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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02264/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

Il debitore aveva proposto reclamo avverso un decreto del giudice delegato emesso nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. l. 3/2012, reclamo poi rigettato dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione il debitore deduceva cinque censure: (1) violazione dell’art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012, perché il programma di liquidazione sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla formazione dell’inventario, con conseguente nullità della procedura e necessità di arrestarne l’attività; (2) violazione degli artt. 14-novies, 14-decies e 14-undecies l. 3/2012, per nullità dello stato passivo che non avrebbe considerato l’esito di giudizi pendenti sull’ammontare di alcuni crediti bancari; (3) violazione dell’art. 106 T.u.b., per asserita nullità dell’insinuazione al passivo di una società cessionaria di crediti bancari; (4) violazione degli artt. 936, 2755, 2770 e 2777 c.c., per il preteso diritto del debitore a un compenso per la custodia di beni della procedura e al rimborso di spese; (5) violazione degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., per il riconoscimento della prededuzione in favore del proprio difensore per l’attività svolta prima della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine di 30 giorni per la redazione del programma di liquidazione non ha natura perentoria né è previsto a pena di nullità dell’intera procedura, trattandosi di termine funzionale alla programmazione dell’attività liquidatoria e alla ragionevole durata della procedura. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché il debitore sovraindebitato non è legittimato a impugnare lo stato passivo della procedura, trattandosi di attività rimessa agli organi della procedura e alla massa dei creditori. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che il debitore è tenuto ex lege a cooperare con la procedura e non può pretendere compensi per attività cui è già obbligato; inoltre la doglianza era carente di specificità quanto alle spese asseritamente sostenute. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo perché mirava a ottenere la prededuzione in favore di un terzo professionista, che solo quel soggetto avrebbe potuto eventualmente far valere nelle forme proprie dell’insinuazione al passivo. Non è stata disposta condanna alle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012

    termine di 30 giorni per la redazione del programma di liquidazione

    il termine non ha natura perentoria e non è previsto a pena di nullità della procedura; assolve a una funzione di programmazione dell’attività liquidatoria e di ragionevole durata.

  • art. 14-sexies l. 3/2012

    la disposizione non prevede un termine espresso per la formazione dell’inventario, sicché il dies a quo del termine per il programma di liquidazione è mobile.

  • art. 14-ter l. 3/2012

    la procedura di liquidazione del patrimonio è finalizzata alla gestione e liquidazione integrale del patrimonio del debitore per il soddisfacimento dei creditori.

  • art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012

    richiamato per affermare che il debitore non ha legittimazione a impugnare lo stato passivo.

  • art. 10, comma 6, l. 3/2012

    richiamato per la disciplina della formazione dello stato passivo e della legittimazione all’impugnazione.

  • art. 106 T.u.b.

    invocato dal ricorrente per contestare l’insinuazione al passivo della cessionaria di crediti bancari; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del debitore.

  • art. 936 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un preteso diritto al compenso per la custodia di beni della procedura.

  • art. 2755 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una pretesa di privilegio/prededuzione.

  • art. 2770 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la pretesa di prelazione o rimborso di spese.

  • art. 2777 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa collocazione privilegiata o prededuzione.

  • art. 14-novies, comma 2, l. 3/2012

    la nomina del liquidatore comporta l’assunzione dell’amministrazione dei beni ricompresi nella procedura per la loro gestione e conversione in denaro.

  • art. 14-terdecies l. 3/2012

    la cooperazione del debitore con la procedura è doverosa e la sua violazione può incidere sul beneficio dell’esdebitazione.

  • art. 14-quinquies, comma 2, lett. e), l. 3/2012

    citato come possibile base del provvedimento che lasciava la disponibilità di alcuni beni al debitore.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.

  • art. 360 bis c.p.c.

    richiamato quale causa di inammissibilità dei motivi che contrastano con principi già affermati dalla Corte o privi di ragione di revisione.

  • art. 739 c.p.c.

    richiamato per il reclamo al tribunale avverso il decreto del giudice delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.

  • art. 104-ter l.fall.

    richiamato in via sistematica come modello di programmazione ordinata della liquidazione nel fallimento.

  • art. 213 CCII

    richiamato in via sistematica come conferma della programmazione unitaria dell’attività liquidatoria.

  • art. 272 CCII

    richiamato in via sistematica come ulteriore conferma della logica programmatoria nella liquidazione controllata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, il termine di 30 giorni per la redazione del programma di liquidazione ha funzione ordinatoria e programmatoria, non perentoria: il suo superamento non determina nullità della procedura né impedisce la prosecuzione dell’attività liquidatoria.
  • La formazione e l’impugnazione dello stato passivo nella procedura liquidatoria sono riservate agli organi della procedura e ai creditori; il debitore è estraneo a tale segmento procedimentale e, quindi, non è legittimato a contestarne il contenuto.
  • Il debitore sottoposto a liquidazione del patrimonio ha un dovere legale di cooperazione con gli organi della procedura e non può rivendicare compensi per attività dovute ex lege, salvo che alleghi e provi specifici titoli diversi e autonomi.
  • Le domande che mirano a far valere crediti o privilegi riferibili a soggetti terzi, come il difensore del debitore, non possono essere coltivate dal debitore stesso, ma devono essere fatte valere dal titolare del diritto secondo le regole proprie dell’insinuazione al passivo.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la mera evocazione di norme sulla prelazione o sul rimborso delle spese non basta se non sono indicati con precisione titolo, natura, indispensabilità e prova del credito preteso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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