Cassazione Civile, Sentenza n. 23394/2024 del 30/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La cooperativa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato la sua domanda diretta a ottenere il riconoscimento del diritto a versare premi INAIL in misura ridotta (premio speciale unitario previsto dall'art. 42 T.U. n. 1124/1965) e la restituzione di maggiori premi versati (oltre €148.798) per il periodo 2007-2011. L'INAIL aveva richiesto l'integrazione dei premi già versati assumendo come base di calcolo la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori in applicazione del d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e 3). La cooperativa deduceva, tra l'altro, che la disciplina speciale del premio unitario prevista dall'art. 42 T.U. n. 1124/1965 non era stata modificata per il periodo contestato e pertanto non poteva essere ricalcolata sulla base del decreto legislativo 423/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso (assorbendo il quinto), ritenendo che la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art. 42 T.U. n. 1124/1965 costituisca una fattispecie speciale rispetto alla disciplina generale dell'art. 41 e che tale disciplina speciale può essere modificata solo mediante apposito decreto ministeriale, su delibera dell'ente assicuratore. Perciò la Corte ha ritenuto errata la decisione dei giudici di merito che avevano ricalcolato i premi speciali sulla base del d.lgs. 423/2001; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per il prosieguo, con disposizione sulla pronuncia anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 42 T.U. n. 1124/1965
"per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente"
La Corte ha interpretato l'art. 42 come disciplina speciale e autonoma rispetto all'art. 41: il premio speciale unitario è determinato con decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore e non può essere ricondotto automaticamente ai criteri di calcolo dell'art. 41 né modificato da una norma successiva di rango legislativo che non manifesti espressa incompatibilità.
d.m. 15.7.1987
"le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di [...] facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali [...] sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B"
Il decreto ministeriale attua l'art. 42 fissando un minimale giornaliero retributivo e le misure edittali del premio speciale; tale regolamentazione attuativa ha valore normativo operativo e non può essere tacitamente abrogata da normativa successiva che non implichi incompatibilità espressa.
d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e art. 3)
La Corte ha ritenuto che le innovazioni del d.lgs. 423/2001, entrate in vigore dal 1.1.2007 (mirate a vincolare la retribuzione imponibile a un minimo), si riferiscono ai criteri di determinazione del premio ordinario disciplinato dall'art. 41 e non incidono automaticamente sulla disciplina speciale dell'art. 42, salvo che non emergano chiari effetti abrogativi o di incompatibilità.
art. 41 T.U. n. 1124/1965
Articolo richiamato quale disciplina generale per la determinazione del premio ordinario (prodotti fra tasso di premio e massa retributiva); la Corte distingue espressamente tale regime da quello speciale previsto dall'art. 42.
art. 15 delle preleggi (principio "lex posterior generalis non derogat priori specialis")
La Corte applica il principio secondo cui una norma successiva di carattere generale non deroga a una norma anteriore di carattere speciale; dunque la disciplina speciale resta applicabile fino a formale modifica (decreto ministeriale/iniziativa dell'istituto) che la sostituisca.
Massime di principio
- La disciplina speciale (art. 42 T.U. 1124/1965) che stabilisce premi unitari edittali per talune attività prevale sulla disciplina generale (art. 41) a meno che non vi sia una chiara e manifesta incompatibilità normativa che giustifichi un'abrogazione implicita.
- Un regolamento o decreto ministeriale di natura attuativa (es. d.m. 15.7.1987) ha efficacia normativa operativa e non può essere tacitamente abrogato da una legge successiva se manca l'espresso effetto abrogativo o l'incompatibilità concreta con la nuova norma.
- Le riforme legislative che modificano i criteri di calcolo del premio ordinario (per es. d.lgs. 423/2001) sono applicabili alla disciplina generale di cui all'art. 41, ma non si estendono automaticamente alle fattispecie speciali regolate dall'art. 42.
- In contenziosi sulle richieste di ricalcolo di premi INAIL è necessario verificare se la modifica delle regole sia avvenuta con gli atti formali previsti dalla norma speciale (decreto ministeriale e delibera dell'ente) prima di dar corso ad integrazioni contributive o domande di rimborso.
- Nel dubbio sulla applicabilità di norme successive, i giudici devono accertare l'esistenza di una incompatibilità chiara e la portata eventuale di un'abrogazione implicita prima di disapplicare una disciplina speciale consolidata.
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