per 416-bis è preliminare e necessario dimostrare l'esistenza del sodalizio mafioso con argomentazione chiara in ordine al "metodo" (intimidazione/assoggettamento) e al controllo del territorio oltre il mero traffico di stupefacenti.
- Elementi probatori anteriori a una condanna per la medesima associazione vanno valutati con attenzione temporale: non è automatico che attività posteriori alla condanna sussistano o che atti anteriori provino la continuazione del sodalizio senza spiegazioni argomentate.
- Comunicazioni, missive o frasi criptiche richiedono contestualizzazione e spiegazioni che colleghino il loro contenuto a condotte indicative del metodo mafioso e non a una normale riorganizzazione del traffico di droga.
- Atti di favore personale o rapporti di lavoro (assunzioni, prestazioni in attività lecite) non sono di per sé elementi qualificanti di appartenenza mafiosa se non mostrano il carattere di infiltrazione o controllo tipico dell'associazione di tipo mafioso.
- La distinzione tra associazione dedita al narcotraffico e associazione di tipo mafioso è cruciale: la prima può avere gerarchie e controllo territoriale, ma manca del profilo programmatico del metodo estorsivo e del dominio sistematico su più settori dell'economia e della pubblica amministrazione.
- In caso di carenze motivazionali della decisione di merito, la Cassazione annulla con rinvio perché il Tribunale di riesame debba colmare i vuoti e fornire un'argomentazione puntuale che giustifichi la custodia cautelare per 416-bis.
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