Cassazione Civile, Sentenza n. 23051/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rilascio dell'estratto conto certificativo (Ecocert). Il Tribunale di Foggia ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il certificato era stato rilasciato prima del deposito del ricorso; il giudice di primo grado ha compensato le spese rilevando l'assenza di tentativi amministrativi stragiudiziali da parte dell'attore. La Corte d'appello di Bari ha confermato la compensazione delle spese, rilevando inoltre l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione e la mancanza di precedenti di legittimità. Con ricorso per cassazione Stellardi ha contestato la compensazione delle spese imputandone la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo altresì che non esistesse obbligo di ricorrere preventivamente all'amministrazione e che la giurisprudenza di merito favorevole fosse prevalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sulla compensazione delle spese, confermando che la decisione della Corte d'appello era adeguatamente motivata: erano state evidenziate divergenze interpretative tra giudici di merito, assenza di precedenti di legittimità sulla specifica questione e l'omesso esperimento di interlocuzione amministrativa da parte del ricorrente. La Corte ha applicato i criteri derivanti dall'art. 92 c.p.c., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 (che ha ampliato l'elasticità del potere di compensare le spese in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni), e ha valutato le ragioni della compensazione come non illogiche né arbitrarie. Ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di cassazione e ha richiamato l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola la possibilità per il giudice di compensare le spese di lite in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni (es. assoluta novità o mutamento giurisprudenziale). La Cassazione ha applicato tale norma in modo elastico alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, ritenendo che divergenti orientamenti di merito e l'omessa interlocuzione amministrativa possano costituire giustificazione della compensazione.
Stabilisce il principio generale della soccombenza a carico della parte perdente. Il ricorrente ha contestato la violazione di tale principio, ma la Corte ha ritenuto che l'art. 92, correttamente interpretato, possa derogare alla regola ordinaria in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
art. 111 Cost.
Richiama il principio del giusto processo e l'obbligo di motivazione. La Cassazione ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello è stata sufficientemente dettagliata e conforme all'art. 111 Cost.
art. 24 Cost.
Tutela il diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale. Il ricorrente aveva invocato tale principio per contestare la compensazione; la Corte ha ritenuto che, nel bilanciamento operato dal giudice di merito, il diritto alla tutela non sia stato pregiudicato.
Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (conv. L. 10 nov. 2014, n. 162)
Ha modificato l'art. 92 c.p.c. introducendo fattispecie tassative per la compensazione delle spese; la Corte costituzionale con sent. n. 77/2018 ha dichiarato incostituzionale la parziale tassatività, ampliando il criterio interpretativo del giudice.
Corte costituzionale, sent. n. 77 del 2018
Ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della formulazione dell'art. 92 (2014) nella parte che escludeva altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, imponendo un'interpretazione elastica che consente la compensazione anche in ipotesi non espressamente previste se di pari gravità ed eccezionalità.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Norma citata nella sentenza con riferimento agli effetti sul processo (dichiarazione ex art. 152 disp. att. relativa alla irripetibilità delle spese del grado di giudizio).
Cass. S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061
Giurisprudenza di legittimità richiamata che indica il principio secondo cui l'attore vittorioso generalmente non può essere condannato a rifondere le spese alla controparte, salvo gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione.
Altre pronunce di Cassazione richiamate (esempi)
Varie decisioni di legittimità richiamate dalla Corte per precisare i limiti del controllo sulla motivazione della compensazione (es.: n. 30328/2022; n. 6424/2024; n. 21400/2021; n. 15495/2022; n. 273/2023; n. 4315/2020): in sintesi, il giudice deve fornire motivazioni puntuali e non stereotipate; la Corte di cassazione verifica la non illogicità e la coerenza delle ragioni addotte dal giudice di merito.
Massime di principio
- La compensazione integrale o parziale delle spese è possibile anche quando una parte abbia ottenuto il risultato sostanziale, se sussistono gravi ed eccezionali ragioni (es. assoluta incertezza giuridica, mutamenti giurisprudenziali o contrasti di merito); il giudice deve motivare specificamente tali ragioni.
- L'omesso esperimento di mezzi di risoluzione amministrativa o la mancata interlocuzione con l'ente resistente possono costituire elemento valutabile ai fini della compensazione delle spese, anche se tali mezzi non sono condizioni di proponibilità dell'azione giudiziaria.
- L'esistenza di orientamenti contrastanti tra giudici di merito, in assenza di chiarimenti del giudice di legittimità, può configurare una situazione di obiettiva incertezza tale da giustificare la compensazione.
- Per contrastare efficacemente una proposta di compensazione delle spese, chi agisce dovrebbe documentare la chiarezza e stabilità del diritto fatto valere (precedenti consolidati, orientamenti predominanti) e, se possibile, dimostrare di aver tentato soluzioni amministrative o interlocuzioni preventive.
- La Corte di cassazione controlla la motivazione del merito in termini di non illogicità e non procede a un rinnovato apprezzamento pieno della gravità/ eccezionalità: la sussistenza di motivazioni aderenti alle evidenze processuali è sufficiente per confermare la compensazione.
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