Direttiva 2005/47
Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/47/CE attua nell’ordinamento UE l’accordo concluso tra CER ed ETF su specifici aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile ferroviario impegnato in servizi di interoperabilità transfrontaliera. Essa fissa standard minimi in materia di riposi, pause, tempo di guida e controllo, lasciando agli Stati membri la possibilità di introdurre condizioni più favorevoli. Il recepimento deve avvenire entro il 27 luglio 2008, mentre la Commissione deve riferire sull’attuazione entro il 27 luglio 2011.
Attuazione dell’accordo CER-ETF su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Ambito di applicazione
Si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie. Restano facoltativi: il traffico passeggeri transfrontaliero locale e regionale; il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 km oltre frontiera; il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali elencate in allegato; i treni su assi transfrontalieri che iniziano e finiscono nell’infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l’infrastruttura di un altro Stato membro senza fermate. Per gli aspetti coperti da disposizioni più specifiche dell’accordo, la direttiva 93/104/CE (ora codificata dalla direttiva 2003/88/CE) non si applica. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento entro il 27 luglio 2008.
Direttiva 2005/47/CE del Consiglio su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili nel settore ferroviario
La direttiva attua, mediante rinvio a un accordo tra le parti sociali europee CER ed ETF, una disciplina minima sulle condizioni di lavoro del personale mobile ferroviario impiegato in servizi di interoperabilità transfrontaliera. Il contesto normativo è quello dell’orario di lavoro nel settore dei trasporti ferroviari, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza, alla concorrenza non basata sul dumping sociale e al dialogo sociale europeo.
Finalità e base giuridica
La finalità della direttiva è dare esecuzione all’accordo del 27 gennaio 2004 concluso tra CER ed ETF ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del Trattato CE. I considerando evidenziano che la direttiva mira a garantire il pieno rispetto dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché a contribuire alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel contesto del mercato interno ferroviario.
La direttiva si colloca nel quadro della disciplina dell’orario di lavoro nel settore ferroviario, richiamando la direttiva 2003/88/CE, che codifica la precedente direttiva 93/104/CE. Poiché i lavoratori mobili interessati operano in un settore caratterizzato da interoperabilità transfrontaliera, l’atto UE stabilisce regole specifiche e minime, lasciando agli Stati membri e alle parti sociali la possibilità di adottare regole più favorevoli.
Ambito di applicazione
L’accordo allegato si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie. La nozione è delimitata in modo funzionale: si tratta di servizi transfrontalieri per i quali l’impresa necessita di almeno due certificati di sicurezza ai sensi della direttiva 2001/14/CE.
L’applicazione è facoltativa per:
- traffico passeggeri transfrontaliero locale e regionale;
- traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 km oltre la frontiera;
- traffico tra stazioni di frontiera ufficiali elencate in allegato;
- treni su assi transfrontalieri che iniziano e terminano nella medesima infrastruttura nazionale e utilizzano l’infrastruttura di un altro Stato membro senza fermate.
Per gli aspetti disciplinati in modo più specifico dall’accordo, la direttiva 93/104/CE non si applica ai lavoratori mobili interessati; la disciplina di riferimento resta quindi quella speciale introdotta dalla direttiva 2005/47/CE e dall’accordo allegato.
Definizioni rilevanti
Le definizioni dell’accordo sono centrali perché delimitano il perimetro degli obblighi operativi. Tra quelle più rilevanti figurano:
- "lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera": membro dell’equipaggio di un treno addetto a tali servizi per più di un’ora sulla base di una prestazione giornaliera;
- "orario di lavoro": periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, secondo le legislazioni e/o prassi nazionali;
- "periodo di riposo": periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
- "periodo notturno": periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione nazionale, che comprenda in ogni caso l’intervallo tra le ore 24 e le ore 5;
- "prestazione notturna": almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;
- "riposo fuori residenza": riposo giornaliero che non può essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;
- "macchinista": lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;
- "tempo di guida": durata dell’attività programmata in cui il macchinista è responsabile della guida, esclusi i tempi di messa in servizio e fuori servizio, ma incluse le interruzioni programmate in cui mantiene tale responsabilità.
Riposi giornalieri
L’accordo disciplina in modo dettagliato il riposo giornaliero, distinguendo tra riposo in residenza e fuori residenza.
