Cassazione Civile, Sentenza n. 23049/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il sig. Francesco Russo aveva chiesto il rilascio dell'estratto conto certificativo (ECOCERT). Il Tribunale di Foggia ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il certificato è stato rilasciato prima dell'instaurazione del contraddittorio e ha compensato le spese, ritenendo rilevante la mancata proposizione del ricorso amministrativo e il pronto adempimento dell'INPS. La Corte d'appello di Bari ha confermato la compensazione evidenziando, oltre al rilascio del certificato, l'esistenza di contrasti interpretativi e l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione. Il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., deducendo che non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese e che la motivazione fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di compensare le spese presa in primo e secondo grado. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte d'appello, che ha fondato la compensazione sull'esistenza di incertezze giurisprudenziali e sulla condotta collaborativa dell'INPS (rilascio del certificato prima della notifica). La Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionale dell'art. 92 c.p.c. (sent. Corte cost. n. 77/2018) che ammette la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Inoltre la Corte ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di cassazione e rilevato l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Applicata nella versione modificata dal d.l. n. 132/2014 ma interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018: il giudice può compensare le spese anche per "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (clausola elastica) quali l'assoluta incertezza o i contrasti giurisprudenziali; la scelta richiede motivazione adeguata e puntuale.
Principio generale secondo cui le spese seguono la soccombenza; richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di carico sulle parti soccombenti, ma la Corte ha ritenuto che la compensazione fosse legittima alla luce dell'art. 92 interpretato costituzionalmente.
art. 111 Cost.
Evoca l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha valutato che la motivazione della compensazione fosse sufficientemente circostanziata e non meramente stereotipata.
Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162
Ha introdotto la formulazione tassativa di art. 92 c.p.c.; la Corte Costituzionale ha censurato tale tassatività nella sentenza n. 77/2018, imponendo una lettura costituzionalmente conforme che ammetta una clausola elastica per analoghe gravi ragioni.
Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018
Ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 92 che impediva la compensazione delle spese in casi analoghi per gravità ed eccezionalità; ha introdotto il parametro che consente al giudice di compensare le spese anche per altre analoghe ragioni, purché adeguatamente motivate.
art. 24 Cost.
Riferito dalla Corte Costituzionale come principio che giustifica l'elasticità nella regolazione delle spese per non ostacolare l'accesso alla tutela giurisdizionale; evocato nella motivazione sulla necessità di non creare disincentivi all'esercizio dei diritti.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte per la dichiarazione di irripetibilità delle spese sostenute in cassazione, già valutata in sede di merito.
Massime di principio
- La compensazione delle spese è legittima non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche quando sussistono altre "gravi ed eccezionali" ragioni analoghe (es. contrasti giurisprudenziali, assoluta incertezza), purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- Il rilascio da parte dell'ente resistente dell'oggetto della domanda (es. certificato) tra il deposito e la notifica del ricorso è un elemento che può giustificare la compensazione delle spese, attesa la condotta collaborativa dell'ente.
- L'esistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza o l'assenza di precedenti di legittimità sulla specifica questione costituiscono circostanze rilevanti e, se documentate, possono essere valutate come "gravi ed eccezionali" ragioni per bilanciare le spese.
- La motivazione della compensazione deve essere concreta e non stereotipata: semplici enunciazioni generiche non sono sufficienti; il giudice deve collegare le ragioni alle emergenze processuali.
- Chi impugna deve censurare in modo circostanziato le ragioni poste a fondamento della compensazione (es. contestare i contrasti giurisprudenziali indicati o la rilevanza del comportamento della controparte); deduzioni generiche sono normalmente inefficaci.
- La regola generale che le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) mantiene valore, ma può essere derogata ove emergano motivi straordinari e ben motivati secondo l'art. 92 interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale.
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