Tribunale, Ordinanza T-223/24
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 14 July 2025. — Pinpoint Innovations Ltd v European Commission. — Research and technological development – Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) – Development of a data analysis system to reduce delays in healthcare – Grant agreement – Actual recovery of a debt by the mutual insurance mechanism – Manifest lack of jurisdiction in part – Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-223/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Pinpoint Innovations Ltd contro la decisione della Commissione che ordinava il recupero di EUR 122 662,74, oltre interessi di mora. Dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande volte a ottenere una proroga del grant e una riduzione dell’importo recuperato, rigetta come manifestamente inammissibile una domanda generica e considera infondate le censure di violazione della forza maggiore e delle FAQ COVID-19. Conferma, in sostanza, che la Commissione poteva recuperare il saldo corrispondente alla differenza tra anticipi versati e contributo finale effettivamente dovuto.
Impugnazione di una decisione della Commissione di recupero di somme versate nell’ambito di un grant Horizon 2020: il Tribunale dichiara in parte il difetto di giurisdizione, in parte l’inammissibilità e in parte il difetto di fondamento delle censure contro il recupero del saldo del contributo.
La questione giuridica
Se il Tribunale sia competente a ordinare una proroga dell’accordo e una riduzione dell’importo da recuperare; se il ricorso di annullamento sia sufficientemente motivato e ammissibile; se la Commissione abbia violato le clausole contrattuali sulla forza maggiore e sulla sospensione dell’azione, nonché gli impegni assunti nelle FAQ COVID-19, rifiutando la proroga e recuperando il saldo del contributo versato in eccesso.
Principio di diritto
In un ricorso contro una decisione di recupero adottata nell’ambito di un grant UE, il Tribunale non può ordinare alla Commissione di prorogare il contratto né sostituirsi all’atto impugnato riducendo l’importo da recuperare; il ricorso è ammissibile solo se i motivi sono esposti in modo chiaro e preciso. Sul merito, se il beneficiario non dimostra una sospensione formalmente notificata dell’azione né una concreta impossibilità di eseguire gli obblighi per forza maggiore, e se il costo finale eleggibile è inferiore agli anticipi già corrisposti, la Commissione può recuperare il saldo in eccesso ai sensi dell’accordo di sovvenzione; eventuali FAQ non allegate o non vincolanti non possono alterare tale esito.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 125, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Accordo di sovvenzione n. 880896, articoli 3, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 20.4, 21.4, 49.1.1, 49.1.2, 50.3.1(d), 51, 52, 55
Recupero di somme nell’ambito di un grant Horizon 2020
Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 14 luglio 2025, si pronuncia su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Pinpoint Innovations Ltd contro una decisione della Commissione relativa al recupero di EUR 122 662,74, oltre interessi di mora, nell’ambito di un accordo di sovvenzione Horizon 2020 per lo sviluppo di un sistema di analisi dei dati in ambito sanitario.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente aveva stipulato nel 2019 un grant agreement con EASME, poi succeduta da Eismea, per un progetto della durata di 24 mesi. La sovvenzione massima copriva il 70% dei costi eleggibili. Dopo un prefinanziamento e un pagamento intermedio, la beneficiaria ha presentato il rapporto finale dichiarando costi eleggibili per EUR 1 882 543,75 e un contributo UE richiesto pari a EUR 1 317 781. Eismea ha accettato i costi dichiarati e ha fissato il contributo finale a EUR 1 317 780,63, rilevando che gli anticipi già corrisposti superavano tale importo; da qui la decisione di recuperare il differenziale residuo, pari a EUR 122 662,74, dopo l’escussione della garanzia del Participant Guarantee Fund, poi sostituito dal mutual insurance mechanism.
Domande formulate dalla ricorrente
La società chiedeva, oltre all’annullamento della decisione di recupero, che il Tribunale le concedesse una proroga del termine di esecuzione e dell’erogazione del finanziamento; in subordine, domandava la riduzione dell’importo recuperato nell’esercizio della presunta giurisdizione estesa del giudice UE. Chiedeva inoltre il rimborso delle spese e qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Inquadramento processuale e limiti di giurisdizione
Richiamando l’articolo 126 del regolamento di procedura, il Tribunale decide con ordinanza motivata perché la situazione è ritenuta sufficientemente chiara. Sulla seconda domanda, osserva che una richiesta di proroga dell’accordo equivale a chiedere al giudice di impartire un ordine alla Commissione, attività che esula dalla giurisdizione del Tribunale, il quale non può emanare ingiunzioni verso le istituzioni. Sulla terza domanda, chiarisce che non vi era alcuna "multa" inflitta alla ricorrente e che, in sostanza, la parte intendeva ottenere una riduzione dell’importo da recuperare; ma in un ricorso di annullamento il Tribunale non può sostituire o modificare l’atto impugnato. Entrambe le domande vengono quindi respinte per manifesta incompetenza.