Il riposo giornaliero in residenza deve durare almeno 12 ore consecutive nell’arco di 24 ore. Può essere ridotto a 9 ore consecutive una volta ogni 7 giorni; in tal caso, la differenza rispetto alle 12 ore deve essere recuperata aggiungendola al successivo riposo giornaliero in residenza. È inoltre vietato collocare un riposo giornaliero ridotto in modo significativo tra due riposi giornalieri fuori residenza.
Il riposo giornaliero fuori residenza deve durare almeno 8 ore consecutive nell’arco di 24 ore e deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza. L’accordo raccomanda, inoltre, che il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.
Pause durante la giornata lavorativa
Per i macchinisti, l’accordo stabilisce che:
- se l’orario di lavoro supera 8 ore, deve essere garantita una pausa di almeno 45 minuti;
- se l’orario di lavoro è compreso tra 6 e 8 ore, deve essere garantita una pausa di almeno 30 minuti.
La pausa deve consentire un effettivo recupero del lavoratore; la sua collocazione temporale e la durata possono essere adattate in caso di ritardo dei treni. Una parte della pausa deve collocarsi tra la terza e la sesta ora di lavoro. La disciplina non si applica se è presente un secondo macchinista; in tale ipotesi le condizioni sono demandate al livello nazionale.
Per il personale di accompagnamento è prevista una pausa di 30 minuti quando l’orario di lavoro supera 6 ore.
Riposo settimanale e articolazione annuale dei riposi
Il lavoratore mobile ha diritto, per ogni periodo di 7 giorni, a un riposo settimanale minimo ininterrotto di 24 ore, cui si aggiungono le 12 ore di riposo giornaliero previste dalla clausola 3. Su base annua, il sistema è articolato in 104 periodi di riposo di 24 ore, che includono i 52 riposi settimanali.
Tra questi periodi annui figurano:
- 12 periodi di riposo doppi, pari a 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore, che includono sabato e domenica;
- 12 periodi di riposo doppi, sempre pari a 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore, senza garanzia di includere sabato o domenica.
Tempo di guida
La clausola 7 contiene limiti specifici al tempo di guida dei macchinisti:
- massimo 9 ore per una prestazione diurna tra due riposi giornalieri;
- massimo 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri;
- massimo 80 ore per ogni periodo di 2 settimane.
Si tratta di limiti minimi comuni destinati a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza nel contesto del traffico ferroviario transfrontaliero.
Controllo dell’osservanza
L’accordo impone un obbligo di tracciabilità e conservazione documentale. Per verificare il rispetto delle disposizioni deve essere custodita una scheda di servizio che indichi le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile. Devono inoltre essere disponibili informazioni sulle ore effettive di lavoro.
La scheda di servizio deve essere conservata dall’impresa per almeno 1 anno.
Clausola di non regressione e margini di autonomia nazionale
La clausola di non regressione impedisce che l’attuazione dell’accordo sia utilizzata come motivo per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori mobili interessati. In parallelo, la direttiva 2005/47/CE consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.
Ne consegue che la direttiva fissa un livello minimo armonizzato, ma lascia margine agli ordinamenti nazionali e alla contrattazione collettiva per soluzioni più protettive, purché i requisiti minimi siano rispettati.
Seguito, valutazione e revisione dell’accordo
Il monitoraggio dell’attuazione è affidato al Comitato di dialogo settoriale "ferrovie", istituito dalla decisione 98/500/CE. Le parti firmatarie devono valutare le disposizioni dell’accordo due anni dopo la firma, sulla base delle prime esperienze di sviluppo del trasporto interoperabile transfrontaliero.
È prevista anche una revisione delle disposizioni due anni dopo la fine del periodo di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio che recepisce l’accordo.
Recepimento, sanzioni ed entrata in vigore
Il termine di trasposizione è fissato al 27 luglio 2008. Gli Stati membri devono:
- adottare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva, previa consultazione delle parti sociali, oppure assicurarsi che le parti sociali adottino le misure necessarie tramite accordi entro tale data;
- adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire in ogni momento i risultati imposti dalla direttiva;
- notificare immediatamente alla Commissione tali disposizioni;
- inserire nei testi nazionali un riferimento alla direttiva o corredarli di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Le sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di recepimento sono rimesse agli Stati membri, ma devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; la Commissione deve essere informata entro il 27 luglio 2008. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Significato pratico per gli operatori italiani
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per la verifica della conformità dei turni, dei riposi, delle pause e dei sistemi di controllo interni delle imprese ferroviarie operanti su tratte transfrontaliere. In Italia, il recepimento deve essere letto in coordinamento con la disciplina nazionale sull’orario di lavoro, con eventuali contratti collettivi di settore e con gli obblighi documentali e sanzionatori applicabili alle imprese ferroviarie.
