Corte di giustizia, Ordinanza C-35/25
Order of the Court of 15 July 2025. — Afaaq Ahmad Qozgar v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-35/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere dell’appello proposto contro una sentenza del Tribunale in materia di opposizione a marchio UE. Ha ritenuto che nessuno dei tre motivi dedotti dimostrasse, con il grado di precisione richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è stato ammesso e il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese.
Rifiuto di ammettere un appello nel settore del marchio UE per mancata dimostrazione che i motivi di impugnazione sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura della Corte, alla luce dei tre motivi dedotti: proroga d’ufficio del termine per provare l’uso; presunto uso strumentale dell’opposizione per eludere le regole sulla prova d’uso; valutazione della similarità dei prodotti e dell’intensità distintiva del marchio anteriore.
Principio di diritto
Per ottenere l’autorizzazione a procedere dell’appello ex articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare in modo concreto, preciso e autosufficiente che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta denunciare un errore di diritto, una carenza di motivazione o un contrasto con la giurisprudenza senza spiegare, specificamente, perché tale questione ecceda il solo caso concreto. In mancanza di una tale dimostrazione, l’appello non è ammesso a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
Rifiuto di ammettere l’appello in materia di marchio UE
La Corte di giustizia, nella formazione che decide se gli appelli possano essere trattati, ha esaminato la domanda di ammissione proposta da Afaaq Ahmad Qozgar contro la sentenza del Tribunale del 20 novembre 2024, resa nella controversia con EUIPO e L’Oréal in un procedimento di opposizione relativo al marchio "CLEOPATRA". Il procedimento riguarda il filtro di ammissibilità degli appelli previsto per alcune decisioni del Tribunale in materia di proprietà intellettuale dell’Unione.
Fatti e procedimento
Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento e riforma proposto da Afaaq Ahmad Qozgar avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2023. Con l’appello, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale e sosteneva che i suoi tre motivi sollevassero questioni rilevanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, così da consentire l’esame dell’impugnazione nel merito.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto il meccanismo di filtro introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui gli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procedono salvo decisione di ammissione della Corte. Richiama inoltre gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare un’istanza specifica e motivata, contenente tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di decidere sull’ammissibilità.
Nel merito dei motivi evocati dal ricorrente, la Corte menziona anche l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2018/625, l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, nonché gli articoli 41 della Carta e 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Primo motivo: proroga del termine per provare l’uso
Il primo motivo riguardava la questione se l’EUIPO potesse prorogare d’ufficio il termine per la prova dell’uso del marchio anteriore opposto, in assenza di una richiesta motivata dell’opponente prima della scadenza del termine iniziale. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente applicato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 invece dell’articolo 68 dello stesso regolamento, e che fosse necessario chiarire la distinzione tra le due disposizioni e il possibile rilievo delle linee guida dell’EUIPO.
La Corte osserva però che il ricorrente si limita a prospettare la necessità di una chiarificazione interpretativa, senza spiegare in modo specifico perché la questione ecceda il caso concreto e sia davvero significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questo, il motivo non soddisfa il livello di dettaglio richiesto dall’articolo 170a e dall’articolo 170b del regolamento di procedura.
Secondo motivo: opposizione e presunta elusione della prova d’uso
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto legittimo che L’Oréal fondasse l’opposizione solo su alcuni dei prodotti coperti dal marchio anteriore, senza che ciò integrasse mala fede o abuso del diritto. Egli sosteneva che l’opposizione fosse stata costruita artificialmente per eludere le regole sulla prova d’uso di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, e invocava anche la tutela effettiva garantita dall’articolo 41 della Carta.
La Corte rileva che, pur essendo la mancanza o l’insufficienza di motivazione un errore di diritto astrattamente deducibile in appello, ciò non basta per ottenere l’ammissione dell’appello. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la questione della pretesa strategia elusiva e del regime applicabile alla proposizione dell’opposizione presenta un interesse che travalica il solo giudizio in esame. Poiché tale dimostrazione manca, anche questo motivo non consente l’ammissione dell’appello.
Terzo motivo: somiglianza dei prodotti e distintività del marchio
Il terzo motivo contestava l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto i prodotti in questione simili almeno in misura media e avesse considerato irrilevante la distintività rafforzata del marchio contestato acquisita tramite uso. Inoltre, invocava un contrasto con la giurisprudenza del Tribunale in tema di comparazione dei prodotti.
La Corte afferma che il richiamo a una pretesa disapplicazione della giurisprudenza non è di per sé sufficiente. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione la contraddizione denunciata, spiegare la comparabilità delle situazioni richiamate e dimostrare perché tale contrasto ponga una questione di diritto significativa per l’ordinamento dell’Unione. Anche sotto questo profilo, l’istanza non soddisfa i requisiti richiesti.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare che i problemi sollevati dall’appello siano significativi per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Tale onere probatorio richiede elementi concreti e specifici del caso, non argomentazioni generiche. La domanda di ammissione deve indicare chiaramente i motivi, la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, la natura dell’errore di diritto e il nesso tra l’errore e l’esito della sentenza impugnata.
Applicando tali criteri, la Corte conclude che le censure dedotte non dimostrano la presenza di una questione che trascenda il caso individuale. Di conseguenza, la domanda di autorizzazione non può essere accolta.
Dispositivo e spese
La Corte decide che l’appello non è ammesso a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione dell’appello alle altre parti, e dunque prima che queste potessero sostenere costi, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese.
Principio ricavabile
Nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la parte che chiede l’ammissione dell’appello deve fornire una dimostrazione puntuale e autosufficiente del fatto che almeno uno dei motivi solleva una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la semplice critica della sentenza impugnata, anche se formulata come errore di diritto, difetto di motivazione o contrasto giurisprudenziale, non basta se non è accompagnata dalla specifica spiegazione della rilevanza sistemica della questione.
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