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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21825/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta e omessa tenuta delle scritture contabili. Il ricorrente denunciava violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova: contestava l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare che avesse esercitato poteri di amministratore di fatto (sostenendo in particolare l'inidoneità della procura del 1987, la cessazione di attività societaria dal 1995, la inesistenza di documentazione riconducibile a lui e l'errata interpretazione delle dichiarazioni dei testi); contestava inoltre la qualificazione giuridica del fatto ritenendo si trattasse, in tutto o in parte, di bancarotta semplice documentale priva di dolo specifico; eccepiva infine vizi nella determinazione della pena e delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il ricorrente era stato ritenuto amministratore di fatto sulla base della procura generale del 1987 mai revocata, delle dichiarazioni dei testi e del rinvenimento di documenti contabili nella cassaforte personale del Carboni. La sentenza di merito è stata ritenuta coerente e non viziata: per il periodo 1986-1995 è stata confermata la qualificazione in termini di sottrazione della contabilità (bancarotta fraudolenta per sottrazione) e per il periodo successivo fino al fallimento la qualificazione di omessa tenuta delle scritture contabili. La Corte ha ritenuto provato il dolo specifico, escludendo la configurazione della sola bancarotta semplice documentale, e ha ritenuto congrua la pena applicata (3 anni e 6 mesi), respingendo le censure relative alla commisurazione della pena. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1 n. 2

    R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 2

    Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie per sottrazione e per omessa tenuta delle scritture in periodi diversi

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 223, comma 1

    Richiamato come norma incriminatrice per i reati di bancarotta; la sentenza ha confermato l'applicazione dell'articolo per le condotte contestate

  • Codice civile, art. 2396

    Richiamato con riferimento all'obbligo di chi esercita poteri di amministrazione effettiva di istituire e conservare le scritture contabili; la Corte ha ritenuto che la procura generale attribuisse tali obblighi al ricorrente

  • Codice civile, art. 2639

    Citato dalla difesa; la decisione di legittimità non attribuisce centralità alla norma ma la menziona nel quadro delle doglianze difensive sulla revoca e sugli effetti delle procure

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato con riferimento alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione della misura congrua e non viziata

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 4

    Richiamato in relazione alla commisurazione delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle misure accessorie e la motivazione della Corte territoriale

  • Codice penale, art. 132

    Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice nel determinare la pena e all'adeguamento della pena alla gravità del reato; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse congrua

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto può derivare da una procura generale non revocata e da elementi di fatto quali il controllo effettivo della societa, il rinvenimento di documenti societari in possesso personale e le dichiarazioni coerenti dei testimoni; la revoca della procura deve risultare in modo esplicito per essere efficace.
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta per sottrazione e bancarotta semplice documentale dipende dall'accertamento del dolo specifico: la mera irregolare tenuta o omissione dei libri può configurare bancarotta semplice se priva di frode, mentre la sottrazione e il comportamento volto a occultare la situazione patrimoniale per recare pregiudizio ai creditori conduce a bancarotta fraudolenta.
  • L'inattività apparente della societa non esime dagli obblighi di conservazione delle scritture contabili se la societa resta formalmente iscritta e obbligata dalla legge alla tenuta dei libri; quindi una cessazione di fatto non elimina il dovere documentale.
  • La prova del dolo specifico puo' essere desunta da un insieme di elementi convergenti: ampiezza del passivo, incongruenze nei bilanci depositati, costituzione di societa parallele, ritenuta irreperibilita' del responsabile e mancata collaborazione con il curatore, nonché rinvenimento di documenti nascosti.
  • Le critiche alla motivazione della Corte d'appello richiedono contestazioni puntuali e non letture parziali delle dichiarazioni dei testimoni; in sede di legittimità il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e non a una rivalutazione completa della prova.
  • La commisurazione della pena rientra nel margine discrezionale del giudice; per essere cassata deve emergere arbitrarieta' o ragionamento illogico nella motivazione.

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