Disposizioni principali
Oggetto e tecnica normativa
L’articolo 1 dispone che la direttiva ha lo scopo di attuare l’accordo CER-ETF del 27 gennaio 2004 su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera; il testo dell’accordo è allegato.
Standard minimi e non regressione
L’articolo 2 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli. L’attuazione non può giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori interessati e lascia impregiudicata la possibilità di adottare norme legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché siano rispettati i requisiti minimi della direttiva.
Relazione della Commissione
L’articolo 3 impone alla Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario e fatta salva la disciplina dell’accordo sul seguito e la valutazione, di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva nel contesto dell’evoluzione del settore ferroviario entro il 27 luglio 2011.
Sanzioni nazionali
L’articolo 4 demanda agli Stati membri la determinazione del regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e impone l’adozione di tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; la notifica alla Commissione deve avvenire entro il 27 luglio 2008, con comunicazione tempestiva delle modifiche successive.
Recepimento e attuazione
L’articolo 5 stabilisce il termine di trasposizione al 27 luglio 2008. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, previa consultazione delle parti sociali, oppure garantire che le parti sociali abbiano concluso accordi idonei entro tale data. Devono inoltre assicurare in ogni momento il conseguimento dei risultati prescritti e notificare immediatamente alla Commissione le misure adottate. I testi nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Contenuto dell’accordo allegato: definizioni
La clausola 2 definisce, tra l’altro, i servizi di interoperabilità transfrontaliera come servizi transfrontalieri per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza; il lavoratore mobile come membro dell’equipaggio addetto a tali servizi per più di un’ora sulla base di una prestazione giornaliera; orario di lavoro, periodo di riposo, periodo notturno, prestazione notturna, riposo fuori residenza, macchinista e tempo di guida.
Riposo giornaliero e riposo fuori residenza
La clausola 3 stabilisce che il riposo giornaliero in residenza dura almeno 12 ore consecutive in un periodo di 24 ore, riducibili a 9 ore una volta ogni 7 giorni, con recupero della differenza nel riposo successivo; un riposo ridotto in modo significativo non può intercorrere tra due riposi fuori residenza. La clausola 4 prevede un riposo giornaliero fuori residenza di almeno 8 ore consecutive in 24 ore, da seguire con un riposo giornaliero in residenza; si raccomanda un alloggio confortevole.
Pause per macchinisti e personale di accompagnamento
La clausola 5 prevede, per i macchinisti, una pausa di almeno 45 minuti se l’orario di lavoro supera 8 ore, oppure di almeno 30 minuti se compreso tra 6 e 8 ore; la pausa deve consentire un effettivo recupero, può essere adattata in caso di ritardo dei treni e una parte deve collocarsi tra la terza e la sesta ora di lavoro. La disciplina non si applica se è presente un secondo macchinista, nel qual caso le condizioni sono fissate a livello nazionale. Per il personale di accompagnamento è prevista una pausa di 30 minuti se l’orario di lavoro supera 6 ore.
Riposo settimanale e riposi annuali
La clausola 6 attribuisce al lavoratore mobile, per ogni periodo di 7 giorni, un riposo settimanale minimo ininterrotto di 24 ore, cui si aggiungono 12 ore di riposo giornaliero. Ogni anno sono previsti 104 periodi di riposo di 24 ore, comprensivi dei 52 riposi settimanali, di cui 12 periodi doppi con sabato e domenica e 12 periodi doppi senza garanzia di inclusione del sabato o della domenica.
Limiti al tempo di guida
La clausola 7 limita il tempo di guida a 9 ore per prestazione diurna e a 8 ore per prestazione notturna tra due riposi giornalieri, con un massimo di 80 ore ogni due settimane.
Controllo e conservazione delle registrazioni
La clausola 8 impone la tenuta di una scheda di servizio con le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile, nonché la disponibilità delle informazioni sulle ore effettive di lavoro. La scheda deve essere conservata dall’impresa per almeno 1 anno.
Clausola di non regressione, seguito, valutazione e revisione
La clausola 9 vieta che l’applicazione dell’accordo comporti una riduzione del livello generale di protezione. La clausola 10 affida il monitoraggio dell’attuazione al Comitato di dialogo settoriale "ferrovie" istituito dalla decisione 98/500/CE. La clausola 11 prevede una valutazione a due anni dalla firma; la clausola 12 una revisione due anni dopo la fine del periodo di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio.
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