Direttiva 2005/49
Direttiva 2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli per includere i radar a corto raggio per autoveicoli nelle bande 24 GHz e 79 GHz. Coordina la direttiva 72/245/CEE con le decisioni della Commissione sull’armonizzazione dello spettro radio e adegua anche la direttiva quadro 70/156/CEE sulla omologazione dei veicoli. Prevede obblighi di recepimento entro il 30 giugno 2006, applicazione dal 1° luglio 2006 e una disciplina transitoria che vieta dal 1° luglio 2013 i veicoli dotati di radar a 24 GHz, salvo anticipazione in caso di modifica della data di riferimento prevista dalla decisione 2005/50/CE.
Modifica tecnica delle direttive 72/245/CEE e 70/156/CEE per integrare i radar automobilistici a corto raggio nelle bande 24 GHz e 79 GHz e disciplinarne l’omologazione e la circolazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore e ai loro rimorchi soggetti al sistema di omologazione UE previsto dalla direttiva 70/156/CEE, nonché ai veicoli equipaggiati con apparecchiature radar a corto raggio nelle bande 24 GHz e 79 GHz. Incide sugli Stati membri nell’attività di omologazione, certificazione di conformità, immatricolazione, vendita ed entrata in servizio dei veicoli nuovi. Non disciplina in generale i veicoli già immatricolati, salvo gli effetti transitori previsti per i nuovi veicoli e per i radar a 24 GHz.
Modifica tecnica della disciplina UE su radar automobilistici e omologazione dei veicoli
La direttiva 2005/49/CE della Commissione adegua al progresso tecnico la disciplina europea sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli e sul sistema di omologazione, per consentire l’integrazione dei radar a corto raggio per autoveicoli nelle bande 24 GHz e 79 GHz. L’intervento si coordina con le decisioni della Commissione 2004/545/CE e 2005/50/CE, che armonizzano l’uso dello spettro radio per tali applicazioni, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla limitazione delle interferenze con altri utilizzi della banda 24 GHz.
Finalità e contesto normativo
La direttiva parte dal presupposto che la 72/245/CEE sia una direttiva particolare nell’ambito della procedura di omologazione prevista dalla 70/156/CEE. L’obiettivo è rendere coerente la normativa sull’omologazione con l’evoluzione tecnologica dei radar automobilistici, distinguendo tra la banda 79 GHz, ritenuta idonea per uno sviluppo stabile e a lungo termine, e la banda 24 GHz, ammessa solo temporaneamente e con limiti precisi per evitare interferenze.
Modifiche alla direttiva 72/245/CEE
La direttiva inserisce nuove definizioni nell’allegato I della 72/245/CEE:
- "apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz", definita per rinvio alla decisione 2005/50/CE e ai requisiti dell’articolo 4 di tale decisione;
- "apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 79 GHz", definita per rinvio alla decisione 2004/545/CE e ai requisiti dell’articolo 3 di tale decisione.
Tali modifiche servono a integrare espressamente nel sistema di compatibilità elettromagnetica dei veicoli le nuove tecnologie radar.
Adeguamenti documentali e certificativi
La direttiva modifica anche gli allegati della 72/245/CEE e della 70/156/CEE per richiedere che nei documenti tecnici e nei certificati di conformità sia indicato se il veicolo è equipaggiato con:
- un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz;
- un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 79 GHz.
Nei modelli interessati compare la formula SI/NO, con cancellazione della menzione inutile. Inoltre, nell’allegato IX della 70/156/CEE, alla voce 50 del certificato di conformità, vengono aggiunte le voci specifiche sulle due bande di frequenza e una voce residua per altre osservazioni.
Disposizioni transitorie e limiti per la banda 24 GHz
Dal 1° luglio 2006, qualora non siano soddisfatti i requisiti della 72/245/CEE come modificata, gli Stati membri:
- cessano di ritenere validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi;
- possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli nuovi.
La direttiva precisa però che le omologazioni di veicoli non dotati di radar a 24 GHz o 79 GHz restano invariate.
Per la banda 24 GHz è previsto un regime più severo: dal 1° luglio 2013 gli Stati membri devono vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio dei veicoli dotati di tale apparecchiatura. Se la data di riferimento prevista dalla decisione 2005/50/CE viene modificata ai sensi dell’articolo 5 di quella decisione, il divieto opera dopo la nuova data di riferimento.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le misure necessarie entro e non oltre il 30 giugno 2006;
- applicarle dal 1° luglio 2006;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento, insieme a una tabella di correlazione;
- trasmettere altresì il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
La direttiva richiede inoltre che, in sede di recepimento, le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure ne siano corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni tecniche
Inserisce nella direttiva 72/245/CEE le definizioni di "apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz" e di "apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 79 GHz", rinviando rispettivamente alla decisione 2005/50/CE e alla decisione 2004/545/CE e ai relativi requisiti tecnici.
Nuovi dati da riportare nei documenti di omologazione e nel COC
Modifica gli allegati della direttiva 72/245/CEE e della direttiva 70/156/CEE per richiedere l’indicazione, nei modelli e nei certificati pertinenti, della presenza su un veicolo di radar a corto raggio nelle bande 24 GHz e 79 GHz, con menzione SI/NO e cancellazione della voce non pertinente.
Disposizioni transitorie sul mercato dei veicoli
Dal 1° luglio 2006 gli Stati membri cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità dei veicoli nuovi che non soddisfano la direttiva 72/245/CEE come modificata, e possono rifiutare immatricolazione, vendita o entrata in servizio. Le omologazioni di veicoli non dotati di radar a 24 GHz o 79 GHz restano invariate.
Divieto per i radar a 24 GHz dal 1° luglio 2013
A decorrere dall’1 luglio 2013 gli Stati membri devono vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz. Se la data di riferimento dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2005/50/CE viene modificata ai sensi dell’articolo 5 di tale decisione, il divieto opera dopo la nuova data di riferimento.
Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro e non oltre il 30 giugno 2006, applicandole dal 1° luglio 2006. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate con una tabella di correlazione e trasmettere il testo delle principali disposizioni interne nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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