Ordinanza n. 108/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 19300/2026 del 22/08/2026 con cui la Provincia di Campobasso - Servizio Assistenza Enti Locali – Sportello unico attività produttive associate ha adottato “la determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, convocata con nota prot. Provincia di Campobasso in partenza n. 11237/2026 del 16/05/2026, per il rilascio in favore dell’impresa individuale Zappone Mattia con sede legale a Cercemaggiore in Via Galardi, n. 66 – partita iva 01924760703 del titolo unico, ai sensi dell’art. 20, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, per un intervento di realizzazione di un capannone da destinare all’allevamento avicolo da ubicare nel Comune di Cercepiccola in località C.da Acquasalsa- (contraddistinta in Catasto Terreni al Fg. 13 Mapp. 128-132 – destinazione d’uso Zona Territoriale Omogenea “E” – agricola), alla luce delle motivazioni contenute nell’allegato parere negativo, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise giusta nota Mic/Mic Sabap-Mol 25/06/2026 prot. 0007431-P, che qui si richiamano per relationem a termini dell’art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii”; 2) il parere negativo per autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. prot. MiC_SABAP-MOL- 25/06/2026 – 0007431-P CCP_5740 del 18.05.2026 emesso dal Ministero della Cultura – Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise nell’ambito della Conferenza di Sevizi indetta dalla Provincia di Campobasso su richiesta del ricorrente comunicato dal Suap con nota prot. n. 14850/2026 del 26/06/2026; 3) nonché tutti gli atti presupposti, conseguenziali o connessi anche se allo stato non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rilascio del titolo unico relativo alla realizzazione di un capannone per allevamento avicolo e parere paesaggistico negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria, adottata sulla base del parere negativo della Soprintendenza relativo all'autorizzazione paesaggistica, nonché il parere stesso e gli atti connessi. Nella fase cautelare ha dedotto, in particolare, il deficit istruttorio e motivazionale del parere della Soprintendenza, evidenziandone la genericità e il carattere stereotipato nonostante l'approfondita documentazione prodotta nel procedimento a sostegno dell'istanza, nonché l'indeterminatezza delle prescrizioni formulate. Ha inoltre allegato il rischio di perdere il finanziamento accordato da ISMEA qualora non riuscisse a conseguire tutti i titoli autorizzatori entro il 6 ottobre 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris con riguardo alla censura di carenza istruttoria e motivazionale del parere della Soprintendenza, rilevandone, nei limiti propri della cognizione cautelare, la genericità, la struttura stereotipata e l'indeterminatezza delle prescrizioni, anche in rapporto alla documentazione prodotta e alle specificità dell'intervento. Ha riconosciuto il periculum in mora nel rischio concreto di perdita del finanziamento ISMEA in caso di mancato conseguimento dei titoli entro il termine indicato. Ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati e imposto alle amministrazioni coinvolte di rideterminarsi sull'istanza di rilascio del titolo unico, esaminando adeguatamente la documentazione dell'interessato e le caratteristiche specifiche dell'intervento. Ha fissato l'udienza pubblica per il merito al 10 marzo 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha disposto la sospensione degli atti impugnati.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Individuato quale fondamento del titolo unico richiesto per l'intervento edilizio, sul quale le amministrazioni devono rideterminarsi.
art. 7 d.P.R. 160/2010
Richiamato quale base normativa del procedimento unico gestito dallo sportello unico per le attività produttive.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Riguarda l'autorizzazione paesaggistica oggetto del parere negativo della Soprintendenza, posto a fondamento del diniego provinciale.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Richiamato nel provvedimento provinciale per la motivazione per relationem mediante rinvio al parere negativo della Soprintendenza; il TAR ha tuttavia ravvisato cautelarmente un possibile deficit motivazionale e istruttorio del parere richiamato.
Massime di principio
- In sede cautelare, un parere paesaggistico negativo può presentare adeguato fumus di illegittimità quando risulti generico e stereotipato, non esamini l'articolata documentazione prodotta dall'interessato e non consideri le specificità dell'intervento progettato.
- Il parere paesaggistico negativo deve contenere una motivazione concreta e riferita al progetto, nonché prescrizioni sufficientemente determinate; l'indeterminatezza delle prescrizioni può concorrere a evidenziare un deficit motivazionale e istruttorio.
- Quando il provvedimento conclusivo di un procedimento autorizzatorio si fonda per relationem su un parere presupposto, l'eventuale genericità o insufficienza istruttoria e motivazionale del parere si riflette sulla tenuta cautelare del provvedimento conclusivo.
- Il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio concreto di perdita di un finanziamento pubblico o agevolato qualora la sospensione degli atti e la riedizione del procedimento non consentano al richiedente di conseguire tempestivamente i titoli autorizzatori necessari.
- La sospensione cautelare di atti negativi fondati su un parere presupposto può comportare l'obbligo per le amministrazioni coinvolte di rideterminarsi sull'istanza, esaminando la documentazione già prodotta e le specificità dell'intervento, senza predeterminare l'esito finale del procedimento.
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