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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20339/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iazzetta chiedeva il computo, a titolo di fungibilità, dell'intero periodo di pena presofferto (18/01/1994 - 31/05/1996) in relazione al reato per gli artt. 575 e 577 c.p., dal quale era stato poi assolto, da imputare alla pena da eseguire per delitti diversi (tra cui partecipazione ad associazione di stampo camorristico). Contestava che la Corte territoriale non avesse individuato con precisione la data di cessazione della condotta associativa (reato permanente) per verificare se la permanenza si fosse protratta oltre la cessazione della detenzione sine titulo, sostenendo che la fungibilità poteva essere riconosciuta se la permanenza fosse cessata dopo l'espiazione senza titolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello che, esaminando le sentenze di merito, ha concluso che la condotta associativa relativa al reato permanente si era protratta fino al 2 ottobre 1996 (data di esecuzione della custodia cautelare) e dunque non era possibile imputare al periodo di pena residua la detenzione presofferta antecedente alla commissione dei reati per i quali doveva essere determinata la pena. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'istituto della fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. può essere applicato solo a periodi di custodia cautelare o pene espiate sine titulo che siano successivi alla commissione del reato; per i reati permanenti, se la permanenza è cessata dopo l'espiazione sine titulo, la fungibilità è esclusa. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, codice di procedura penale

    La disposizione ancorala possibilità di computare a titolo di fungibilità periodi di custodia cautelare o pene espiate sine titulo al criterio cronologico: possono essere computati solo se sono successivi alla commissione del reato per il quale si determina la pena da eseguire.

  • art. 575, codice penale

    Norma sostanziale relativa all'omicidio; richiamata perché il periodo presofferto era stato riferito a reati per cui il ricorrente era stato poi assolto.

  • art. 577, codice penale

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato per il quale il ricorrente era stato assolto; rilevanza collegata al periodo di detenzione 'sine titulo' presofferto.

  • art. 416-bis, codice penale

    Norma sul reato associativo (associazione di tipo mafioso) inerente alle condanne del ricorrente; utile per determinare la durata e la struttura del reato permanente in relazione alla custodia cautelare e alla continuazione tra reati.

Massime di principio

  • La fungibilità (computo di detenzione/pene espiate sine titulo) è ammessa solo per periodi successivi alla commissione del reato per il quale si calcola la pena: va quindi verificato il momento cronologico della commissione.
  • Per i reati permanenti occorre individuare con precisione la data di cessazione della permanenza; se la permanenza si estende oltre l'espiazione sine titulo, la fungibilità è esclusa.
  • Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra reati, va comunque scissa la fattispecie continuata nelle singole violazioni ai fini del computo temporale: la differenza formatasi per la continuazione non è automaticamente imputabile alla detenzione presofferta.
  • Onere probatorio: il richiedente la computazione deve fornire elementi per individuare il momento del fatto (o della cessazione della permanenza) sulla base degli accertamenti del giudizio di cognizione; il giudice dell'esecuzione valuta le emergenze dai provvedimenti di merito.
  • La giurisprudenza consolidata esclude la fungibilità per i reati permanenti la cui cessazione avvenga dopo il periodo presofferto senza titolo; decisioni di merito devono motivare chiaramente la datazione della condotta.

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