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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23039/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennita di disoccupazione ordinaria a seguito della domanda amministrativa presentata il 20/09/2011. Il lavoratore era stato licenziato senza preavviso il 2/04/2009; il licenziamento era stato dichiarato illegittimo dal giudice con reintegrazione disposta ex tunc. In fase esecutiva venne però raggiunta una conciliazione sindacale con rinuncia alla reintegrazione da parte del ricorrente dietro il pagamento di Euro 50.000. Il ricorrente sosteneva che la rinuncia alla reintegrazione nellaccordo transattivo non equivale a dimissione volontaria e quindi non può precludere laccesso allindennita di disoccupazione, che aveva richiesto a decorrere dalliscrizione al centro per limpiego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia alla reintegrazione contenuta nellaccordo conciliativo costituisca una volontaria adesione alla risoluzione del rapporto e sia pertanto assimilabile a una rinuncia spontanea al posto di lavoro, escludendo la natura di disoccupazione involontaria necessaria per la concessione dellindennita ordinaria. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 34 comma 5

    la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non da titolo alla concessione della indennita di disoccupazione ordinaria ...

    La norma esclude laccesso allindennita di disoccupazione per le cessazioni derivanti da dimissioni; la Corte interpreta la rinuncia alla reintegrazione concordata come equivalente a una dimissione/risoluzione volontaria, quindi idonea a inibire lindennita.

  • R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, conv. con l. 6 aprile 1936 n. 1155 (articoli richiamati: 73-77)

    Testo normativo di riferimento sui requisiti per lindennita di disoccupazione; la Corte lo utilizza come quadro normativo per valutare i presupposti soggettivi e oggettivi della prestazione e per distinguere tra disoccupazione involontaria e volontaria.

  • legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18

    Riferimento alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di annullamento del licenziamento; la Corte ricorda che la reintegrazione disposta giudizialmente ricostituisce il rapporto ex tunc prima che il lavoratore rinunci ad essa in sede conciliativa.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 269 del 24 giugno 2002

    La Corte costituzionale ha chiarito che le dimissioni per giusta causa generano disoccupazione involontaria e non rientrano nella causa di esclusione prevista dalla legge del 1998; questo costituisce possibile eccezione alla regola dellesclusione per dimissioni volontarie.

  • giurisprudenza di legittimita (es. Cass. 24/08/2016 n. 17303)

    La Corte di Cassazione ha gia affermato che non vi e differenza tra dichiarazione unilaterale di recesso e risoluzione consensuale che comporti una rinuncia volontaria al posto, salvo che la rinuncia sia dovuta a giusta causa. Tale orientamento e richiamato per sostenere linammissibilita dellindennita in presenza di conciliazione con rinuncia.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater

    Norma procedurale richiamata in ordine al contributo unificato e agli effetti processuali fiscali; la sentenza attesta la sussistenza dei presupposti per ladebitazione o integrazione del contributo.

Massime di principio

  • Una rinuncia alla reintegrazione contenuta in un accordo transattivo e generalmente considerata dalla giurisprudenza equivalente a una risoluzione volontaria del rapporto e quindi ostativa al diritto allindennita di disoccupazione ordinaria, salvo che la rinuncia sia determinata da una giusta causa riconoscibile.
  • La trasformazione della situazione processuale (es. sentenza di reintegrazione seguita da conciliazione) non modifica il fatto che ladesione volontaria allaccordo conciliativo configura una scelta del lavoratore che elimina linvolontarieta della cessazione.
  • Le dimissioni o la risoluzione consensuale danno diritto allindennita solo se la cessazione e riconducibile a una causa oggettiva di impossibilita di prosecuzione del rapporto (giusta causa, condizioni di lavoro intollerabili, trasferimento lontano, motivi di salute, ecc.), che dimostri linvolontarieta della perdita del lavoro.
  • Nelle controversie simili e fondamentale documentare elementi che provino la presenza di una giusta causa, di violenza, di errore, o di pressioni tali da invalidare la volonta libera di rinunciare alla reintegrazione; in assenza di tali elementi la rinuncia e considerata effettiva e preclusiva dellindennita.
  • La data e le modalita della domanda di indennita e lintervenuta conciliazione sono rilevanti: se la conciliazione precede o equipara la cessazione volontaria, limpronta volontaria prevale; occorre percio valutare temporalmente e fattualmente leventuale condizione di coercizione o di impossibilita reale a riprendere il rapporto.

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