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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, o comunque concessione di idonei provvedimenti cautelari: - dell’ordinanza n. 120 del 12.12.2025, emessa dal Dirigente del Settore n. 2 del Comune di Capoterra, avente ad oggetto: “Ordinanza di rimessa in pristino ed eliminazione dello stato di pericolo per caduta calcinacci presso località Torre degli Ulivi Capoterra”; - dell’ordinanza n. 8 del 6.2.2026, emessa dal Dirigente del Settore n. 2 del Comune di Capoterra, avente ad oggetto: “ordinanza di rimessa in pristino ed eliminazione dello stato di pericolo per caduta calcinacci presso loc. Torre degli Ulivi - Capoterra n.120 del 12/12/2025. errata indicazione dati catastali”; - della nota del Comune di Capoterra del 19.3.2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal Condominio ricorrente; e “per quanto occorrer possa”: - della relazione/verbale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando di Cagliari prot. 44271 del 9.12.2025, “non conosciuta”, ove lesiva degli interessi del ricorrente; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di rimessa in pristino ed eliminazione dello stato di pericolo per caduta di calcinacci, successivamente rettificata nei dati catastali, e diniego dell’istanza di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale urgente n. 120 del 12 dicembre 2025, relativa alla rimessa in pristino e alla messa in sicurezza del torrino presso il complesso di Torre degli Ulivi, l’ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2026, recante la correzione dei dati catastali, e la nota del 19 marzo 2026 di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela. È stata inoltre impugnata, per quanto occorrer potesse, la relazione o verbale dei Vigili del Fuoco e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La controversia cautelare riguarda un provvedimento comunale adottato in via d’urgenza per la tutela della pubblica incolumità, mentre le questioni relative alla ripartizione delle spese dei lavori e alla natura condominiale dell’impianto di adduzione idrica sono state ritenute estranee al perimetro del giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. In particolare, nelle more del giudizio, il Condominio Torre degli Ulivi – Settore A, controinteressato, aveva avviato l’esecuzione dell’ordinanza, manifestando la volontà di realizzare le opere necessarie alla messa in sicurezza del torrino e munendosi del titolo edilizio richiesto dall’ordinanza. Le questioni ancora controverse sulla suddivisione delle spese e sulla condominialità dell’impianto di adduzione idrica non incidono sulla legittimità del provvedimento comunale urgente volto alla tutela della pubblica incolumità e sono estranee all’oggetto del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione o altra misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare avente a oggetto un provvedimento comunale urgente adottato per la tutela della pubblica incolumità, le controversie meramente interne ai rapporti tra privati, come la ripartizione delle spese dei lavori o la qualificazione condominiale di un impianto, non delimitano né condizionano l’oggetto del sindacato sul provvedimento amministrativo.
  • L’avvio spontaneo dell’esecuzione dell’ordinanza da parte del soggetto controinteressato, accompagnato dall’adozione degli adempimenti e dall’acquisizione del titolo edilizio richiesto, costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare e può escludere la necessità o l’utilità della sospensione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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