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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23391/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La cooperativa contestava l'integrazione, disposta dall'INAIL, dei premi già versati per il periodo 2007-2012 per oltre €792.867, sostenendo che per i facchini organizzati in cooperative si applicava la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art. 42 T.U. n.1124/1965 (e al d.m. 15.7.1987) determinata pro capite e non ricalcolabile sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; l'INAIL aveva invece ritenuto applicabile, anche alle cooperative, la nuova modalità di calcolo introdotta dal d.lgs. n.423/2001 ancorando la retribuzione imponibile ai valori previsti dall'art.1 d.l. n.338/1989, con conseguente ricalcolo dei premi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso della cooperativa (assorbendo il terzo), ritenendo che la disciplina speciale del premio unitario prevista dall'art. 42 T.U. n.1124/1965 e attuata con d.m. 15.7.1987 costituisca una fattispecie speciale rispetto alla generale disciplina dell'art. 41 e non possa essere ricalcolata d'ufficio dall'INAIL sulla base del d.lgs. n.423/2001 in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 42. Ne consegue che la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per ulteriore decisione e per le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 42 Testo Unico n.1124/1965

    per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente ... sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato

    La Corte ha ritenuto che l'art. 42 disciplina un regime speciale (premio unitario pro capite/minimale) distinto dalla disciplina ordinaria dell'art. 41 e modificabile soltanto tramite il decreto ministeriale previsto dall'art. 42; pertanto non è possibile sostituire d'ufficio tale criterio con la nuova misura prevista dal d.lgs. 423/2001.

  • art. 41 Testo Unico n.1124/1965

    Regola la determinazione ordinaria del premio in relazione alla massa delle retribuzioni effettive o convenzionali; la Corte ha distinto la sua portata rispetto alla speciale disciplina dell'art. 42, ritenendo la norma del 2001 applicabile solo al regime ordinario dell'art. 41.

  • d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e art. 3)

    Il decreto ha modificato, con decorrenza 1.1.2007, modalità di calcolo del premio ancorando la retribuzione imponibile a determinati parametri; la Corte ha stabilito che tale innovazione non può essere automaticamente trasfusa nella disciplina speciale del premio unitario prevista dall'art. 42 senza il decreto ministeriale di attuazione previsto dall'art. 42 stesso.

  • d.m. 15.7.1987

    le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di ... facchini riuniti in cooperative ... sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B ... per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente

    Il d.m. attua l'art. 42 fissando un minimale giornaliero e le tabelle che determinano il premio speciale unitario; secondo la Corte questo decreto mantiene efficacia e non è stato tacitamente abrogato dalle norme del 2001.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989)

    Richiamato come parametro di ancoraggio della retribuzione imponibile nelle norme del 2001; la Corte ha osservato che tali parametri non possono alterare il regime speciale senza il necessario atto regolamentare.

  • art. 15 preleggi (lex posterior generalis/non derogat priori speciali)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui una legge successiva di carattere generale non abroga una norma precedente speciale salvo incompatibilità manifesta; ciò ha sostenuto la prevalenza della disciplina speciale dell'art. 42 rispetto alla generale del d.lgs. 423/2001.

Massime di principio

  • La disciplina speciale prevista da una norma (lex specialis) conserva efficacia rispetto a una norma generale successiva salvo che la norma successiva sia espressamente o implicitamente incompatibile in modo da abrogare la precedente; in mancanza di incompatibilità il regime speciale prevale.
  • Un regolamento o decreto attuativo previsto dalla norma primaria (qui il d.m. previsto dall'art. 42) non può essere considerato tacitamente abrogato da una legge successiva generale se non quando la nuova legge renda la permanenza del regolamento incompatibile.
  • L'INAIL non può ricalcolare d'ufficio premi stabiliti da una disciplina speciale (premio unitario pro capite) applicando criteri introdotti da una disciplina generale (d.lgs. 423/2001) senza che sia intervenuto l'atto ministeriale di modifica previsto dalla norma speciale.
  • In contenziosi analoghi, la verifica chiave è la natura della disciplina applicabile (speciale vs. generale) e l'esistenza o meno di una concreta incompatibilità che giustifichi un'abrogazione implicita; occorre inoltre esaminare la presenza di atti regolamentari previsti dalla norma speciale.
  • Se una impresa ha accettato un ricalcolo sotto la minaccia di sanzioni per ottenere certificazioni (es. DURC), tale accettazione può non essere definitiva e il giudice valuterà la legittimità del ricalcolo sulla base delle regole di prevalenza normativa e dell'eventuale mancanza dell'atto regolamentare richiesto.

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