Cassazione Penale, Sentenza n. 27394/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per appropriazione indebita di varie somme di denaro, per un totale di circa venticinquemila euro, appartenenti a una società che gestiva un centro scommesse. Il fatto era stato ricondotto a un dipendente della società, con contestazione dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera. In cassazione l'imputato deduceva: 1) violazione di legge per mancato rilievo della prescrizione, assumendo che la condotta fosse del 4 gennaio 2018 e che non fossero stati indicati correttamente i periodi di sospensione del termine; 2) violazione di legge sulla sussistenza dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, ritenuta fondata solo sul rapporto lavorativo e non su una specifica relazione fiduciaria; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, osservando che il fatto più risalente era contestato all'1 dicembre 2017 e che, applicando il termine ordinario di prescrizione di sette anni e sei mesi, oltre alla sospensione di un anno, cinque mesi e dieci giorni dovuta alla disciplina richiamata, la prescrizione non era maturata. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di interesse concreto e attuale, perché il primo giudice non aveva operato alcun aumento di pena per l'aggravante contestata; in ogni caso la Corte ha richiamato la natura fiduciaria delle mansioni del dipendente. Il terzo motivo è stato respinto perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con la gravità del fatto e il notevole danno economico, parametro sufficiente ai sensi dell'art. 133 c.p. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Reato di appropriazione indebita contestato per l'appropriazione di somme di denaro appartenenti alla società offesa.
art. 61 c.p.
Richiamato implicitamente per l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera contestata all'imputato dipendente.
art. 133 c.p.
Per le attenuanti generiche è sufficiente il riferimento a uno degli elementi indicati dalla norma ritenuto prevalente, anche solo la gravità del fatto e l'entità del danno.
legge 23 giugno 2017 n. 103
Richiamata ai fini del computo della sospensione del termine di prescrizione per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere verificata tenendo conto non solo del termine ordinario e delle eventuali interruzioni, ma anche delle sospensioni del corso del termine previste dalla disciplina applicabile al caso concreto.
- La censura sulla prescrizione è inammissibile o comunque infondata se, ricostruito correttamente il dies commissi delicti e sommati i periodi di sospensione, il termine non risulta maturato alla data della decisione impugnata.
- L'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera richiede che la prestazione svolta abbia concretamente agevolato la commissione del reato, potendo rilevare una relazione fiduciaria e mansioni che pongano l'agente a contatto con il bene oggetto di appropriazione.
- Un motivo è privo di interesse concreto e attuale quando la censura investe un aggravante che non ha inciso sul trattamento sanzionatorio, perché non è stato applicato alcun aumento di pena in conseguenza di essa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche attraverso il richiamo a un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p., come la gravità del fatto e l'entità del danno arrecato.
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