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Sentenza

Sentenza n. 5091/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5432/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 14049/2023, pubblicata in data 29/11/2024.

Giustizia amministrativa202505273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 5432/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad assegnare al ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione dei relativi buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto sino all'accredito. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Ha inoltre allegato l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava attestato da certificazione di cancelleria e l'Amministrazione non aveva adempiuto entro il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, per quanto riguarda il ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, affinché, in caso di ulteriore inottemperanza e previa comunicazione della parte, provveda agli atti necessari all'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il compenso del commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorrente chiede a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza; b) fissare, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; c) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e imporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute

    La penalità di mora è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'esperimento dell'azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Le modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici riconosciuti in esecuzione della sentenza sono quelle stabilite dal DPCM.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla disciplina applicabile per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti sostitutivi necessari.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione, determinandola anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e stabilendone la decorrenza e il termine finale.
  • Le spese necessarie per l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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