Ammissibilità della domanda di annullamento
Quanto alla domanda principale di annullamento, la Commissione eccepiva la carenza di specificità. Il Tribunale ricorda che l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione, almeno sommaria ma chiara e coerente, dei motivi di ricorso. Nel caso di specie, la domanda è ritenuta sufficientemente intelligibile perché la ricorrente formula due censure comprensibili: la violazione delle clausole contrattuali sulla forza maggiore e sulla sospensione dell’azione, e la violazione degli impegni assunti dalla Commissione nelle FAQ COVID-19. La domanda di annullamento è quindi dichiarata ammissibile. È invece dichiarata manifestamente inammissibile la quinta domanda, formulata in modo generico e indeterminato.
Quadro normativo e contrattuale rilevante
Il Tribunale richiama il regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare l’articolo 125, paragrafo 1, lettera b), secondo cui i contributi dell’Unione possono assumere la forma di rimborso di costi eleggibili effettivamente sostenuti. Sul piano contrattuale, il grant agreement prevedeva: durata dell’azione; tetto del contributo al 70% dei costi eleggibili; obbligo che i costi siano sostenuti nel periodo di esecuzione; determinazione del contributo finale in base all’effettiva realizzazione dell’azione; e recupero della differenza se gli anticipi già pagati superano il contributo finale. Le clausole su sospensione e forza maggiore richiedevano inoltre una notifica formale immediata a Eismea e chiarivano che i costi sostenuti durante la sospensione non sono eleggibili.
Ragionamento sul merito: forza maggiore e sospensione
Il Tribunale respinge le censure della ricorrente secondo cui la pandemia avrebbe determinato una sospensione implicita del contratto. Osserva che non risulta alcuna notifica formale di sospensione durante l’esecuzione dell’azione, né alcuna richiesta di modifica del contratto secondo la procedura prevista. Anzi, i rapporti periodici e finali descrivono un’esecuzione ininterrotta e l’addebito di costi per l’intera durata del progetto. La tesi di un accordo implicito di sospensione non è dimostrata; inoltre, anche se vi fosse stata una sospensione, i costi sostenuti in tale periodo sarebbero stati comunque non eleggibili.
Quanto alla forza maggiore, la ricorrente si limita a invocare la pandemia COVID-19 in termini generici, senza spiegare quali obblighi contrattuali sarebbero stati concretamente impossibilitati. Il Tribunale sottolinea anche il difetto di tempestiva notifica della situazione di forza maggiore, richiesta espressamente dal contratto. Ne consegue il rigetto delle doglianze fondate sull’articolo 51 del grant agreement.
Ragionamento sul merito: FAQ COVID-19 e richiesta di proroga
La ricorrente si fondava anche su FAQ della Commissione che avrebbero promesso un trattamento "favorevole e flessibile" per i beneficiari colpiti dalla pandemia. Il Tribunale rileva che tali FAQ non sono state prodotte in giudizio e, comunque, non vi è alcun elemento per attribuire loro un effetto sull’interpretazione del grant agreement. Inoltre, anche supponendo che consentissero una proroga, la richiesta della ricorrente era stata presentata oltre tre mesi dopo la scadenza del termine contrattuale, circostanza che da sola escludeva la fondatezza della pretesa.
Esito sul recupero e principio applicato
Il Tribunale conferma che il contributo UE era rigidamente limitato al 70% dei costi eleggibili effettivamente sostenuti nel periodo di esecuzione e che il contributo finale fissato da Eismea coincideva, in sostanza, con quanto richiesto dalla stessa ricorrente nel rapporto finale. Poiché gli anticipi versati risultavano superiori al contributo finale, la Commissione era legittimata, sulla base della clausola contrattuale pertinente, a recuperare il saldo di EUR 122 662,74. Le censure della ricorrente sono quindi respinte come manifestamente prive di fondamento in diritto.
Dispositivo
L’azione viene respinta integralmente: in parte per manifesta incompetenza del Tribunale, in parte per manifesta inammissibilità e in parte per manifesta infondatezza. La ricorrente è inoltre condannata alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 lug 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-35/25
- Sentenza · 15 lug 2025Corte di giustizia, Sentenza C-777/22
- Sentenza · 16 lug 2025Tribunale, Sentenza T-417/24
- Sentenza · 16 lug 2025Tribunale, Sentenza T-215/24
- Sentenza · 16 lug 2025Tribunale, Sentenza T-1193/23
- Sentenza · 16 lug 2025Tribunale, Sentenza T-183/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →